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Gruppo    V 316.98.11

OGGETTO:                Associazione "XXXX" (YY) - Precedenti penali di uno degli amministratori - Valutazione ai fini dell'iscrizione all'albo degli enti ausiliari ex l.r. 21.8.1984, n. 64.


   
   
                                   ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                   P A L E R M O

   
   1.          Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che a carico di un componente "dell'organo di gestione" dell'Associazione sopra indicata risultano: una condanna a sei mesi di reclusione per omicidio colposo commesso nel 1963 con sospensione della pena; ed una condanna del 4 agosto 1979 a dieci giorni di arresto e ottantamila lire di ammenda per violazione dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti, pure con sospensione della pena.
               Ciò premesso vien chiesto se le predette risultanze costituiscano causa ostativa per l'iscrizione dell'Associazione de qua nell'albo regionale degli enti ausiliari di cui all'allegato alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64.
               A riguardo codesto Assessorato si esprime in senso favorevole all'iscrizione.
   
   2.          Premesso che il citato allegato alla l.r. n. 64/1984 non prevede esplicite cause ostative all'iscrizione nell'albo de quo, appare determinante per la soluzione del quesito proposto che la predetta iscrizione precluda - come risulta dal contesto dell'allegato medesimo - alla stipula di convenzioni con il competente Assessore regionale per l'esercizio di attività di prevenzione e di riabilitazione dei tossicodipendenti. Per cui vengono qui in considerazione le eventuali pene accessorie che incidono sulla capacità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ed in particolare quella che prevede tale specifica incapacità.
               Nella fattispecie tuttavia non si ritiene di dover procedere a tale indagine atteso che - come si è detto - per entrambi i reati in questione è stata disposta la sospensione della pena (art. 163 c.p.) e che tale beneficio, ai sensi dell'art. 166 primo comma del codice penale si estende alle eventuali pene accessorie.
               A ciò è doveroso aggiungere che, ai sensi dell'art. 167 del codice penale, se il condannato - durante la sospensione della pena - "non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole e adempie agli obblighi imposti" (condizioni il cui accertamento sfugge ovviamente a questo Ufficio) il reato è estinto e "in tal caso non ha luogo la esecuzione della pena (art. 167, secondo comma).
   
   

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