Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo XIV 339.98.11

OGGETTO: Obbligazioni e contratti.- Contratto di mutuo.- Delegazione di pagamento.


ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
(Rif. nota n. 54497 del 10 dicembre1998)
P A L E R M O


Con la nota emarginata è stata sottoposta all'attenzione dell'Ufficio una complessa problematica concernente le garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione, previste dall'art. 25 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6.
In particolare le questioni proposte - attinenti al funzionamento dello strumento di garanzia individuato dal richiamato articolo 25 nella "delegazione di pagamento" - sono state sollevate al fine di rendere i richiesti chiarimenti a taluni istituti di credito invitati a partecipare ad una trattativa privata per la stipula di due mutui da contrarre, e riguardano:
a) la pignorabilità delle somme eventualmente accantonate dalla cassa regionale per il servizio dei mutui;
b) la priorità delle rate dei mutui rispetto ad altre spese obbligatorie;
c) la priorità tra le delegazioni di pagamento già rilasciate dalla Regione e quelle che eventualmente verrano successivamente rilasciate ad altri futuri finanziatori;
d) la possibilità da parte della Regione di modificare le norme che regolano l'istituto della delegazione di pagamento.
Inoltre si chiede di sapere, nell'ipotesi in cui l'istituto di credito mutuante, beneficiario del pagamento degli interessi, abbia sede in un Stato coperto da un trattato internazionale finalizzato ad evitare le doppie imposizioni e che, di conseguenza, preveda l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi corrisposti in Italia, se la Regione debba effettuere tale pagamento senza applicare ab origine tale ritenuta, ovvero se la ritenuta medesima dovrà essere applicata e sarà poi il creditore a richiedere il rimborso della stessa.

2.- Considerata la rappresentata estrema urgenza della questione, si ritiene di dover immediatamente fornire, anche se succintamente, l'avviso richiesto, riservandosi, qualora ritenuto necessario, un ulteriore, eventuale, approfondimento, da porre in essere in tempi consoni ad un esaustivo studio delle complesse problematiche proposte.
In ordine alla questione esposta sub a), si osserva che appare necessario preliminarmente individuare se sussistano e quali siano le somme in relazione alle quali possa operare un divieto di pignoramento, e distinguerle dalle altre somme che possano viceversa essere soggette alla procedura esecutiva in questione.
Ed invero - in conformità peraltro ai principi esposti dalla Corte di cassazione (Sezioni unite, sentenza 13 luglio 1979, n. 4071; Sezione I, sentenza 30 luglio 1980, n. 4887) che, da un lato, ha affermato come "all'esecuzione non siano assoggettabili i beni del demanio o del patrimonio indisponibile, in quanto vincolati all'esercizio di una concreta funzione demandata all'azione dei pubblici poteri, o i crediti nascenti dall'esercizio di funzioni pubbliche, come ad es. quella tributaria," e, dall'altro, ha asserito "la natura di diritto soggettivo perfetto del credito verso la pubblica amministrazione, suscettibile pertanto di essere azionato in executivis davanti al giudice ordinario" - si osserva che possono ritenersi esclusi dall'azione esecutiva, oltre che i crediti di diritto pubblico (riconducendosi a tale categoria quelli dovuti per obbligazioni tributarie, imposte, tasse, contributi) riscossi dall'amministrazione in base ad un potere pubblico, anche altre somme di denaro e crediti dello Stato e di enti pubblici solo ove un'apposita disposizione di legge (o un provvedimento amministrativo che trovi nella legge diretto fondamento in tal senso), imprima a tali beni un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio, sì da determinare un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici, restando, a tal fine, del tutto insufficiente la mera iscrizione in bilancio che non può essere considerata come fonte di un vincolo di destinazione in senso tecnico di particolari somme, tale da sottrarle all'azione espropriativa dei singoli creditori.
Pertanto, considerato che la delegazione di pagamento rilasciabile in forza del comma 1 dell'art. 25 della l.r. 6/1997, è destinata "a valere sulle entrate tributarie di cui al Titolo primo del bilancio annuale", deve concludersi che in ordine a dette somme non può attivarsi alcuna procedura esecutiva, mentre mediante la procedura coattiva, esercitabile in forza di un titolo esecutivo - tra i quali, per espressa previsione del secondo comma del richiamato art. 25, è dato ricomprendere l'atto di delega rilasciato dalla Regione - potranno essere eventualmente aggrediti ulteriori crediti e somme di denaro di spettanza della Regione siciliana e nella disponibilità dell'istituto che svolge il servizio di cassa e tesoreria della Regione medesima.

Per ciò che attiene il quesito esposto sub b) si osserva che tra le spese obbligatorie - tra le quali rientrano gli interi importi delle rate dei mutui, poichè hanno tale carattere sia gli interessi e le spese sui mutui contratti dalla Regione, sia le quote di ammortamento dei medesimi - non è dato riscontrare alcun ordine di priorità tale da consentire l'anticipazione di detti pagamenti rispetto ad altre spese parimenti qualificate obbligatorie.
Il quesito appare però proposto in modo fuorviante ai fini di una corretta soluzione della problematica sottostante. Ed invero, va considerato, in via generale, che l'impegno e l'ordinazione delle spese va sempre contenuta entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio, e pertanto le spese attinenti ad un capitolo non possono trovarsi in una situazione di concorrenzialità con quelle aventi un diverso oggetto e come tali riguardate da un capitolo di spesa distinto.
La caratterizzazione delle spese obbligatorie e d'ordine è data dalla circostanza che, essendo previsto un apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, si potrà procedere all'integrazione dei singoli capitoli aventi ad oggetto spese così definite, o qualificate, ed il cuistanziamento si sia rilevato insufficiente per la copertura delle sottostanti necessità imprescindibili della Regione. La classificazione in parola, quindi, appare finalizzata all'esclusivo scopo di individuare i capitoli per i quali possono essere disposti prelevamenti dall'indicato Fondo di riserva.
Dal sistema normativamente delineato ne consegue che le integrazioni degli specifici capitoli così definiti, deve avvenire nel momento in cui si riscontri la mancata capienza dei medesimi, circostanza non destinata a verificarsi nello stesso momento temporale e che, qualora anche l'apposito Fondo di riserva risulti incapiente per le previste integrazioni, ciò comporterà la necessità di una specifica variazione di bilancio posta in essere con l'osservanza delle apposite disposizioni di legge.
Opportuno appare puntualizzare inoltre che, in caso di mancato pagamento della rata di mutuo, l'eventuale attivazione della rilasciata delegazione di pagamento verrebbe ad incidere su somme di cui la Regione è titolare, ma che si trovano nella disponibilità del tesoriere, e pertanto, nella cennata ipotesi, ne conseguirebbe, di fatto, il prioritario assolvimento dell'obbligazione discendente dalla contrazione del mutuo.

Per ciò che concerne (sub c)), un'eventuale ordine di priorità tra le varie delegazioni di pagamento rilasciate nel tempo dalla Regione, si osserva che, in forza delle disposizioni generali recate dal codice civile in tema di responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e conservazione della garanzia patrimoniale (Titolo III, Capo I), principio imprescindibile ed informatore dell'ordinamento, con le sole eccezioni legislativamente previste, appare essere quello della par condicio creditorum, specificatamente sancito dall'articolo 2741 c.c.
Conseguentemente non appare legittimo graduare i diritti derivanti da obbligazioni assunte e negli stessi termini contrattualmente disciplinate.
Non appare superfluo a tal proposito osservare che, in dottrina (cfr. Alberto Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam), l'istituto della delegazione di pagamento di che trattasi viene definito come "delegatio solvendi" - in contrapposizione alla "delegatio promittendi", che configura un mutamento nel lato soggettivo passivo dell'obbligazione, in quanto il delegato si assume l'obbligazione nei confronti del delegatario - e consiste, in buona sostanza in un ordine del delegante al delegato di eseguire un pagamento a favore di un un suo creditore (delegatario), senza altra assunzione di obbligazioni direttamente nei confronti del creditore in sostituzione dell'obbligo originario.
La funzione di garanzia conseguente è data dunque dalla circostanza che a seguito della delegazione di pagamento notificata all'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione siciliana, si consente di intercettare determinati flussi di denaro destinati ad affluire all'erario regionale, ottenendo con immediatezza la soddisfazione del creditore beneficiario.
L'istituto in questione non può però, in senso tecnico, essere ricompreso tra le cause legittime di prelazione individuate dall'art. 2741 c.c. - le quali costituiscono ius singulare, per il quale non è ammessa estensione analogica - nè tantomeno può essere qualificato come un privilegio, costituendo quest'ultimo un titolo di prelazione accordato dalla legge in considerazione della causa del credito.
All'individuazione di un ordine di preferenza tra i delegatari, ed in particolare di un ordine fondato sul criterio della priorità temporale del rilascio della delegazione, osta inoltre non solo la considerazione che la suddetta delegazione di pagamento può essere concessa in un momento diverso da quello in cui si è concluso il contratto di mutuo che si intende garantire (differenziando così il termine da cui decorre l'obbligazione, da quello in cui decorre tale anomala garanzia) ma anche il fatto che a nessuna forma di pubblicità tale atto è sottoposto, e pertanto, il successivo creditore parimenti beneficiario dell'istituto, potrebbe trovarsi nella impossibilità di conoscere se e per quali importi tali delegazioni fossero state rilasciate in passato.
Non ci si esime, per completezza, dal segnalare che un risultato analogo a quello che appare ricercarsi attraverso una pretesa priorità temporale delle delegazioni rilasciate potrebbe in concreto ottenersi attraverso l'assunzione da parte della Regione di un'obbligazione negativa, di non fare, avente per contenuto quindi la conservazione della situazione, o quantomeno l'assunzione dell'impegno a non rilasciare delegazioni di pagamento oltre un certo importo complessivo.

In ordine alla problematica, esposta sub d), relativa alla possibilità per la Regione di modificare le norme che regolano la delegazione di pagamento, si osserva che, se ci si intende riferire alle norme civilistiche che disciplinano l'istituto, nessuna competenza legislativa in materia risulta ascritta alla Regione siciliana; se viceversa si vuole sapere se la Regione medesima possa modificare la disposizione recata dal richiamato art. 25 della l.r. 6 del 1997, la risposta non può che essere affermativa, ma occorre evidenziare che una eventuale, futura, modifica della citata norma non avrebbe influenza sulle delegazioni di pagamento già rilasciate che resterebbero comunque vincolanti per l'Ente che le ha assunte e per l'Istituto di credito delegato.

Infine, in ordine al trattamento fiscale degli interessi, nessun avviso può esprimersi da parte dello scrivente. Ed invero per poter compiutamente rendere un parere in proposito occorrerebbe conoscere quale sia lo Stato in cui l'Istituto di credito mutuante ha sede, accertare se sussista tra detto Stato e l'Italia una convenzione in materia ed esaminare quali specifiche disposizioni al riguardo la stessa rechi. Inoltre si rileva che, trattandosi nella specie, oltrechè di materia tributaria anche di rapporti internazionali, andrebbe acquisito l'avviso dei competenti organi centrali del Governo nazionale.
Questo Ufficio non può, quindi, che limitarsi ad osservare che, se la normativa recata dall'ipotetica convenzione internazionale mirante ad evitare le doppie imposizioni applicabile nel caso specifico, fosse identica a quella recata dalla convenzione italo-olandese in materia ed in relazione alla quale si è espresso il Ministero delle finanze con la nota allegata alla richiesta di parere, la Regione potrebbe utilmente "applicare direttamente, sotto la propria responsabilità e previa acquisizione di idonea documentazione, il trattamento convenzionale di esonero sugli interessi", nella considerazione che il protocollo aggiuntivo alla citata convenzione consente l'utilizzazione di procedure diverse da quella del rimborso delle imposte riscosse mediante ritenute alla fonte.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.







Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane