Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo XV                                  /287.98.11

OGGETTO: Fondo efficienza servizi degli enti locali. Dotazione finanziaria ex art. 16, 2° comma, l.r. 41/1996. Contributo regionale in favore delle biblioteche pubbliche ex art. 1, l.r. 66/1975.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PALERMO




1. Con nota 2 novembre 1998, n. 7019/Gr. X-BC, codesto Assessorato, rappresentando che un comune, nel rendicontare le somme attribuite quale contributo ex art. 1, lett. b), della l.r. 16 agosto 1975, n. 66, ha imputato il 4 per cento del contributo medesimo al fondo efficienza servizi previsto dall'art. 16 della l.r. 12 novembre 1996, n. 41, "attesa la necessità di eliminare ogni dubbio interpretativo" ha chiesto allo Scrivente di esprimere il proprio avviso "in ordine alle forme di controllo dell'utilizzo della quota di cui trattasi, spettanti a questa Amministrazione".
Codesto Assessorato, in ordine al disposto dell'art. 16 della l.r. 12 novembre 1996, n. 41, osserva che le singole quote percentuali dei trasferimenti destinate al fondo in questione non possono ritenersi finalizzate alle attività specifiche cui sono finalizzati i trasferimenti medesimi.
Codesta Amministrazione, tuttavia, non evidenzia il "dubbio interpretativo" che ha originato la richiesta di parere.
Sembra, comunque, che, in buona sostanza, il quesito reale che codesto Assessorato ha inteso formulare riguardi la portata del disposto dell'art. 16 della l.r. 12 novembre 1996, n. 41, posto in relazione con la normativa propria di ciascun trasferimento di risorse economiche la cui quota percentuale è destinata ad alimentare il fondo, e cioè, se le quote di ciascun trasferimento debbano venir destinate all'incremento dei servizi correlati con la finalità originaria del trasferimento medesimo. E, di conseguenza, se all'Amministrazione regionale trasferente debba intestarsi una potestà di controllo correlata con l'impiego della quota di trasferimento destinata al miglioramento ed ammodernamento dei servizi.


2. Con l'art. 16 della l.r. 12 novembre 1996, n. 41, il legislatore regionale, nel sostituire l'art. 7 della l.r. 15 maggio 1991, n. 21, riguardante il fondo efficienza servizi degli enti locali, ha previsto, tra l'altro, un meccanismo di alimentazione del fondo di ciascun ente locale mediante la destinazione ad esso di una quota, pari al 4 per cento, delle risorse economiche impegnate per trasferimento, a qualsiasi titolo (con eccezione dei trasferimenti per stipendi e salari), a carico del bilancio regionale (comma 2).
La circostanza che ciascun fondo sia alimentato da una percentuale sui singoli trasferimenti non autorizza a ritenere, tuttavia, che le singole quote siano destinate all'ammodernamento specifico dei servizi correlati con i trasferimenti medesimi.
Il fondo in parola, infatti, è destinato dall'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi secondo un apposito piano, adottato da ciascun ente, unico e finalizzato alla realizzazione di progetti espressamente mirati ad obiettivi specifici di efficienza, razionalità e trasparenza (comma 3).
Pertanto la destinazione delle risorse del piano spetta agli enti medesimi, ancorchè con i meccanismi della contrattazione decentrata (comma 5) ed in armonia con le direttive fissate dal Presidente della Regione, su proposta dell'Amministrazione regionale degli enti locali (comma 6).
Pertanto, dal momento che la destinazione al fondo in questione del 4 per cento dei trasferimenti costituisce semplicemente un meccanismo di alimentazione del fondo medesimo, non si pone alcun problema di controllo specifico -correlato con le finalità del contributo cui codesta Amministrazione ha riferimento- dell'impiego di ciascuna quota percentuale destinata al fondo efficienza servizi.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane