Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    II                      /346.98.11

OGGETTO: Personale tecnico assunto ai sensi della l.r. n.26/1996.

   
   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     degli enti locali
                                                     P A L E R M O

   
   
   1.          Con lettera di pari oggetto n.2532/XII del 16 dicembre 1998, codesto Assessorato, con riferimento ad una delibera della G.m. di P..., con cui è stato concesso un periodo di aspettativa per motivi di famiglia ad un tecnico assunto a norma dell'art.14 della l.r. 15 maggio 1986, n.26, chiede il parere dello Scrivente sulla estensibilità al personale suindicato dei "benefici propri del personale di ruolo", affermata dall'organizzazione sindacale XXXX Sicilia.
               Codesto Assessorato "nutre perplessità sulle tesi sostenute dalla predetta Organizzazione Sindacale", in quanto il predetto personale, essendo stato assunto "in applicazione di una norma speciale e per una specifica finalità" non potrebbe usufruire degli istituti giuridici propri dei dipendenti di ruolo e ciò anche se il rapporto che lo lega ai comuni è stato trasformato "a tempo indeterminato in base all'art.3 della l.r. n.11/1990 ed all'art.5 l.r. n.9/1993.
   
   
   2.          L'art. 30 della l.r. 10 agosto 1985, n.37, con cui fu recepita la legge 28 febbraio 1985, n.47, sul condono edilizio, all'art.30 prevedeva che i comuni dell'isola, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione in sanatoria, potessero avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della "collaborazione di tecnici privati professionisti mediante stipula di apposita convenzione di durata non superiore a due anni" (comma 1) con "emolumenti .... rapportati alla quantità delle istruttorie espletate" (comma 2) e con spese a carico del predetto Assessorato (comma 3).
               L'art.14 della l.r. 15 maggio 1986, n.26, ha integralmente sostituito il predetto art.30 l.r. 37/1985 con la previsione della possibilità dei comuni - sempre dietro autorizzazione dell'Assessorato T.A. e con spese a carico di quest'ultimo - di "assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore a un biennio non rinnovabile" (comma 1) e dell'attribuzione al detto personale - "tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo" - del "trattamento economico pari a quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n.347" (comma 2).
               Tali elementi hanno condotto al riconoscimento della natura pubblica del rapporto che lega i tecnici di cui trattasi alle amministrazioni locali (C.g.a., S.c. 3 settembre 1987, n.276) nonchè della sostanziale equiparazione di tale personale tecnico al personale di ruolo, in quanto tenuto ad osservare tutti gli obblighi di servizio di quest'ultimo; equiparazione la quale "comporta che variazioni del rapporto di lavoro del personale di ruolo, sia per quanto attiene agli obblighi che per quanto concerne i diritti, si riflettono automaticamente sul trattamento del personale straordinario (C.g.a., S.c. 12 giugno 1988, n.190/88; SS.rr. 20 ottobre 1992, n.400/92). L'equiparazione tra le due categorie di personale comunale si è accentuata con la trasformazione del rapporto di lavoro del personale tecnico in rapporto a tempo indeterminato e con la previsione dell'utilizzo del personale stesso, "oltre che per le attività previste dalla legge regionale 10 agosto 1985, n.37, anche per compiti d'istituto" (art.1 l.r. 6 luglio 1990, n.11, come sostituito dall'art.1 l.r. 12 gennaio 1993, n.9).
               Come già rilevato dall'Ufficio con il parere n.59/91.11 del 23 settembre 1991 a proposito del personale tecnico assunto con contratto biennale dalla Regione ex art.15 l.r. 26/1986, versante in posizione analoga a quello de quo prima dell'inquadramento in ruolo di quest'ultimo ex art.58 l.r. 1 settembre 1993, n.25 (cfr. art.3 l.r. n.11/1990 cit.), il dipendente a tempo indeterminato, data la equiparazione del suo rapporto di lunga durata con quello di ruolo ha diritto a fruire di permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione professionale e per il conseguimento di titoli di studio nonchè dell'aspettativa per infermità.
               Quanto all'aspettativa per motivi di famiglia, che non si atteggia come diritto soggettivo perfetto, subordinata com'è nella sua fruizione alle esigenze di servizio, potrebbe prima facie rilevarsene l'inconciliabilità con la precipua finalità per la quale il personale straordinario de quo è stato assunto e che non risulta ancora esaurita, come dimostrano le continue proroghe del termine per la definizione delle domande di condono edilizio. Ma si tratta pur sempre di una inconciliabilità relativa non potendosi escludere che nell'istruttoria delle suddette pratiche si verifichino pause per l'acquisizione di documenti integrativi o dell'assenso di altre amministrazioni etc., tali da consentire il distoglimento temporaneo del singolo dipendente tecnico fuori ruolo dalla cura di detti affari sia per il disimpegno di compiti d'istituto che per la fruizione di un periodo di aspettativa, nella specie contenuto nei limiti fissati dal regolamento organico del comune (non allegato alla richiesta di parere), secondo quanto risulta dalle premesse della delibera della g.m. n.465/1998.
     In ogni modo la valutazione sul punto compiuta dalla Giunta comunale di Pantelleria con la predetta delibera (in cui peraltro si prevede la revocabilità dell'aspettativa "in qualsiasi momento per motivate ragioni di servizio") attengono al merito dell'azione amministrativa e quindi non sembrano suscettibili di interventi assessoriali volti ad eccitare l'esercizio del potere di autotutela del Comune.
   
   * * *


               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane