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Gruppo XIV /325.98.11

OGGETTO:     Beni pubblici - Dismissioni beni demaniali e patrimoniali della Regione ex art.11 l.r. n.6/1997. Parere Commissione legislativa.
   

               
   
                                                    DIREZIONE REGIONALE
                                                     DEL PERSONALE E DEI
                                                     SERVIZI GENERALI
                                                     Gruppo IV
                                                     P A L E R M O

   
   1.          L'art.11 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 dispone che: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita ricognizione, il Governo della Regione adotta un piano triennale di dismissione e riconversione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione non utilizzabili a fini istituzionali, che verrà trasmesso all'Assemblea regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione legislativa permanente".
               In relazione a tale disposizione codesta Direzione regionale - premesso che a tutt'oggi la competente Commissione legislativa dell'A.R.S. non ha ancora reso il prescritto parere sullo schema del piano di dismissioni predisposto dalla predetta Direzione e "condiviso" dalla Giunta regionale nella seduta del 21/10/1997 - in particolare chiede se possa procedersi "all'attuazione del piano medesimo di dismissione dei beni in applicazione del principio del silenzio-assenso e nella considerazione che l'approvazione di cui all'art.11 della l.r. n.6/97 non è da ritenersi condicio iuris bensì atto di natura ordinatoria e programmatoria".
   
   2.          Il problema in esame appare risolto dalla sentenza del C.G.A. 31.10.1995, n.309, laddove - con riguardo ad una fattispecie analoga - è affermato che: "E' legittimo il decreto dell'Assessore regionale territorio ed ambiente con il quale è stato approvato il piano delle riserve naturali, prescindendo dal parere della Commissione legislativa permanente dell'A.R.S., una volta scaduto infruttuosamente non solo il termine specifico di venti giorni previsto dall'art.70 bis del regolamento interno dell'A.R.S. ma anche il termine generale di novanta giorni previsto dall'art.17 della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n.10, parere regolarmente richiesto ma mai reso dalla Commissione legislativa".
               Secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.17, l.r. 30.4.1991, n.10, l'organo consultivo destinatario di una richiesta di parere obbligatorio deve pronunziarsi nel termine massimo di novanta giorni (termine attualmente di quarantacinque giorni per effetto dell'art.17, comma 24, l. 15.5.1997, n.127, recepito con l'art.2, comma 3, l.r. 7.9.1998, n.23), "mentre l'Amministrazione richiedente, scaduto detto termine, può adottare senz'altro le proprie determinazioni indipendentemente dalla mancanza del parere stesso".
               Peraltro il Collegio ritiene che il carattere di generalità della previsione di cui al comma 1 del citato art.17 l.r. n.10/1991 (ai sensi del quale "... quando l'amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta"), ne consente l'applicazione anche alle ipotesi in cui l'organo consultivo non sia incardinato nell'organizzazione burocratica regionale ed, in particolare, ai pareri di competenza delle Commissioni legislative permanenti dell'A.R.S.
       Ed infatti, tali pareri costituiscono "espressione di una funzione consultiva oggettivamente amministrativa anche se resa da un organo soggettivamente legislativo; e, pertanto, va senz'altro assimilata ai pareri resi da organi consultivi soggettivamente amministrativi".
               Ciò premesso, passando ora alla fattispecie in esame, alla stregua del riportato orientamento deve affermarsi che, decorso infruttuosamente il limite temporale assegnato alla Commissione legislativa per l'esercizio della funzione consultiva e venuta conseguentemente meno la relativa competenza, la Giunta regionale può senz'altro procedere all'adozione del piano de quo prescindendo dal parere richiesto.
               Pertanto - indipendentemente dalla qualificazione della inerzia della Commissione legislativa quale silenzio-assenso, poichè, in mancanza di un precetto qualificante il silenzio, al contegno omissivo non può attribuirsi un tale contenuto - sul punto si è in sostanza dell'avviso che il piano in questione può essere adottato dalla Giunta regionale e successivamente attuato da codesta Amministrazione.
               Infine non appare superfluo altresì rilevare che, qualora si rendesse necessario procedere ad integrazioni del piano in questione, i nuovi elenchi dei beni da dismettere predisposti da codesta Direzione dovranno ovviamente, ai sensi del riportato art.11 l.r. n.6/1997, essere trasmessi ex novo all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa.
   
   3            Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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