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Gruppo II                      /293.98.11

OGGETTO: Consenso dell'interessato ex art.13 legge 31 dicembre 1996, n.675.

   
   
                                                   SEGRETERIA GENERALE
                                                   S E D E

   
   1.          Con la nota suindicata, premesso che alcune imprese fornitrici della Regione hanno trasmesso informativa ai sensi dell'art.10 della l. 31 dicembre 1996, n.675 a questa Presidenza ed all'Assessorato del bilancio, il quale ha espresso l'opinione che "la figura dell'interessato di cui all'art.1, comma 2, lett.F)..... sia riconducibile alla persona del Presidente della Regione, quale legale rappresentante della stessa" e che codesta Segreteria Generale, nel condividere tale punto di vista, aveva sottoposto alla firma del Presidente alcune lettere di diniego dell'autorizzazione al trattamento dei dati, senonchè il Presidente della Regione "per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, restituiva tali proposte del Gruppo XIV/S.G. non firmate, 'con preghiera di voler approfondire la problematica atteso che la fattispecie parrebbe rientrare nelle ipotesi previste dall'art.12, lett. b) della legge 675/96'," si chiede l'avviso dello Scrivente in ordine ai seguenti punti:
   a) se nell'ambito della Regione siciliana la figura dell'interessato ex art.1, co. 2, lett. f), della legge n.675 del 1996 sia "riconducibile alla persona del Presidente della Regione e non anche agli Assessori regionali";
   b) se sia corretta la proposta di codesta Segreteria "di non autorizzare, nell'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della legge n.675/96, il trattamento dei dati personali riguardanti questa amministrazione in possesso dei titolari del trattamento";
   c) "in subordine..... come deve essere interpretato il punto b), comma 1, dell'art.12 della legge n.675/1996".
   
   2.          La legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modifiche ha dato attuazione ai principi intesi a garantire la riservatezza dei dati personali enunciati nella direttiva C.E. 24 ottobre 1995, n.95./46 introducendo particolari prescrizioni in ordine alla raccolta, al trattamento e alla diffusione dei predetti dati, differenziando, però, la posizione dei privati rispetto a quella della pubblica amministrazione nel tracciare il quadro delle prescrizioni, dei diritti e degli adempimenti ad essa conseguenziali.
               Già nelle definizioni contenute nell'art.1 della citata l. 675/96 la pubblica amministrazione appare soltanto come oggetto passivo della legge; infatti, è presa in considerazione soltanto come "titolare", cioè il soggetto "cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza" e come "responsabile" e cioè quello "preposto dal titolare al trattamento dei dati personali", mentre non è compresa nella definizione di "interessato", cui è correlato l'esercizio dei diritti esposti nel successivo articolo 13, (cfr. art.1, lett. d), e) f) l. 675/96).
               Il dato testuale ricavabile dalla normativa de qua è coerente del resto con la posizione che la P.A. regionale, al pari di quella statale, assume come destinataria di una diversa e per alcuni aspetti antitetica disciplina (l.r. 30 aprile 1991, n.10) improntata ai principi di conoscibilità del concreto svolgimento della funzione pubblica, al fine di  assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
               E' vero che la legge 675/1996, all'art.1, co.2, lett. f), andando al di là della direttiva C.E. del 24 ottobre 1995, n.95/46, a cui dà attuazione, include nella accezione di "interessato", oltre alle persone fisiche, le persone giuridiche, senza distinzione tra quelle private e quelle pubbliche, tuttavia, atteso lo specifico riferimento della norma alla pubblica amministrazione solo sotto i diversi aspetti sopra indicati, sembra che le persone giuridiche pubbliche ricomprensibili nella previsione della citata lett. f), intesa in senso estensivo, siano gli enti pubblici diversi dalla prima.
               In ogni caso, anche a volere includere nella figura di "interessato" l'Amministrazione regionale, la declinatoria di competenza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in ordine alla concessione del consenso al trattamento dei dati non sembra sorretta da alcuna giustificazione, dal momento che gli Assessori regionali hanno la rappresentanza del ramo di amministrazione al quale sono preposti e rispondono dei relativi atti (art.3, co. 2, l.r. 28 dicembre 1962, n.28 e succ. modif.) rivestendo altresì la legittimazione processuale nelle liti riguardanti i singoli Assessorati.
               Peraltro, è a dire che, così come il citato art.1, co. 2, distingue tra "titolare" e "responsabile" preposto al trattamento dei dati personali, qualora la P.A. si trovi a rivestire il ruolo di "interessato" non debba essere necessariamente il capo dell'amministrazione a manifestare il consenso al trattamento dei dati, ma -per restare al caso di specie- possa provvedervi lo stesso funzionario che cura gli adempimenti esecutivi discendenti dal rapporto tra la Regione ed il soggetto titolare del trattamento dei dati che la concernono.
               Per quanto riguarda il quesito sull'applicabilità dell'art.12, co. 1, lett. b), l.675/1996 alla "fattispecie contenuta nelle note dei soggetti che hanno formulato l'informativa", questo Ufficio, in assenza nelle note stesse di alcuna indicazione sui dati interessanti l'amministrazione regionale che dovrebbero essere trattati dalle ditte fornitrici, non è in grado di verificare la veridicità della dichiarazione contenuta in tutte le lettere allegate in copia alla richiesta di parere, secondo cui il trattamento è necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale di fornitura o per l'adempimento di un obbligo di legge; il che, secondo il chiaro disposto della predetta norma - di cui codesta Segreteria chiede allo scrivente l'interpretazione - comporterebbe l'utilizzabilità dei dati stessi anche senza il consenso dell'interessato.
   
   

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