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Gruppo IV 338.98.11    

OGGETTO: Appalto concorso per la progettazione e l'esecuzione del potenziamento del dissalatore di T... - Progetto stralcio.

               
   
   
                                                    ASSESSORATO REGIONALE
                                                     LAVORI PUBBLICI
                                                       P A L E R M O
   
   1.          Con la nota che si riscontra vien chiesto, con riferimento al parere dello scrivente riguardante l'oggetto n. 3609 del 23 febbraio 1998, se codesta Amministrazione può procedere alla aggiudicazione del 1° lotto funzionale così come redatto e presentato dal R.T.I., pari a lire 31.932.630.803, che troverebbe la relativa copertura finanziaria nei limiti dell'impegno di cui al D.A. n. 2432/6 del 17.12.1996.
               Si rappresenta al riguardo che nella precedente richiesta di parere (n. 12 del 21.1.1998) l'Amministrazione non riportava tra gli elementi sottoposti a parere che il R.T.I. avrebbe potuto, così come previsto nel bando di gara al punto "c", procedere alla redazione di un progetto stralcio e che la commissione di appalto concorso aveva ritenuto tale progetto stralcio meritevole di accoglimento.
   
   2.          Effettivamente nella richiesta di parere n. 12/97 la problematica relativa al 1° lotto funzionale non veniva in rilievo e non è stata presa in considerazione dallo scrivente perchè assorbita interamente dalla questione principale e pregiudiziale relativa al fatto che l'offerta del R.T.I. era illegittima in quanto eccedente il limite massimo predeterminato in sede di indizione della gara, che secondo la giurisprudenza non ha e non può avere valore meramente indicativo ed orientativo, ma rappresenta il limite invalicabile posto agli offerenti per la formulazione delle relative proposte.
               Il tenore delle suesposte conclusioni in ordine all'illegittimità dell'offerta del R.T.I. ha peraltro fatto sì che non venissero considerati ulteriori profili di illegittimità conseguenti ad es. al comportamento tenuto dalla commissione di aggiudicazione, che nella valutazione favorevole del progetto, ha ribassato del 15% il prezzo offerto dal R.T.I. in violazione del principio in base al quale nè la Commissione di aggiudicazione nè l'Amministrazione "ha il potere di modificare le offerte dei partecipanti alle gare potendo solo escludere quelle non conformi al bando" (C.S. V 7.3.1987, n. 172). Senza dire altresì che siffatto comportamento si appalesa in violazione del principio della par condicio tra i potenziali concorrenti che se avessero conosciuto la possibilità di presentare offerte in aumento avrebbero forse partecipato alla gara.
               Per quanto riguarda poi in particolare il progetto stralcio va pregiudizialmente osservato che nè il D.A. 17.12.1996 n. 2432 nè il voto del C.T.A.R. n. 25831 del 29.8.96 prevedono un progetto di 1° lotto funzionale dell'opera in questione.
               Giova all'uopo ricordare che un progetto stralcio richiede una tecnica di redazione diversa da un progetto completo, almeno nel senso che bisogna indicare le opere che si stralciano dall'insieme e per conseguenza quelle che si rinviano, nonchè i costi delle une e delle altre.
               Si appalesa pertanto illegittimo l'avviso di rettifica e riapertura dei termini del punto 3b del bando di gara di che trattasi, avente ad oggetto, appunto, la seguente aggiunta: "si richiedono progetto generale e 1° stralcio funzionale...". Conseguentemente si appalesa illegittima la valutazione favorevole della Commissione di gara del progetto di 1° stralcio funzionale proposto dal R.T.I. "che assicurerà il potenziamento dell'impianto esistente da 400 a 500 lt/sec. previo ribasso del 15% del prezzo forfettario offerto di £. 31. 932.630.802".
               Per i suesposti motivi non sembra potersi concordare con l'avviso espresso nella nota che si riscontra circa la possibilità di procedere all'aggiudicazione del 1° lotto funzionale dell'opera in questione.
   
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           Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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