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Gruppo     II                    /307.98.11

OGGETTO: Art. 38 l.r. 6/97 - Commissione medico ospedaliera.

   
   
   
   
                                        Direzione regionale del
                                        personale dei servizi
                                        generali
                                        S E D E
   
               1. Con la suindicata nota codesta Direzione regionale, nel rappresentare che sia la Commissione medica ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Palermo che l'AUSL di competenza territoriale si ritengono incompetenti in ordine agli accertamenti sanitari previsti dall'art. 38 c. della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, chiede di conoscere in primo luogo se sia legittimo il rifiuto della predetta Commissione medico ospedaliera e, in caso affermativo, se il beneficio, alla concessione del quale è preordinato l'accertamento de quo, possa egualmente essere attribuito dall'Amministrazione in base alla sola documentazione medica presentata dall'interessato.
   
               2. Per comodità di esposizione si tratta per primo il secondo punto di cui alla richiesta del presente parere.
               Una volta che, la disposizione di cui all'art. 38 della citata l.r. 6 del 1997 stabilisce che il periodo di congedo straordinario può essere prolungato "per patologie organiche non invalidanti che richiedono costanti terapie e previo parere della Commissione medico-ospedaliera", la valutazione dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio deve essere fatta a seguito di accertamento di carattere tecnico sanitario. Pertanto l'omissione di tale accertamento renderebbe illegittima la procedura seguita ed il conseguente provvedimento.
               Al fine però di individuare l'organo sanitario competente al detto accertamento deve riflettersi più approfonditamente sulla espressione usata per indicarlo. Il legislatore regionale, infatti, da un lato sembra far riferimento ad una specifica e preesistente commissione medica, come potrebbe evincersi sia dall'articolo determinativo che dall'uso dell'iniziale maiuscola, ma non indicando la norma istitutiva di tale Commissione, lascia pure adito al dubbio di aver solo voluto prescrivere una specifica garanzia procedimentale.
               Ove si acceda alla prima interpretazione, l'organo dovrebbe identificarsi nella Commissione medica ospedaliera che per i dipendenti civili dello Stato (nonchè degli enti che alle normative applicabili a questi ultimi rinviano) svolge, in deroga alla generale competenza delle AUSL, gli accertamenti tecnico-sanitari finalizzati alla concessione delle pensioni privilgiate e dell'equo indennizzo.
               Così interpretata però la disposizione si appalesa inefficace non potendo la Regione ampliare le competenze di un organo statale.
               Ove invece possa ritenersi che il legislatore abbia solo voluto inserire il passaggio obbligato dell'accertamento sanitario collegialmente effettuato, lo stesso non può che rientrare nei compiti dell'AUSL territorialmente competente.
               Ciò in quanto, attesa la portata generale dell'art. 14, lett. q), della L.23 dicembre 1978, n. 833 le AUSL provvedono a tutti gli accertamenti tecnico sanitari sui dipendenti a domanda delle amministrazioni pubbliche che, a differenza di quelli in precedenza indicati, non risultino in base a norme speciali attribuite ad altri organi sanitari.
               Tale ordine di idee è stato seguito dalla giurisprudenza per affermare la spettanza alle USL degli accertamenti medico-legali finalizzati alla dispensa dal servizio per infermità (cfr. Cons. St. sez. VI 22 luglio 1988, n. 949 e Corte dei Conti Sicilia 16 dicembre 1988, n. 78). Pur propendendo per quest'ultima interpretazione, che consente l'effettivo perseguimento dello scopo di garantire ai dipendenti affetti da particolari patologie la possibilità di disporre del tempo necessario alle cure, lo scrivente non può esimersi dal rappresentare come ad una soluzione conclusiva possa sicuramente pervenirsi solo attraverso l'intervento del legislatore in via interpretativa o modificativa sulla norma de qua.
               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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