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Gruppo II                     278/98.11

OGGETTO: Dipendente assunto in soprannumero l. 285/79 nella VI qualifica funzionale. Possibilità di inquadrarlo in ruolo nella qualifica inferiore.

   
   
                                                    ASSESSORATO REGIONALE
                                                     ENTI LOCALI
                                                     P A L E R M O
   
                   p.c.                     DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                     PERSONALE E DEI SS.GG.
                                                     S E D E
   
   1.          Con nota n. 124/XII del 21 ottobre 1998, codesto Assessorato sottopone allo Scrivente un quesito del comune di S.. relativo ad un caso di inquadramento in ruolo di un dipendente soprannumerario assunto ai sensi della legge n. 285/1977, il quale ha chiesto di essere inquadrato in ruolo in un posto di V q.f. (resosi vacante per collocamento in quiescenza del titolare) sebbene il dipendente sia in possesso della VI qualifica funzionale, con la conseguenza che si verrebbe a verificare una reformatio in pejus, anche se richiesta dal dipendente, nel trattamento economico dello stesso.
               Ritiene codesto Assessorato che ciò non sia possibile, "in quanto è pur vero che l'Ente è tenuto a collocare in ruolo il personale soprannumerario nel momento in cui si verifica la vacanza di un posto di organico, ma non può non tenere conto della qualifica funzionale di cui è in possesso il dipendente soprannumerario".
   
   2.          La legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, recante disposizioni per la sistemazione in ruolo del personale giudicato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni nonchè del personale di cui all'art. 5 della l.r. 30 gennaio 1981, n. 8, ha individuato, per i soggetti giovanili non immessi nei ruoli organici degli enti indicati all'art. 1 della medesima legge, un contingente unico regionale, prevedendone la permanenza in servizio presso gli enti utilizzatari nelle more della collocazione in ruolo (cfr. art. 2, comma 1, ultima parte) e disponendo il collocamento in soprannumero presso gli enti stessi degli idonei rimasti fuori ruolo dopo l'espletamento delle procedure previste dagli art. 1 e 2 (art. 5 comma 1).
               Ora, passando al caso di specie, è chiaro che il riassorbimento in ruolo degli idonei collocati in soprannumero, al pari dell'inquadramento ab initiodei soggetti di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge non può che avvenire per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli ricoperti; principio quest'ultimo ribadito in via generale dall'art. 45, co. 7, della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, che fa obbligo agli enti locali "di procedere al progressivo riassorbimento...a carico dei propri bilanci ogni qualvolta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti".
               Conseguentemente al quesito posto va data risposta negativa poichè una tassativa disposizione di legge non è derogabile neppure con il consenso dell'avente diritto ad essere immesso in ruolo in posizione deteriore rispetto a quella soprannumeraria (Cfr., per le affermazioni di principio, C.S. Sez. V 24.5.1996 n. 587).
               Si ritiene, pertanto, che il comune di S... possa procedere all'espletamento del concorso per la copertura del posto di vigile urbano, già bandito, come risulta dalla nota sindacale 14 gennaio 1998, n. 179, allegata in copia alla richiesta di parere.
               L'Ufficio comunque è disposto a tornare sull'argomento ove la Direzione regionale, che legge per conoscenza, nella propria competenza generale in tema di personale, dovesse fornire altri elementi di valutazione.
               A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
 


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