OGGETTO: Cooperativa "XXXX" di R... - Ammissibilità della richiesta di variante progettuale.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Direzione regionale per
i rapporti extraregionali
Segreteria tecnica
P A L E R M O
1. Con la nota in riferimento codesta Direzione chiede l'avviso dello scrivente in merito all'ammissibilità della richiesta di proroga e variante progettuale avanzata dalla Cooperativa "XXXX" di R... che ha avuto finanziato, ex l.r. 37/78, con D.A. 198/87 un progetto per la realizzazione di una casa-albergo per anziani. Dubbi sull'ammissibilità sorgono in quanto la variante comporta una modifica dell'idea progettuale inizialmente finanziata prevedendosi la realizzazione non più della casa-albergo per anziani, bensì una casa di cura privata finalizzata all'esercizio di attività riabilitativa e di Day hospital.
2. In ordine a quanto richiesto si evidenzia preliminarmente che, secondo autorevole dottrina, per variante deve intendersi ogni addizione o sottrazione al progetto approvato, che resti tuttavia nei limiti del progetto medesimo. Dunque si ha variazione allorchè le opere nuove si rendono necessarie per una completa e migliore realizzazione dell'opera o per un'esecuzione della stessa a regola d'arte o, ancora, nel caso in cui comportino una modifica dell'opera, qualora detta modifica debba ritenersi indispensabile per assicurare la perfetta rispondenza allo scopo originario del progetto.
Ciò premesso si osserva ancora che in materia di progetti approvati, come nel caso di specie, ai sensi della l.r. 37/78 e più specificatamente per quanto concerne la proposizione di eventuali richieste di varianti o proroghe relativamente agli stessi, la normativa regionale di riferimento oltre a porre rigidi limiti alle variazioni delle compagini sociali nonchè alla concessione di proroghe al termine fissato per le opere relative alla realizzazione del progetto, richiede (vedi art. 21 D.P.Reg. 50/95) che le cooperative ammesse alle agevolazioni si impegnino allo scrupoloso rispetto, durante la realizzazione delle opere stesse, del progetto di sviluppo produttivo approvato; sono altresì previste limitate ipotesi in cui la segretaria tecnica può, previo parere del nucleo di valutazione, eccezionalmente autorizzare delle variazioni progettuali, variazioni che, in ogni caso, non debbono essere tali, tra l'altro, da configurare la realizzazione di un progetto produttivo sostanzialmente diverso da quello originariamente approvato e ammesso a finanziamento o che, si diriga verso settori di attività diversi.
Nel caso in esame la cooperativa in argomento ha ottenuto il finanziamento, con il D.A. 198/87 di un progetto per la realizzazione di una casa-albergo per anziani, mentre la variazione progettuale per ultimo presentata prevede la realizzazione di una casa di cura privata finalizzata all'esercizio di attività riabilitativa e di day hospital. In proposito si osserva come una casa-albergo per anziani appaia protesa all'erogazione di un servizio di evidente natura socio-assistenziale, intendendosi per casa-albergo una struttura composta da un insieme di alloggi, di piccola dimensione e di varia tipologia, atti a consentire una vita autonoma a coppie di coniugi o ad anziani soli ed autosufficienti struttura peraltro non autonomamente provvista di servizi sanitari (in tal senso vedi anche art. 4 l.r. 87/81) ben diversamente viceversa si configura la casa di cura di cui sopra in quanto manifestamente finalizzata all'offerta di un'assistenza di natura sanitaria e, dunque a parere dello scrivente, alla realizzazione di un progetto produttivo diverso da quello originariamente approvato e finanziato dal citato D.A. 198/87 nonchè rivolto ad un diverso settore di attività.
Ritiene, pertanto, lo scrivente che la presunta variante, comportando una modifica nella finalità progettuale, negli standards organizzativi e strutturali nonchè l'operatività in un ramo diverso - e quindi in buona sostanza una diversa destinazione d'uso dell'intero progetto - da quello originariamente previsto e per il quale è stato concesso il finanziamento, si configuri come "nuovo" progetto, non certamente come variante.
Fermo restando quanto fino ad ora esposto, ritiene comunque lo scrivente che a valutare se nel caso in specie trattasi di effettiva variante o di modifica sostanziale del progetto, debba essere il Nucleo di Valutazione. E', infatti, proprio il Nucleo di Valutazione, attese le professionalità tecniche di cui è composto, l'unico organo in grado di valutare, ponendo a raffronto il progetto originario e la "variante" oggi proposta, la reale consistenza della variante suddetta.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.