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Gruppo    IV /319.98.11

         OGGETTO:                 Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscaldamento dell'Assessorato regionale lavori pubblici. Offerta di ribasso al netto degli oneri fiscali. Quesito.
   
   
   
   
                                                   Assessorato regionale
                                                   lavori pubblici
                                                   PALERMO
   
   
   1.          Con la nota cui si risponde si rappresenta che il Presidente della Commissione della gara in oggetto indicata, avendo riscontrato nelle tre offerte delle ditte rimaste in gara delle "anomalie da imputare alle discordanze contenute nel punto 2 e nel punto 7 lett.a del relativo bando", ha ritenuto "di non potere pervenire all'aggiudicazione e di riservarsi di comunicare le proprie determinazioni e l'eventuale aggiudicazione dopo avere richiesto parere". Su quanto sopra esposto si chiede pertanto l'avviso dello scrivente.
               Il bando di gara per pubblico incanto, esperito ai sensi degli artt.73, lett. c, e 76 del R.D. n.827 del 1924, prevede al punto 2, quarto capoverso, che "Il ribasso sarà invariabile per tutta la durata del contratto (anni tre) ed applicato sul prezzo rilevato dalla pubblicazione "Prezzi Italia" al netto degli oneri fiscali (I.V.A. e Accisa ex I.F.) vigente al momento della fornitura, per i combustibili per uso riscaldamento, determinato dal Comitato istituito presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'Industria ai sensi della direttiva CEE n.76491".
               Il punto 7, lett. a), dispone che l'offerta deve essere "espressa in percentuale, redatta su carta legale, debitamente sottoscritta, indicante il ribasso incondizionato per ogni litro di gasolio (I.V.A. esclusa) espresso sia in cifre che in lettere nonchè il prezzo base a cui tale ribasso si riferisce".
               Rappresenta codesta Amministrazione che:
               "La ditta XXXX s.n.c. ha offerto il ribasso per ogni litro di gasolio del 12,50% I.V.A. esclusa sul prezzo base di £.1114.17;
               La ditta YYYY ha offerto il ribasso per ogni litro di gasolio del 20% I.V.A. esclusa ed Accisa esclusa sul prezzo rilevato dalla pubblicazione Prezzi Italia.
               La ditta KKKK s.a.s. ha offerto il ribasso del 13,76% applicato sul prezzo rilevato dalla pubblicazione Prezzi Italia al netto degli oneri fiscali (I.V.A. ed Accisa) vigente al momento della fornitura per ogni litro di gasolio".
   
   2.          L'art.73, lett.c, del R.D. 23 maggio 1924, n.827 dispone che l'asta si tenga "per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta".
               Il successivo art.76 prevede che la gara è aggiudicata a colui che "ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta".
               Nella fattispecie tanto dalla lettera che dalla ratio delle suindicate disposizioni del bando si evince chiaramente che il prezzo a base d'asta" è quello "rilevato dalla Pubblicazione "Prezzi Italia" al netto degli oneri fiscali (I.V.A. ed Accisa) vigente al momento della fornitura" (punto 2 del bando) e che su codesto "prezzo base", che deve essere "indicato" nell'offerta (punto 7, lett.a), del bando) le ditte concorrenti devono formulare il "ribasso percentuale incondizionato espresso sia in cifre che in lettere". La gara è aggiudicata alla ditta che ha offerto il maggiore ribasso sul prezzo base.
               Tuttavia non può negarsi che le parole "(I.V.A. esclusa)" di cui al punto 7, lett.a), si appalesi equivoca e contraddittoria rispetto a quanto precedentemente affermato nel punto 2 sì da determinare conseguentemente l'irregolarità di tutte le offerte o per violazione del punto 2 o per violazione del punto 7.
               La suddetta irregolarità, riguardando, l'"indicazione" del prezzo a base d'asta e cioè di un elemento dell'offerta che è fisso e già determinato dal bando e che pertanto non può essere modificato dagli offerenti, non è influente sulla validità delle offerte presentate. Invero detto errore, peraltro, causato dalla "equivocità" del bando, è di carattere meramente formale. L'elemento sostanziale, significativo e distintivo dell'offerta è unicamente il ribasso offerto e questo è stato da tutte le ditte chiaramente indicato sia in cifre che in lettere come richiesto dal bando.
               Sembra quindi allo scrivente che tutte e tre le offerte di cui sopra possono considerarsi conformi al bando e meritevoli di essere prese in considerazione dalla commissione di gara anche tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali attualmente prevalenti in materia che sono volti, da un lato, a fornire la più ampia partecipazione dei concorrenti e quindi la valutazione del maggior numero di offerte e, dall'altro, a temperare il criterio formale, prevedendo l'esclusione delle offerte non per qualsiasi irregolarità ma per i casi in cui quest'ultima sia inequivocabile e sostenuta da un particolare e riconoscibile interesse dell'amministrazione.
               Conseguentemente la gara va aggiudicata alla ditta che ha offerto il ribasso del 20% sul prezzo base rilevato dalla pubblicazione Prezzi Italia al netto degli oneri fiscali (I.V.A. ed Accisa), come correttamente ipotizzato da codesta Amministrazione nella nota cui si risponde.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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