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Gruppo III                        /313.98.11

OGGETTO: Appalti pubblici di servizi - Applicabilitą agli enti fiera del D.Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 di attuazione della direttiva CEE 92/50.

   
   
   
                                                        Assessorato regionale della
                                                         cooperazione, del commercio,
                                                         dell'artigianato e pesca
                                                         P A L E R M O

   
               1. A seguito di un quesito posto da codesto Assessorato circa l'ambito di applicazione del D.Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi) lo scrivente Ufficio ha ritenuto (parere n. 299.97.11 prot. 17133) "organismo di diritto pubblico" come tale rientrante tra le "amministrazioni aggiudicatrici" l'Ente Fiera del Mediterraneo. Il parere si fondava (anche, ma non solo) sulla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 353 del 21 aprile 1995. Con la nota che si riscontra codesto Assessorato, alla luce di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI 19 giugno 1998) di segno opposto alla precedente gią citata, chiede se gli Enti fieristici siciliani debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione del D.Leg.vo 157/95 ed, in tal caso, quali procedure debbano essere seguite per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 200.000 ECU.
   
2. L'individuazione della natura giuridica degli Enti fieristici quali organismi di diritto pubblico e quindi di "amministrazioni aggiudicatrici" come tali soggetti alle disposizioni contenute nel D.Leg.vo 157/1995 č fonte di notevole e non ancora superato, contrasto sia in giurisprudenza che in dottrina.
               Parte della giurisprudenza (tra le tante: TAR Lombardia -MI- sez. I n. 221/94; Cassaz. sez. u. n. 348/64; C.S. VI - 19 giugno 1998) e della dottrina (Caia: Fiere, mercati ed esposizioni in Digesto pubbl.; B. Mameli: Commento alla decis. 353/95 C.S. in Giurisprudenza it. 1995) pur non contestando all'Ente fiera la natura di ente pubblico, ritiene l'attivitą di tali Enti un'attivitą commerciale poichč "l'attivitą di locazione degli spazi espositivi costituisce, di per sč, esercizio immediato di attivitą commerciale".
               Altra parte della giurisprudenza (T.A.R. Lombardia -MI- sez. 3Õ n. 1365/95; C.S. sez. VI n. 353/95; Cass. s.u. n. 12221/90; T.A.R. Lazio sez. II n. 1934/92) e della dottrina (Gambatelli: Fiere ed enti fieristici in Encicl. del dir.; De Pretis in Nuove leggi civili commentate, 1994) esclude che "l'attivitą di promozione e di incentivo dei vari settori economico-produttivi, istituzionalmente espletata dall'ente fiera, sia riconducibile alla nozione comunitaria di attivitą industriale o commerciale, afferendo quest'ultima solo ed esclusivamente alla soddisfazione diretta della domanda di servizi del singolo cittadino-consumatore".
               Secondo questa parte di giurisprudenza e di dottrina, infatti, "il bisogno che l'ente fieristico tende a soddisfare non ha carattere industriale o commerciale, in quanto trattasi di attivitą che seppure da condurre secondo i principi di economicitą di gestione, appare istituzionalmente estranea al sistema delle relazioni economiche di carattere industriale e commerciale".
 Tale essendo lo stato della dottrina e della giurisprudenza e dovendo aderire ad uno dei due orientamenti sopra esposti, lo scrivente, nonostante la recentissima sentenza della sesta sezione del C.S. ritiene di dover confermare integralmente il parere reso con nota n. 17133/299.97.11 del 13 settembre 1997.
               Ad avviso dello scrivente, inoltre, non sembra che l'attivitą degli enti fiera possa qualificarsi attivitą di produzione industriale o commerciale, sia perchč manca nell'attivitą di tali enti l'alea o il rischio proprio di ogni attivitą produttiva, sia perchč manca lo scopo principale di conseguire entrate, mentre gli enti in questione, per statuto, non possono avere scopo di lucro. La semplice locazione degli spazi espositivi, da cui peraltro gli enti fieri ricavano i soli mezzi finanziari per porre in essere i propri fini istituzionali, in assenza di altri elementi concomitanti, non sembra possa definirsi sufficiente a caratterizzare come "commerciale" l'attivitą dell'ente fiera.
               Tuttavia, proprio a causa dell'evidenziato contrasto dottrinario e giurisprudenziale - in particolare le due contrastanti sentenze della 6Õ sez. del C.S. - lo scrivente ritiene opportuno che il presente quesito venga posto al C.G.A. affinchč, se il supremo consesso lo ritiene opportuno, la questione possa essere deferita all'Adunanza plenaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4° del D.Leg.vo 6 maggio 1948, n. 654.
               A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrą comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitą che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirą la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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