Repubblica Italiana
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Gruppo    V                        /277.98.11

OGGETTO: Associazione "XXXX" - Convenzione con il Comune di M... per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

   
   
   
                                                   Assessorato regionale
                                                   enti locali
                                                   Direzione affari sociali
                                                   P A L E R M O
   
               1. Ai sensi dell'art.10 della l.r. 7 giugno 1994, n.22, "la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione possono, nell'attuazione delle proprie finalità, stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici".
               Al riguardo codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito se debba considerarsi "sostitutivo", ai fini della citata disposizione regionale, il "servizio trasporto portatori di handicap" oggetto della convenzione all'uopo stipulata fra il Comune di M... e l'associazione "XXXX".
               Nella richiesta di avviso codesto Assessorato esprime orientamento negativo in ordine alla legittimità della predetta convenzione.
   
               2. L'allegato alla l.r. 28 marzo 1986, n.16 (Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della l.r. 18 aprile 1981, n.68) dispone - per quanto qui interessa - che "i comuni, sulla base delle indicazioni delle unità sanitarie locali, organizzano il servizio unico di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap, sia per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado e dei corsi di formazione professionale, che per la fruizione dei servizi riabilitativi dell'unità sanitaria locale e di ogni altro tipo di servizio in favore dei soggetti portatori di handicap".
               Sempre in tema di mobilità e trasporto di handicappati, l'art.26 della legge 5 febbraio 1992, n.104, dopo avere affermato, al primo comma, la competenza delle regioni a disciplinare gli interventi dei comuni volti a "consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio", stabilisce al secondo comma che gli stessi comuni "assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".
               Premesso ora che non può dubitarsi dell'applicabilità nella nostra Regione della disposizione appena citata, anche perchè inserita in una legge statale che all'art.2 afferma il proprio carattere di riforma economico-sociale della Repubblica, va immediatamente rilevato che essa attribuisce ai comuni proprio lo stesso servizio oggetto della convenzione de qua; la quale, infatti, affida all'associazione "XXXX" precisamente "il servizio di trasporto per gli invalidi non deambulanti nel territorio comunale" di M... Senza dire che quest'ultimo servizio rientrerebbe comunque nella competenza comunale ai sensi della l.r. n.16/1986, il cui allegato - pure sopra citato - attribuisce anch'esso ai comuni la competenza in questione, peraltro qui non limitata agli handicappati non deambulanti.
 Pertanto si ritiene di poter condividere l'opinione di codesto Assessorato che il servizio in considerazione non possa costituire oggetto di convenzioni con le organizzazioni di volontariato.
               A termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovverso se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS" giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.
   
   

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