Repubblica Italiana
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Gruppo    XIV                        /279-324.98.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica - Tesoreria unica regionale - Individuazione enti sottoposti.

   
   
   
                              ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
                                                   Direzione Bilancio e Tesoro
                                                   (rif. a nota 21.10.1998, n.37183/Gr. VII)
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA
                                                   PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                   (rif. a nota 24.11.1998, n.6269/gr.XI/BC)
   
                                                   L O R O S E D I

   
               1. L'art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, modificato dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, dispone che: "A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione".
 In relazione a tale disposizione l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con la lettera sopra indicata, pone sostanzialmente all'Ufficio il quesito se il sistema della tesoreria unica regionale, introdotto dalla riportata disposizione, si applichi anche agli Istituti dei ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo, nonchè alle Università degli Studi.
               Al riguardo codesta Amministrazione fa presente di non condividere l'avviso espresso con nota 27.7.1998, n. 1972/C dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali il quale ritiene che gli enti in questione non sono enti regionali, nè appartengono al settore pubblico regionale.
               Con successiva nota 4.11.1998 n. 3629/C, indirizzata allo scrivente, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha ribadito il proprio avviso, facendo presente che i contributi erogati agli enti de quibus "non costituiscono finanziamenti esclusivi nè prevalenti rispetto al bilancio e/o situazioni patrimoniali, e pertanto, i predetti Enti non regionali... non sembra appartengano al settore pubblico regionale".
   
               2. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con la ulteriore nota emarginata ha, poi, a sua volta, chiesto l'avviso dell'Ufficio circa l'applicabilità della disposizione di cui al riportato art. 21, comma 1, ai teatri stabili di Palermo e di Catania che, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, beneficiando di un contributo annuale a carico del bilancio regionale.
   
               3. Considerato che le richieste di parere in questione riguardano entrambe il medesimo oggetto - e cioè, in sostanza la concreta individuazione dei soggetti destinatari del sistema della tesoreria unica regionale - le stesse possono essere trattate congiuntamente.
       L'esame della questione prospettata è strettamente connessa all'interpretazione dell'espressione "enti ed aziende del settore pubblico regionale", introdotta nel testo del citato art. 21, comma 1, dall'art. 5, comma 6, della l.r. n. 5/1988 in luogo dell'originaria previsione "enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione".
               Tale dizione, ad avviso dello scrivente, ricomprende e caratterizza tutti gli enti strumentalmente e finanziariamente collegati alla Regione.
               Ed invero, sotto il primo profilo, il criterio della strumentalità rispetto all'indicato ente territoriale individua quegli enti che espletano la propria azione nell'ambito del territorio regionale e delle materie ascritte alla competenza della Regione, svolgendo, in particolare, funzioni e compiti connessi al perseguimento dei fini istituzionalmente propri della Regione stessa; il collegamento finanziario, conseguentemente, riguarda enti beneficiari di risorse provenienti dal bilancio regionale, pur sempre erogate in relazione all'esercizio di funzioni rientranti negli interessi pubblici affidati alle cure dell'Amministrazione regionale.
               Sotto tale ulteriore profilo, del resto, non può non rilevarsi come la strumentalità finanziaria che connota gli enti appartenenti al settore pubblico regionale, si pone in stretta correlazione allo scopo precipuo dell'accentramento contabile realizzato dal sistema della tesoreria unica, che è appunto quello di consentire - come già rilevato dallo scrivente con nota 7 luglio 1998 n. 13109/55.98.11 e 4 agosto 1998 n.14749/117.98.11 rispettivamente indirizzate all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - una corretta e trasparente gestione dei flussi finanziari a carico del bilancio regionale.
               L'interpretazione qui accolta risulta conforme anche con la nozione di settore pubblico allargato statale quale è stato positivizzato, in via generale, dall'art. 25, comma 6, della legge 5 agosto 1968, n. 468, con riferimento agli "organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica"; tale disposizione pone infatti preminente rilievo al collegamento con la finanza statale per individuare gli enti del "settore pubblico allargato" che hanno l'obbligo di normalizzare i propri conti adeguando il sistema della contabilità ed i relativi bilanci al bilancio dello Stato.
               Conseguentemente, può condividersi l'affermazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze secondo cui "il legislatore regionale ... ha ritenuto opportuno di ampliare la categoria dei soggetti ai quali applicare la normativa sulla tesoreria unica regionale"; ciò nella considerazione che l'appartenenza al settore de quo rileva, ora, non più in relazione alla sola sottoposizione degli enti alla vigilanza e tutela della Regione, bensì con riferimento al collegamento alla finanza regionale ed in stretta correlazione alla finalità di realizzare il controllo dei flussi finanziari regionali.
               Ciò premesso, passando ora all'esame della fattispecie, va osservato che - una volta individuata e connotata nel duplice senso sopra indicato la nozione di settore pubblico regionale - non sussistono incertezze circa l'applicabilità del citato art. 21, comma 1, anche agli enti (istituti dei ciechi, università degli studi e teatri stabili) per i quali sono state sollevate perplessità dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, atteso che trattasi di enti strumentalmente collegati alla Regione e allo stesso tempo destinatari di sovvenzioni periodiche concesse con leggi regionali; ed infatti, posto che lo stesso art. 21, comma 1, fa riferimento a somme assegnate o trasferite "a qualunque titolo", a fortiori devono ritenersi ricompresi nel settore pubblico regionale gli enti cui la Regione contribuisce in via ordinaria.
 Pertanto anche le Università degli Studi, pur essendo classificate come persone-organo dello Stato, risultano destinatarie del sistema di tesoreria unica regionale in quanto espletano funzioni rientranti nella competenza della Regione ("istruzione universitaria": art. 17, lett. d), Sta.si.) e beneficiano di contributi regionali (cfr. ad esempio, art. 16, l.r. 9.8.1988, n. 15).
               Nè a conclusione diversa, rispetto quella qui accolta, può indurre la considerazione, espressa dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che i contributi erogati "non costituiscono finanziamenti esclusivi nè prevalenti rispetto al bilancio" degli enti de quibus, godendo gli stessi di altre entrate; ciò atteso che l'ambito applicativo della disposizione in questione va ricollegato comunque, come già rilevato, al rapporto di strumentalità con la finanza regionale.
               In relazione a quanto sopra detto, non appare infatti superfluo rilevare che il citato art. 21, comma 1, si colloca in un contesto normativo volto al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa regionale. Il che ulteriormente induce a ritenere la predetta norma applicabile a tutti gli enti comunque gravanti, e quindi anche solo in parte, sul bilancio regionale.
               Si osserva inoltre, a conferma di quanto sin qui evidenziato, che non appare ostativo alla sottoposizione al sistema della tesoreria unica regionale di taluni enti, la circostanza che gli stessi siano già ricompresi nel sistema della tesoreria statale (quali, a titolo esemplificativo, le Università degli Studi); ed infatti, per espressa previsione normativa ciò avviene per i comuni e le province, enti per i quali le rispettive normative statale e regionale, trovano applicazione in considerazione del soggetto che opera l'assegnazione o il trasferimento di somme.
               Conclusivamente, pertanto, si ritiene che gli enti sottoposti all' attenzione dello scrivente rientrano nella nozione di settore pubblico regionale e, come tali, sono destinatari del sistema della tesoreria unica regionale disciplinato dal richiamato art. 21, il cui ambito applicativo appare, in ragione delle finalità perseguite, atto a ricomprendere tutti gli enti comunque strumentalmente e finanziariamente collegati alla Regione ai quali quest'ultima elargisce sovvenzioni per il conseguimento, anche se in via indiretta, dei propri fini.
   
               4. A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
 

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