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Gruppo  III 297.98.11  

OGGETTO:    Acque termali - Validità del permesso di indagine per l'espletamento di lavori di ricerca.


   
   
                                                    ASSESSORATO REGIONALE
                                                     DELL'INDUSTRIA
                                                     P A L E R M O
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla possibilità di assentire un "permesso di indagine" ad una ditta già titolare di un permesso di ricerca, al fine di consentire il completamento dei lavori precedentemente autorizzati.
               Per l'intelligenza del caso si premette che con istanza del 13 marzo 1996 la ditta C... ha chiesto un "nuovo permesso di ricerca" di acque termominerali in località denominata "S...". Su tale richiesta si sono pronunciati positivamente sia il Distretto minerario di Palermo, sia il Corpo regionale delle miniere.
               Codesto Assessorato, tuttavia, poichè la ditta interessata è già stata titolare di un permesso di ricerca assentito con D.A. n. 1893 del 1990, prorogato per altri due anni con D.A. n. 343 del 1994, nel rilevare che la ditta "non ha completato i lavori entro la data di scadenza del permesso di ricerca, nè a tal fine ha provveduto a presentare regolare istanza di proroga entro i termini di cui all'art. 10 L.r. n. 54/1956", ritiene inammissibile l'istanza di nuovo permesso poichè, di fatto, non si tratta di una "nuova ricerca" bensì dell'approfondimento e completamento di quella precedente come peraltro risulterebbe evidente dal piano di lavoro presentato.
               Per tali ragioni codesto Assessorato ha suggerito al Corpo delle Miniere di autorizzare il completamento dei lavori con un permesso di indagine onde non vanificare gli esiti della ricerca.
               Su tale soluzione non concorda il Corpo delle miniere poichè si tratterebbe, in definitiva, di autorizzare dei lavori in assenza di titolo con ovvie refluenze sia sull'accesso ai fondi, sia sulle responsabilità (anche di natura penale) dell'organo di vigilanza in caso di incidenti.
   
   2.          Sulla questione prospettata lo scrivente Ufficio ritiene di dover condividere le perplessità manifestate dal Corpo regionale delle miniere nella nota (n. 0800 del 3 marzo 1898) allegata agli atti. La legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 distingue tra "indagine" e "ricerca".
               L'espletamento della prima è consentita su semplice autorizzazione, peraltro indispensabile solo nell'ipotesi in cui occorre entrare in fondi altrui e i proprietari non danno il consenso, mentre la seconda necessita di un provvedimento assessoriale che segue ad un accertamento di idoneità tecnica ed economica in relazione al programma di lavoro che si intende attuare. La differenza tra indagine e ricerca, quindi, non è fine a se stessa e comporta un diverso tipo di lavori da porre in essere essendo la prima (l'indagine) consentita per l'espletamento di studi e prospezioni che mirano a precisare la presenza di una zona geofisica che presenta favorevoli indizi, e la seconda (la ricerca) ad effettuare sondaggi e scavi laddove è stata individuata una manifestazione mineralizzata o laddove i lavori di prospezione geofisica abbiano segnalato una fruttuosa indagine, e che comporta comunque, l'organizzazione di un complesso di mezzi tanto è vero che si richiede anche una indagine sulla idoneità tecnica ed economica del soggetto istante.
               Si concorda, quindi, con il Corpo regionale delle miniere nel ritenere che l'espletamento di lavori tipici del permesso di ricerca - e tra questi l'approfondimento di un pozzo, le prove di portata ecc. - con una semplice "autorizzazione" o permesso di indagine, significa consentire lavori in assenza di titolo con ovvie responsabilità per l'organo di vigilanza.
               Lo scrivente Ufficio, peraltro, non concorda con l'assunto di codesto Assessorato di non potere assentire un nuovo permesso di ricerca perchè si tratterebbe in sostanza di una proroga del precedente permesso. Invero, è da sottolineare che a differenza della legge statale (21 luglio 1967 n. 613 art. 20, u.c.) che prevedeva nell'ipotesi di decadenza, di rinuncia o di mancata proroga il divieto di un nuovo permesso di ricerca per la stessa area per un quinquennio, nessun divieto di tal genere si riscontra nella legge regionale 54/1956 - e, pertanto, può ritenersi che volutamente il legislatore regionale abbia esentato da sanzioni l'ipotesi di cui si controverte.
               Pertanto, in base alle disposizioni contenute nell'art. 7 della L.r. n. 54 del 1956 codesto Assessorato ha solo l'obbligo di accertare l'idoneità tecnica ed economica del soggetto istante nell'ipotesi di unica istanza o ponendola in raffronto con quella di altri soggetti nell'ipotesi di più domande per la stessa area.

   3.          A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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