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Gruppo     IV                  /273.98.11

OGGETTO: Riserve dell'appaltatore. Accordo bonario ex art. 31 bis L. 109/94. Proposta del responsabile del procedimento. Richiesta di parere ex art. 3, L.R. 21/98. Quesito.

   
   
                                               ASSESSORATO REGIONALE
                                               DEI LAVORI PUBBLICI
                                               ISPETTORATO TECNICO
                                                                                                                 PALERMO
   
           1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se il responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 bis della L. 109/94, per formulare la proposta di accordo bonario di cui allo stesso articolo "debba acquisire anche il parere dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, quale nuovo organo competente per legge (art. 3, comma 4, L.R. 2/9/1998, n. 21...) a rendere parere sulle riserve in via esclusiva e non in via consultiva".
               Codesta Amministrazione è dell'avviso che "i compiti del responsabile del procedimento di cui all'art. 31 bis della Legge 109/94.... siano distinti dalle competenze sulle riserve di cui alla legge regionale" ma che tuttavia "poichè le due leggi sono autonome a quella regionale disconosce in particolare l'art. 31 bis della legge statale, la citata distinzione di compiti potrebbe essere solo apparente e derivare dalla diversità delle due fonti di legge".
   
               2. L'art. 31 bis della L. 11/2/1994, n. 109, aggiunto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 convertito dalla Legge n. 216 del 2 giugno 1995, delinea una procedura interna all'Amministrazione di composizione bonaria delle controversie insorte nell'ambito del rapporto contrattuale e formalizzatesi nell'iscrizione delle riserve, il cui scopo è quello di assicurare il buon andamento dei lavori e di prevenire il contenzioso giurisdizionale.
               Il primo comma della norma de qua prevede che "qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve...., proposta motivata di accordo bonario". Entro sessanta giorni dalla proposta l'amministrazione delibera in merito con provvedimento motivato, il verbale di accordo bonario è poi sottoscritto dall'affidatario.
               Il legislatore nazionale non ha ritenuto di inserire nel suesposto procedimento il parere obbligatorio di un organo tecnico, in ragione di maggiore celerità dello stesso, anche se la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4488/UL del 7 ottobre 1996 non esclude la possibilità di ricorrere alla richiesta di parere in via facoltativa la cui opportunità "dovrà essere valutata caso per caso, in relazione alle varie questioni, con particolare riferimento a quelle di notevole importanza e carattere prevalentemente tecnico...".
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           In ambito regionale giova premettere che il legislatore non ha mai disciplinato la procedura di risoluzione delle riserve per cui si è ritenuta pacificamente applicabile la normativa nazionale quale prevista prima dal Regolamento 25/5/1895, n. 350 -ancora in vigore per le riserve che determinano una variazione dell'importo contrattuale inferiore al 10% (cfr. in dottrina A. Carullo "L'arbitrato nella Legge quadro sulle opere pubbliche" in Riv. Trim. Amm. n. 1/96, pg. 177 e M. Sannino" La nuova disciplina del contenzioso tra Amministrazione committente e appaltatore in materia di opere pubbliche" in Riv. Amm. degli appalti n. 2/1996, pg. 129)- e oggi anche dall'art. 31 bis della L. 109/94.
               Il legislatore siciliano ha invece previsto espressamente, sin dalla L.R. 10/93 (art. 28, comma 4) -vigente solo la normativa del Regolamento succitato- l'audizione di un organo tecnico; volontà che peraltro ha ribadito anche quando è entrato in vigore l'art. 31 bis, L. 109/94.
               Infatti, con la L.R. 4/96 (art. 7, comma 4) è di nuovo intervenuto in materia disciplinando la competenza ad esprimere i pareri tecnici de quibus e lo stesso ha fatto con la L.R. 22/96 (art. 7, comma 6) e da ultimo con la L.R. 21/1998 (art. 3).
               Non v'è dubbio pertanto che il parere in questione si inserisce oltre che nel procedimento regolamentato ai sensi del R.D. 380/1895 -come detto ancora oggi vigente- anche nel procedimento di cui all'art. 31 bis, L. 109/94.
               Invero, mentre il legislatore nazionale ha ritenuto di privilegiare la snellezza e celerità del procedimento di risoluzione delle riserve, quello regionale si è preoccupato di assicurare che nello stesso non venga a mancare l'ausilio di un organo tecnico.
               Ovviamente il parere di quest'ultimo va richiesto dall'Amministrazione prima dell'emissione del "provvedimento motivato" sulla proposta di accordo bonario del responsabile del procedimento.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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