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Gruppo IV                      /295.98.11

OGGETTO: L.r. 35/91, art.29. Contributi a imprese artigiane danneggiate dal sisma del 1990. Ditta XXXX di YYYYY. Quesito.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     Cooperazione, Commercio,
                                                     Artigianato e Pesca
                                                     P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato rappresenta la seguente vicenda.
               Con lettera del 13.4.92 la ditta XXXX di YYYY (provincia di KKKK) ha chiesto di potere beneficiare del contributo previsto dall'art.29, comma 1, della l.r. 35/91 per i lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato all'esercizio della propria attività artigianale, danneggiato dal sisma del 1990.
               Ad integrazione della superiore istanza la stessa ditta, con lettera del 14.7.92, ha trasmesso l'attestazione con cui il Genio Civile di KKKK ha quantificato l'entità dei danni, esprimendo al contempo parere favorevole sul progetto di ristrutturazione.
               Successivamente la ditta istante ha comunicato a codesto Assessorato l'intenzione di procedere, in alternativa ai lavori di ristrutturazione, alla demolizione e alla ricostruzione dell'immobile.
               L'Assessorato, in riscontro a tale ultima comunicazione, ha autorizzato la demolizione e la ricostruzione chiedendo al contempo "il nuovo progetto approvato dal Genio Civile".
     Va chiarito che il progetto del nuovo edificio prevede non più un solo piano fuoriterra, come l'originario, bensì un piano interrato e tre piani fuoriterra, da adibire anche a civile abitazione.
               L'Ispettorato regionale tecnico - chiamato a quantificare le spese relative alla costruzione dei locali da adibire ad officina - ha segnalato la necessità che la ditta integri la documentazione già allegata all'istanza con un certificato, rilasciato dal Genio Civile di KKKK, che attesti la necessità di procedere alla demolizione del fabbricato esistente.
               La ditta istante, in luogo del certificato richiesto, ha trasmesso una perizia extragiudiziale sull'ammontare delle opere relative alla ricostruzione dei soli locali da destinare all'esercizio dell'attività artigianale.
               Codesto Assessorato, nel dichiarare che non ritiene esaustiva ai fini della concessione del contributo la documentazione prodotta dalla ditta in quanto "non sostitutiva del nuovo certificato dell'Ufficio del Genio Civile attestante la necessità di procedere alla demolizione dell'immobile", chiede all'Ufficio scrivente di esprimersi su quanto rappresentato.
   
   2.          L'art. 29, comma 1, della l. r. 35/91 così dispone: "Allo scopo di sostenere le economie dei comuni siciliani colpiti dall'evento sismico del 13 e del 16 dicembre 1990 ... l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto pari al 75% dei costi sostenuti dalle imprese artigiane ... per i lavori di riparazione e/o ricostruzione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività artigianale. Tale contributo non potrà comunque superare l'importo massimo di lire 50 milioni".
       Il successivo comma 3 prevede che: "Per l'erogazione delle provvidenze previste dal presente articolo i soggetti interessati dovranno comprovare, attraverso adeguata documentazione rilasciata dagli Uffici del Genio Civile territorialmente competente, l'entità dei danni subiti".
               Al riguardo l'art. 3 del D. A. n. 2178 del 16. 11. 91 - che disciplina le modalità di attuazione del citato articolo 29 - precisa che le istanze concernenti il contributo a fondo perduto vanno corredate, tra l'altro, della "attestazione del Genio Civile competente per territorio dalla quale si evinca l'entità dei danni subiti a causa del sisma del 13-16 Dicembre 1990" (lett. a) e del "progetto di ristrutturazione e/o ricostruzione dell'immobile con la quantificazione della spesa, approvato dal Genio Civile" (lett. f).
               L'art. 6 dello stesso decreto stabilisce infine che: "L'Assessorato ... determina l'ammontare definitivo delle spese ammissibili ai contributi di legge".
               Dall'esame delle norme, primarie e secondarie, appena citate si ricavano elementi utili per l'individuazione dell'oggetto del contributo in questione e della documentazione da allegare alla relativa istanza.
               Quanto all'oggetto, l'art.29, comma 1, riferisce il beneficio in parola ai costi sostenuti dalle imprese artigiane "per i lavori di riparazione e/o ricostruzione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività artigianale".
               Quanto alla documentazione richiesta, il comma 3 dello stesso art.29 si limita a prevedere la necessità, per i soggetti interessati, di comprovare "l'entità dei danni subiti" "attraverso adeguata documentazione rilasciata dagli Uffici del Genio Civile territorialmente competenti".
               Ad integrazione di tale ultima norma l'art.3 del decreto assessoriale sopra citato precisa che le istanze vanno corredate, tra l'altro, di un'attestazione del Genio Civile da cui si evinca l'entità dei danni subiti (lett. a) e del progetto di ristrutturazione e/o ricostruzione con la quantificazione delle spese, approvato dal Genio Civile (lett. f).
               Nulla vien detto invece in ordine ad un ulteriore certificato da cui risulti la necessità di procedere alla demolizione dell'immobile.
               L'assenso alla demolizione dell'immobile può ritenersi infatti implicitamente contenuto nell'approvazione, da parte del Genio Civile territorialmente competente, del progetto che prevede appunto la demolizione e la ricostruzione dello stesso e non deve pertanto costituire oggetto di un certificato autonomo e distinto.
               Nella fattispecie in esame l'anomalia è costituita dalla originaria presentazione di un progetto di ristrutturazione, regolarmente approvato dall'Ufficio del Genio Civile, e nella successiva sostituzione del progetto iniziale con un nuovo progetto volto alla demolizione e ricostruzione dell'immobile.
               Ora, mantenendo fermo il principio secondo cui il contributo in parola va comunque limitato alle spese relative alla ricostruzione dei soli locali da adibire all'esercizio dell'attività artigianale, sembra allo Scrivente che ai fini della concessione del contributo medesimo la documentazione allegata, in atto insufficiente, vada integrata con una copia del nuovo progetto di ricostruzione dell'immobile - con la quantificazione delle spese relative ai soli locali da adibire all'attività artigianale - approvato dal Genio Civile.
               Non sembra invece necessario, per le ragioni sopra chiarite, acquisire altresì un certificato che attesti espressamente la necessità di procedere alla demolizione dell'immobile.
               Pertanto, nel caso di mancata integrazione della documentazione già trasmessa non potrà procedersi procedersi all'erogazione del beneficio, il quale andrà invece regolarmente concesso nella contraria ipotesi di integrazione della documentazione con il nuovo progetto approvato dal Genio Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, lett. f), del decreto assessoriale citato.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
   * * *


               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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