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Gruppo     XIV                  /5.99.11

OGGETTO: Imprese e società. Imprenditore agricolo a titolo principale. Accertamento e attestazione.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                        AGRICOLTURA E FORESTE
                                        Direzione interventi strutturali
                                                    P A L E R M O
   
   
               1. L'art. 3, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante: "Interventi in materia di credito agrario" dispone che: "All'accertamento del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale provvedono i comuni, a norma di quanto disposto dall'art. 13 della L.r. 2 gennaio 1979, n. 1, che sono altresì tenuti a rilasciare agli aventi titolo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, apposita attestazione".
               In relazione a tale disposizione codesto Assessorato con la lettera in riferimento rappresenta che "a seguito di richiesta avanzata dagli agricoltori, da parte di alcuni comuni non è stata rilasciata la predetta attestazione" poichè, per effetto della abrogazione del Testo Unico della legge comunale e provinciale (R.D. 3.3.1934, n. 383), operata dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è venuta meno la competenza del Sindaco al rilascio di atti di notorietà.
               Ciò premesso -considerato che l'attestazione di cui trattasi è necessaria ai fini della ammissione ai finanziamenti comunitari- viene chiesto l'avviso dello scrivente sulla questione prospettata.
   
               2. Al riguardo va anzitutto rilevato che -anche a prescindere dalla questione circa la permanenza o meno del potere di attestazione del Sindaco, potere quest'ultimo riconosciuto tuttora sussistente da una parte- della dottrina (cfr. Virga, Amministrazione locale, Giuffrè, 1988, pag. 136)- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15: "L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco..."; inoltre l'art. 30, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fa espresso divieto alle pubbliche amministrazioni "di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato".
               Per conseguenza, alla luce delle riferite disposizioni, si ritiene che nella fattispecie in esame i soggetti interessati possono avvalersi della semplificazione prevista dal riportato art. 4, comma 1, della legge n. 15/1968 e "sostituire" l'atto di notorietà con una dichiarazione personale resa al pubblico ufficiale ed in primo luogo al "funzionario competente a ricevere la documentazione" necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari; mentre l'amministrazione, a sua volta, è tenuta ad accettare ed ha quindi il dovere di ricevere l'atto che le venga presentato purchè lo stesso sia regolare.
               Ciò posto va altresì sottolineato che la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3, della L.r. n. 13/1986 tiene esplicitamente distinta la competenza al rilascio dell'attestazione dalla competenza all'accertamento del requisito di imprenditore agricolo; pertanto, pur a voler accogliere la tesi secondo cui per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 64 della legge n. 142/1990 è venuto meno il potere di attestazione del Sindaco, lo stesso non può tuttavia dirsi circa la diversa competenza all'accertamento che continua quindi a risultare ascritta all'ente comunale così come previsto dall'art. 13 della l.r. 2.1.1979, n. 1 richiamato dal più volte citato art. 3 l.r. n. 13/1986.
               Conseguentemente nella situazione normativa così delineata l'accertamento del requisito di cui trattsi da parte dell'amministrazione procedente, direttamente o per il tramite dell'amministrazione comunale, non può che essere successivo alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 della legge n. 15/68; ciò del resto appare conforme agli ampi poteri di iniziativa di cui dispone in via generale l'autorità amministrativa in ordine agli atti istruttori nonchè al potere di rinnovare ed integrare l'attività istruttoria già espletata laddove la stessa risulti insufficiente.
               Conclusivamente sul punto si è in sostanza dell'avviso che la presentazione della dichiarazione sostitutiva, non precludendo, ove necessario, il controllo sulla veridicità di quanto attestato dal deponente, determini, nella fattispecie, solo il differimento della facoltà dell'Amministrazione competente di procedere alla verifica della sussistenza del requisito prescritto dalla legge.
   
               3. Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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