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Gruppo    II                      /335.98.11

OGGETTO: Fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale. Erogazione dei contributi ex art.13 l.r. 17/90.

   
   
   
   
                                                   Assessorato regionale
                                                   degli enti locali
                                                   Direzione enti locali
                                                   Gr. XVII/P.M.
                                                   S E D E
   
   
   1.          Con la suindicata nota, di pari oggetto previo richiamo della circolare assessoriale n.3 del 1998 recante direttive ai comuni in ordine alla documentazione da allegare alla richiesta del contributo previsto dall'art.13 l.r. 1 agosto 1990 n.17, per l'attuazione del piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale, codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente sulle seguenti questioni:
   a) quale sia la natura giuridica del piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale ed a quale organo dell'ente locale spetti la sua adozione (Consiglio comunale o giunta municipale);
   2) se sia tuttora valida, alla luce della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazione l'istruzione della circolare sull'apposizione del visto del segretario comunale sulla documentazione da allegare alla istanza per l'erogazione del contributo de quo.
       
   
   2.          Il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di p.m. incentivato con l'istituzione, nel bilancio della Regione ex art.13, co.1, l.r. n.17/1990 cit., di un fondo ad hoc sembra presentare le caratteristiche dell'atto programmatorio o di pianificazione, rientrante, cioè, in quella categoria di atti che si sostanziano in interventi finalizzati e programmati per il raggiungimento di determinati obiettivi (nella specie, il miglioramento dei servizi di polizia municipale) attraverso l'utilizzazione organica e sistematica delle risorse.
               Con riferimento alla competenza dell'organo deliberante, detti atti, qualificati dallo stesso legislatore "atti fondamentali" (art.32, co.2, l.142/1990 come introdotto da art.1, lett.e), l.r. 48/91) in base al loro specifico contenuto ed alla loro rilevanza sul piano delle scelte politico-amministrative si inseriscono nell'ambito concettuale dell'attività di indirizzo e di controllo e competono in via esclusiva all'organo consiliare (Cfr. anche art.4, comma 2, l.r. 32/94) seppur non specificamente individuati.
               Non sembra, infatti potersi attribuire eccessivo valore alla espressione "limitatamente ai seguenti atti fondamentali" adoperata all'art.32, co.2 l.142/1990 cit. in apertura dell'elencazione.
               Invero, l'insieme delle attribuzioni elencate non consente di affermare che si ritenga sottratta alla valutazione del Consiglio (e cioè alla discussione ed al dibattito in seduta pubblica con considerazione delle minoranze) la trattazione di questioni che richiedono un approfondito esame sotto aspetti e riflessi che incidono sulle competenze consiliari (Cfr. Con.St., sez.VI 8 marzo 1996, n.372).
               Sembra conseguentemente doversi concordare con le direttive impartite da codesto Assessorato circa la competenza consiliare all'adozione del piano di che trattasi.
               L'Ufficio concorda altresì sul punto della soggezione degli atti del genere al controllo preventivo di legittimità, ma non a causa della loro prospettata natura regolamentare, bensì in quanto riconducibili, per tipologia, ai "programmi" previsti dall'art.15, comma 1, lett. f) della l.r. 44/91 come sostituito dall'art.4 l.r. 23/97.
               E', infine, appena il caso di evidenziare che attraverso l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art.5, co.4 della l.127/97 come introdotto dall'art.2, l.r. 23/98) le giunte di comuni e province vengono investite del compito di delineare l'assetto organizzativo degli enti ai fini della gestione delle risorse del rispettivo personale. Ma tale attribuzione delle giunte non assume alcuna refluenza sulla competenza all'adozione di atti quali quelli in discorso, trovando la sua ratio nel rafforzamento del processo di separazione tra la funzione di indirizzo politico e di controllo demandata all'organo consiliare rappresentativo della generalità degli amministrati e la funzione amministrativo-gestionale demandata alle giunte.
   
   3.          Con riguardo al quesito sub.b) va osservato che il comma 2, dell'art.6 della l.127/97 come introdotto dall'art.2, comma 3, della l.r. 23/98, in armonia con il processo già avviato dalla l.142/90 e dal D.Lvo 3 febbraio 1993, n.29 e succ. mod., ha riaffermato l'attribuzione ai dirigenti degli enti di "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico", secondo  le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.
     Inoltre, a seguito dell'abrogazione dell'art.52 della legge 142/90 operata dall'art.17, comma 86, della citata legge 127/97, è venuta meno per il segretario, la funzione di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti, con la conseguente preclusione del potere di verifica della legittimità degli atti di cui gli stessi sono responsabili.
               Pertanto, la risposta al quesito non può che essere negativa anche in obbedienza al dettato dell'art.1, comma 2, della l.r. 30 aprile 1991, n.10, che fa divieto alla P.A. di aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze.
   * * *

           Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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