Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo II                      /1.99.11

OGGETTO: Riconoscimento ai soli fini giuridici dei servizi pregressi.

   
   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     Agricoltura e Foreste
                                                     Direzione Foreste
                                                     P A L E R M O

                               e, p.c.  Direzione regionale del
                                                     personale e dei servizi
                                                     generali
                                                     S E D E

   
   
   1.          Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto allo scrivente un parere in ordine all'attuale vigenza dell'istituto in oggetto indicato.
               Sulla questione vengono manifestate rilevanti perplessità.
               Atteso infatti che il D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n.11, espressamente (art.2) sancisce la sostituzione o modifica, a decorrere dal 1° gennaio 1994, da parte degli istituti ivi contenuti, della normativa precedente, si dubita che l'Amministrazione possa accogliere sia pure ai soli fini giuridici domande di applicazione dell'art. 11 della l.r. 15 giugno 1988, n.11, avanzate dopo l'entrata in vigore del D.P.Reg. 11/95.
               Nè al riguardo è apparso esaustivo l'avviso fornito al richiedente dalla Direzione regionale che legge per conoscenza secondo cui la questione sarebbe già stata chiarita dalla circolare n.39668 del 31/3/1995.
               Viene infine rappresentato come, al di là di poche specifiche fattispecie nelle quali il riconoscimento ai fini giuridici potrebbe addirittura comportare problemi, non si intravedano altri casi nei quali l'operatività dell'istituto potrebbe avere effettiva rilevanza.
   
   2.          Non sembra allo scrivente che l'entrata in vigore del D.P. Reg. 20 gennaio 1995 abbia comportato la soppressione del riconoscimento dei servizi pregressi oltre che a fini economici anche a soli fini giuridici.
               L'art.2 dal quale muovono le perplessità di codesto Assessorato stabilisce invero che gli istituti economico-normativi previsti nel D.P. sostituiscono e modificano la precedente normativa anche legislativa e regolamentare.
               Da tale formula, con la quale viene esplicitato l'effetto abrogativo che la nuova disciplina produce ex art.10 della l.r. 19 giugno 1991, n.38, non può però farsi discendere l'eliminazione di un istituto, come quello in discorso che non è oggetto di nuova regolamentazione nè risulta incompatibile con le disposizioni introdotte dal D.P. del 1995.
               Ma vi è di più, poichè la legge 38 del 1991 ha attribuito alla fonte pattizia solo alcuni aspetti del rapporto d'impiego e non altri, ne consegue che riguardo a questi ultimi l'accordo, così come non può porre nuove norme, non può neanche abrogare quelle esistenti.
               Sembra ora allo scrivente che quello del riconoscimento a fini giuridici dei servizi pregressi sia istituto che esuli dalle materie disciplinabili con gli accordi di cui all'art.3 della l.r. 38/91 attenendo invece a materia regolabile con legge, ovvero sulla base di disposizioni di  legge, con regolamento ai sensi dell'art.2 lett. b) della stessa legge regionale.
               Pertanto limitatamente al detto istituto l'art.11 della l. 15 giugno 1988 continua ad essere vigente.
               Quanto poi alla "reale utilità" del riconoscimento di che trattasi, a prescindere dalla considerazione che non costituisce canone ermeneutico la valutazione dell'incidenza quantitativa delle norme sulle fattispecie concrete, giova ricordare che i servizi pregressi, una volta ammessi a riconoscimento, rilevano tutti, ovviamente nelle percentuali fissate dall'art.11 cit., ai fini dell'anzianità di servizio mentre solo quelli prestati nella stessa qualifica o carriera vanno inclusi nell'anzianità di servizio effettivo nella qualifica, concetto definito dalla stessa l.r. 11/88 al comma 5 dell'art.2.
               Si è comunque disponibili a tornare sull'argomento ove la Direzione regionale che legge per conoscenza competente in materia di stato giuridico del personale sottoponga all'Ufficio ulteriori elementi di valutazione.
   * * *

           Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane