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Gruppo    VI                      /276.98.11

OGGETTO: Determinazione degli eventuali compensi spettanti al Commissario liquidatore del "Collegio di Maria" di A....

   
   
   
                                                   Assessorato Regionale dei
                                                   Beni Culturali, Ambientali
                                                   e della Pubblica Istruzione
                                        - Direzione Pubblica Istruzione
                                                   P A L E R M O
   
   
               Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla "normativa cui fare riferimento per la legittima determinazione del compenso da attribuire al Commissario liquidatore" del Collegio di Maria di A....
               In particolare, premesso che è stato nominato Commissario liquidatore un funzionario di codesto Assessorato, si chiede di conoscere se il suddetto compenso possa essere corrisposto alla stregua delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 gennaio 1992, recante "Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari liquidatori degli enti cooperativi e dei membri dei comitati di sorveglianza", ovvero ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n.26 nonchè delle deliberazioni della Giunta regionale 3 dicembre 1993, n.507 e 31 gennaio 1995, n.61.
               Al riguardo l'Amministrazione manifesta un orientamento negativo in considerazione della "natura dell'incarico conferito".
   
   2.          Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che i Collegi di Maria indicati nella tab. A allegata al R.D. 23 dicembre 1929, n.2392, recante "Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile" e successive modifiche e integrazioni disposte con R.D. 1 ottobre 1931, n.1312, si trovano nella stessa posizione giuridica dei convitti nazionali, delle università e degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo.
               Essi sono enti-organi, organi dello Stato con personalità giuridica che perseguono fini pubblici nell'ambito delle competenze del Ministero della Pubblica Istruzione.
               Si tratta, in altri termini, di istituti di educazione femminile di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e, ora, alla stregua dell'art.3 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvate con D.P.R. 14 marzo 1985, n.246, di codesta Amministrazione regionale.
               Ciò premesso, in relazione al quesito posto, sembra potersi concordare con l'orientamento espresso dall'Assessorato in ordine alla non applicabilità alla fattispecie delle disposizioni richiamate.
               Infatti, sia il D.M. 28.1.92, sia le deliberazioni della Giunta regionale 3.12.93 n.507 e 31.1.95 n.61, fissano i compensi da corrispondersi a soggetti che esplicano una particolare funzione nell'ambito degli enti ivi tassativamente indicati e, segnatamente, enti cooperativi ed enti locali ai quali certamente non è riconducibile il Collegio di Maria in questione.
               Di conseguenza, considerato che il legislatore regionale e statale nulla ha specificamente disposto in ordine all'eventuale compenso da corrispondere ai commissari liquidatori di tali enti, la disciplina relativa non può che essere, allo stato attuale, ricavabile dai principi generali e dalla giurisprudenza in materia.
               Con specifico riguardo alla fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente si osserva che, non sembra irrilevante la circostanza che nel provvedimento di nomina del funzionario (D.A. n.675 del 13 agosto 1997) è stato precisato il carattere oneroso, e non gratuito dell'incarico. Il richiamato decreto assessoriale, infatti, all'art.3 prevede che "il compenso spettante al Commissario liquidatore sarà determinato con successivo provvedimento".
               Ciò indurrebbe a ritenere che non vi sia questione circa l'"an debeatur", anche perchè nessuna norma dispone, in via generale, un diniego di remunerazione per i commissari liquidatori degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, come ha avuto modo di affermare il Consiglio di Stato (IV, 20.2.70, n.127), il quale, con riguardo, al "quantum debeatur", ha altresì sostenuto che è necessario un formale provvedimento di determinazione del compenso "poichè l'Amministrazione è tenuta a precisare, per una fondamentale necessità contabile-finanziaria, l'esistenza e i limiti dell'impegno economico verso il soggetto chiamato a svolgere la sua attività di liquidazione".
               E' appena il caso di osservare in proposito che la discrezionalità amministrativa nella determinazione del compenso in questione non è, ovviamente, assoluta. Infatti a tal fine codesto Assessorato dovrà aver riguardo alle concrete modalità della liquidazione, all'opera svolta dal Commissario ed alle possibilità di bilancio (cfr. Consiglio di Stato, IV, 20 febbraio 1970, n.127).
               Un'implicita conferma al superiore orientamento può riscontrarsi anche nella legge statale 4 dicembre 1956 n.1404, che, pur non riferendosi direttamente ai Collegi di Maria, in tema di liquidazione di enti ha, tuttavia, individuato una competenza del Ministro a determinare con provvedimento discrezionale il compenso dovuto ai liquidatori in relazione al rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa (art.1, comma 3).
               Ovviamente, dovrà in concreto aversi riguardo anche alla circostanza che il funzionario non sia stato nominato nella sua qualità di dipendente dell'Amministrazione vigilante per l'esercizio di attività rientrante nelle mansioni ordinariamente assegnatogli ed, infine, che l'attività di liquidazione sia svolta dal funzionario al di fuori del normale orario di servizio, poichè nel caso contrario allo stesso non spetterebbe alcun compenso. Tuttavia, in considerazione della natura dell'ente posto in liquidazione, si suggerisce comunque di acquisire, ove lo si ritenga utile, ulteriori elementi di informazione al riguardo presso gli organi centrali.
               Si ricorda infine che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, (n.16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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