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Gruppo V                          /4.99.11

OGGETTO: Ospedale XXXX, YYYY e KKKK - Costituzione fondazione.

   
   
   
                                                       Assessorato regionale sanità
                                                       P A L E R M O

   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso la delibera 21.10.1998, n. 3347 dell'Azienda in oggetto - con la quale vengono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione "SSSS" allegati alla stessa delibera - chiedendo l'avviso dell'Ufficio "sulla possibilità da parte delle Aziende sanitarie di addivenire a costituzione di fondazioni" ed esprimendosi al riguardo negativamente.
   
               2. L'orientamento di codesto Assessorato può condividersi sostanzialmente per gli stessi motivi già delineati nella richiesta d'avviso e qui di seguito elencati.
   A) Come già rilevato dallo scrivente nel parere reso a codesta Amministrazione con nota 3 giugno 1992, n. 6572/29.92.11 su analoga fattispecie, anche se una parte della dottrina appare sul punto favorevolmente orientata, non è pacifica in giurisprudenza la capacità degli enti pubblici di porre in essere persone giuridiche di diritto privato, ed in particolare fondazioni (cfr. Consiglio di Stato sez. 1, par. 19.12.1961 n. 2213, nonchè Corte dei Conti 20.6.1978, n. 1434).
   La tesi di maggiore rigore muove prevalentemente dalla considerazione che gli enti pubblici, in quanto destinatari di apposite norme legislative, non possono allontanarsi dai moduli positivi in base ai quali sono organizzati, a meno che tale facoltà non sia espressamente prevista nelle leggi che li governano.
   B) Come è noto, la fondazione è caratterizzata da un atto di dotazione patrimoniale con il quale il fondatore sottrae beni alla propria disponibilità per devolverli allo scopo che intende realizzare. Il che presupporrebbe la piena facoltà - che invece per gli enti pubblici non sussiste - di distrarre le proprie entrate dagli scopi strettamente istituzionali.
   A tale proposito è da rilevare che alcune della attività della costituenda fondazione (ad esempio: erogazione di borse di studio, promozione di attività di salvaguardia e di studio del patrimonio artistico ed architettonico di proprietà delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie e territoriali), sebbene latamente riconducibili a finalità sanitarie, si discostano dalle funzioni tipiche delle aziende ospedaliere.
   C) Secondo la giurisprudenza non può essere concesso il riconoscimento giuridico ad un ente che non sia dotato di mezzi patrimoniali sufficienti ad assicurare lo svolgimento degli scopi statutari (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25.11.1980, n. 569; Sez. III, 6.7.1960, n. 274). Nè può ritenersi a tal fine idonea l'esigua dotazione (L. 45.000.000) indicata nello Statuto in questione, o il riferimento - pure ivi contenuto - ad entrate puramente eventuali collegate a lasciti, donazioni o contributi, dei quali ovviamente non esiste certezza.
   D) Circa il potere di riconoscimento, può infine condividersi la considerazione che le molteplici attività dell'organismo in oggetto, attinenti a più materie e proiettate tra l'altro anche oltre il territorio regionale, legittimano dubbi sulla competenza regionale; atteso che la stessa, ai sensi del D.Leg.vo 29 gennaio 1997 n. 26, concerne "le persone  giuridiche private aventi sede nella Regione, le cui finalità sono limitate all'ambito regionale e alle materie di competenza regionale".
               A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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