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Gruppo XIV /348.98.11


OGGETTO: Beni pubblici.- Demolizione bene patrimoniale disponibile.- Proprietà area di sedime.

DIREZIONE REGIONALE
DEL PERSONALE E DEI SS.GG.
Gr. IV - Demanio e patrimonio - U.O. I
(Rif. nota n. 11270/Gr. IV del 21.12.98)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla titolarità della proprietà di un'area, a suo tempo gratuitamente ceduta dal Comune di C... alla Regione per consentire la costruzione di una autostazione, che, pur realizzata, non è mai stata utilizzata per la originaria finalità, e della quale risulta autorizzata, visto lo stato di dissesto del fabbricato e per conseguenti motivi di salvaguardia pubblica, la demolizione.
Ritiene a tal proposito l'Ufficio del Territorio di A... che l'area a suo tempo ceduta debba rientrare nel possesso del Comune di C..., significando al contempo che agli atti censuari la Regione risulta proprietaria del fabbricato, ed il Comune dell'area.
La richiedente Direzione non condividendo tale avviso - nella considerazione che "il modus negoziale (imposto in sede di deliberazione della Giunta comunale avente per oggetto la cessione dell'area, e consistente nella realizzazione dell'opera) è stato comunque soddisfatto" - chiede allo scrivente Ufficio di esprimersi sulla questione.

2.- Si ritiene di dover preliminarmente rilevare - a prescindere da ogni considerazione circa la qualificazione della natura giuridica dell'atto di cessione dell'area posto in essere dal Comune di C... e dalla puntuale identificazione del relativo contenuto, e cioè se con detto atto si è inteso disporre una donazione, così come peraltro presupposto in sede di decreto presidenziale di accettazione (allegato alla richiesta di parere) o porre in essere un contratto innominato, e se inoltre la anzidetta cessione a titolo gratuito ha avuto per oggetto il diritto di proprietà ovvero la semplice disponibilità dell'area, come pure potrebbe teoricamente argomentarsi a fronte della testuale previsione recata dall'art. 3 della deliberazione della Giunta Municipale - che la soluzione della problematica proposta potrebbe farsi derivare dall'applicazione alla fattispecie dei principi relativi all'istituto della cosidetta accessione invertita (o occupazione appropriativa).
Ed invero, pur potendosi teoricamente convenire con codesta Direzione nel considerare soddisfatto, con la realizzazione dell'opera, il modus negoziale imposto a fronte della cessione (o, in alternativa, volendo qualificare l'apposta clausola quale condizione risolutiva, riscontrando, a seguito della effettuata costruzione, la cessazione della situazione di pendenza), e pur avendo elementi fondati per ravvisare nel comportamento del Comune di C... - che a seguito del mancato utilizzo della struttura per il fine originariamente previsto, non ha richiesto la restituzione dell'area e l'attribuzione della proprietà della costruzione in forza dell'art. 934 c.c., bensì la semplice concessione dell'edificio per destinarlo a ben diverso utilizzo - la conferma di un atto di cessione del diritto di proprietà, appare ultroneo addentrarsi in una puntuale ricostruzione della volontà negoziale sottostante alla disposta cessione, dovendosi in ogni caso considerare che la realizzazione dell'opera pubblica, comportando un'irreversibile trasformazione del fondo, ha determinato la perdita del diritto dominicale da parte del Comune e la contestuale acquisizione di esso in capo alla Regione.
La costruzione dell'opera ha in realtà prodotto la costituzione di un complesso terreno-opera - del quale l'area in questione costituisce ovviamente parte - rientrante nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili, che, in quanto assoggettati alle regole che vietano su di essi l'acquisto di diritti a favori di terzi se non nei modi e nei limiti fissati dalla legge, comporta l'impossibilità giuridica, oltre che materiale, di restituire il bene in questione all'originario proprietario.
Va, peraltro, osservato (cfr.: Cass. 7.12.1996, n. 10925) che la radicale trasformazione del suolo attraverso la realizzazione dell'opera pubblica e la avvenuta incorporazione, definitiva ed irreversibile, del terreno nella costruzione, determinano, per la Pubblica Amministrazione, l'acquisto a titolo originario dell'immobile (la c.d. occupazione acquisitiva), con la conseguenza che anche un'eventuale venir meno dell'originario formale titolo derivativo di acquisto, posto in essere dopo la dichiarazione di pubblica utilità e tramite il quale si era concretizzata la cessione su base negoziale, non produrrebbe refluenze sulla titolarità dell'area in questione.
Va, per completezza, osservato, ai fini della ricomprensione della fattispecie nell'ambito sopradelineato, che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, ratificato con l.r. 29 novembre 1955, n. 10, le opere occorrenti per la costruzione delle autostazioni dalla medesima norma riguardate, sono ex lege considerate "di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge".
Alla luce delle considerazioni svolte non appaiono peraltro influenti le circostanze che il fabbricato originariamente destinato ad autostazione non sia poi stato utilizzato in conformità alla finalità predeterminata, che il medesimo, non più quindi destinato ad un pubblico servizio, sia transitato nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, ed infine che ora, per lo stato di degrado in cui versa, sia destinato alla demolizione, poichè tali circostanze non modificano l'attribuzione alla Regione dell'area di sedime, avvenuta, più che in forza della richiamata cessione, per l'incorporazione della stessa nell'opera pubblica a suo tempo realizzata.
Non è superfluo, infine, osservare come appaia irrilevante, ai fini di una identificazione del soggetto titolare del diritto di proprietà sull'area il questione, l'esame delle risultanze censuarie. Ed invero (cfr.: Cass. 24.8.1991, n. 9096) poichè il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno soltanto il valore di semplici indizi.

3.- Conclusivamente inoltre, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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