Repubblica Italiana
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Gruppo    IV 320.98.11

OGGETTO: Gara di appalto di lavori pubblici. L.r. 21/1998, art. 1. Applicabilità legge 127/1997 recepita dalla l.r. 23/1998.
   

               
   
                                                    ASSESSORATO REGIONALE
                                                     LAVORI PUBBLICI
                                                     P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota cui si risponde viene chiesto se nell'ambito della partecipazione alle gare d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici possono essere accettate, in sostituzione dei prescritti certificati o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 20 e 26 della l. 15/1968, dichiarazioni sostitutive non autenticate, in virtù della l. 127/1997, recepita dalla l.r. 23/1998, considerato che la l.r. n. 21/1998 prevede pesanti sanzioni in caso di palese difformità o falsità della documentazione presentata.
               Vien chiesto, altresì, nel caso affermativo, se la Commissione di gara dovrà chiedere la sostituzione delle dichiarazioni non autenticate con i certificati a tutte le imprese partecipanti, e non solo quindi all'aggiudicataria, tenuto conto del dettato della l.r. 21/98 che esige la certezza della regolarità del possesso dei requisiti dei partecipanti.
               Si chiede infine se l'ammissione delle dichiarazioni sostitutive non autenticate - non essendo più previsto il pagamento dell'imposta di bollo - non determini una disparità di trattamento nei confronti di coloro che presentano i richiesti certificati o le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della l. 15/68 con le prescritte imposte di bollo.

   2.          Il quadro normativo in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative è costituito prevalentemente dalle ll. 15/1968, 241/1990, 127/1997, 191/1998 e dal recente D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) e si ispira ai principi del non aggravamento del procedimento, dell'autocertificazione, dell'acquisizione d'ufficio di atti e documenti in possesso della p.a. procedente o di altra p.a. e dell'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa p.a. procedente o altra p.a. è tenuta a certificare.
               In particolare e per quel che maggiormente rileva nella fattispecie va osservato che "la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore" (art. 3, comma 11, della l. 127/1997, come sostituito da art. 2, comma 10, della l. 191/1998).
               Non è altresì soggetta ad autenticazione "anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" (art. 2, comma 11, della l. 191/98 di interpretazione autentica del comma 11 dell'art. 3 della l. 127/97).
               In forza dell'art. 2 della l. 15/68 ("dichiarazioni sostitutive di certificazioni") - come modificato dall'art. 3, comma 10, della l. 127/97 che ne ha abrogato il comma 2 che prevedeva l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive - e dell'art. 1 ("estensione dei casi di utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni") del D.P.R. 403/98, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, oltre ai casi previsti dall'art. 2 della l. 15/68 e cioè:
               "la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a."  anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
    "a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
               b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
               c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
               d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
               e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
               f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
               g) di non aver riportato condanne penali;
               h) qualità di vivenza a carico;
               i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile".
               Tutti gli stati, fatti e qualità personali non contemplati dalle suindicate disposizioni sono comprovate dall'interessato, a titolo definitivo, mediante le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 4 della l. 15/68 (art. 2 D.P.R. 403/98). Queste ultime "possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto" (art. 3, comma 1, D.P.R. 403/98).
               Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della l. 15/68 "hanno la stessa validità temporale dagli atti che sostituiscono" (art. 6 D.P.R. 403).
               Soltanto "i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento" (art. 10 D.P.R. 403).
               Per effetto infine dell'abrogazione dell'art. 3 della l. 15/68, disposta dall'art. 13 del D.P.R. 403/98, scompare la figura delle dichiarazione temporaneamente sostitutive.
   
   3.          Il quadro normativo così delineato trova applicazione in Sicilia anche per effetto del disposto dell'art. 2 della l.r. n. 23 del 1998 in generale nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni siciliane ed in particolare, per quel che interessa nella fattispecie, con riguardo agli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo la cui disciplina sulla documentazione di gara contenuta nell'art. 1 della l.r. n. 21 del 1998 è anteriore a quella risultante dalla richiamata l.r. n. 23 del 1998 e pertanto deve considerarsi abrogata per incompatibilità con le disposizioni statali recepite dalla posteriore legge regionale 23/98.
               A prescindere dal suindicato canone ermeneutico di cui all'art. 15 delle preleggi, le disposizioni contenute nel citato art. 1 della l.r. 21/98 si appalesano comunque contrastanti con i principi stabiliti dalla legislazione statale in una materia in cui il legislatore regionale non ha particolari competenze legislative.
               Si pensi ad es. alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 1, secondo cui "ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) del comma 4". Orbene detta disposizione si appalesa innanzitutto, a tacer d'altro, non chiara atteso che la l. 15/68 non disciplina affatto le "dichiarazioni giurate" che sono, invece, previste dall'art. 13 della l. n. 584 del 1977 e sono quelle rese dall'interessato al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio.
               La giurisprudenza invero ritiene che queste ultime non sono affatto identificabili con le dichiarazioni sostitutive di cui alla l. 15/68 (T.A.R.S.-PA, II 3.3.1990, n. 78; T.A.R.S-PA - I-9.10.1993, n. 940; T.A.R.S.-PA - I-8.6.1995, n. 524; T.A.R.S.-PA - I-25.9.1997, n. 1475).
               Pertanto le "dichiarazioni giurate" di che trattasi vanno rese sotto forma di "dichiarazioni sostitutive" secondo quanto previsto dalla normativa statale sopra richiamata.
   
   4.          In ordine al secondo quesito va osservato che, come già detto, l'art. 13 del D.P.R. n. 403 del 1998 ha abrogato l'art. 3 della l. n. 15 del 1968, che prevedeva la figura delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive. Per queste ultime tanto l'articolo succitato che l'art. 4 del D.P.R. n. 130 del 1994 (anch'esso abrogato dal medesimo art. 13, comma 5, del D.P.R. 403/1998) prevedevano l'esibizione della documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali da parte dell'interessato prima dell'emissione del provvedimento a lui favorevole.
               Nè la legge 15 del 1968 nè il D.P.R. n. 403 del 1998 prevedono per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e per quelle sostitutive dell'atto di notorietà (artt. 2 e 4 l. 15/68 e artt. 1 e 2 D.P.R. 403/98) l'esibizione della documentazione relativa da parte dell'interessato al provvedimento della p.a.. Va altresì soggiunto che le dichiarazioni sostitutive soccitate hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 6 D.P.R. 403). Neanche qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni de quibus l'amministrazione procedente richiede all'interessato la documentazione relativa ma direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della certificazione (artt. 1, co. 2; 2, co. 3; e 11, co. 2, D.P.R. 403/98).
               Tuttavia, poichè l'art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 403 del 1998 prevede espressamente solo per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà la prova "a titolo definitivo" degli stati, fatti e qualità personali, appare opportuno che codesta Amministrazione, avendosi riguardo a normativa statale, si rivolga direttamente alla competente amministrazione statale per la interpretazione della normativa medesima.
               Va infine osservato che le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni medesime (art. 11 D.P.R. 403/1998).
               Detti controlli sono pure previsti espressamente dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 21 del 1998 in capo all'autorità che presiede la gara che, in caso di palese difformità o di falsità della documentazione presentata, adotta le sanzioni dalla norma stessa indicate.
   
   5.          In ordine al terzo quesito riguardante la disciplina fiscale delle dichiarazioni sostitutive, per quanto riguarda in particolare l'imposta di bollo, va osservato che l'art. 21 della l. n. 15/68 prevede che quest'ultima debba essere pagata non sulla dichiarazione ma sull'autentica della sottoscrizione. Da ciò deriva che, eliminato l'obbligo di questa, non sussiste più alcun titolo per richiedere il pagamento dell'imposta di bollo a chi presenta all'amministrazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr. in tal senso la circolare del Ministero dell'Interno 2 settembre 1998, n. 14).
               Quanto infine alla rilevata "disparità di trattamento nei confronti di coloro che presentano i certificati" va appena osservato che rientra nella disponibilità dei concorrenti avvalersi o meno delle dichiarazioni sostitutive. E' tuttavia presumibile che con l'affermarsi del principio della semplificazione amministrativa - che peraltro è anche sotto il profilo fiscale conveniente per il cittadino - quest'ultimo privilegerà il sistema dell'autocertificazione.
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           Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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