Repubblica Italiana
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Gruppo III                      /270.98.11

OGGETTO: Licenza per l'apertura di una agenzia d'affari. Autorizzazione del Questore. D. Leg.vo 112/1998 art.163.
   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     cooperazione, commercio,
                                                     artigianato e pesca
                                                     P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio circa l'operatività, nel territorio della Regione, delle disposizioni contenute nell'art.163 del D. L.vo 31 marzo 1998, n.112, che ha trasferito ai Comuni le competenze che l'art.115 R.D. 18 giugno 1931, n.773 attribuiva ai Questori.
   
   2.          L'articolo 163 del Decreto Legislativo n.112/1998 ha trasferito agli enti locali una serie di funzioni e compiti amministrativi tra cui (comma 2°, lett. d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari (art.115 T.U.L.P.S.) ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.
               L'articolo predetto va posto in relazione alle disposizioni contenute nell'art.159 del decreto legislativo in argomento con cui il legislatore nazionale, nel far proprio un consolidato orientamento della Corte Costituzionale, distingue nettamente la "polizia di sicurezza" che abbraccia le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale, dalla "polizia amministrativa" che comprende le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle case nello svolgimento di attività. Mentre le funzioni di pubblica sicurezza rimangono sempre riservate allo Stato anche se attengono a materie di competenza regionale, le funzioni di polizia amministrativa spettano alla Regione, alla Provincia o al Comune, in relazione a quale di questi Enti sia stata trasferita o delegata la relativa materia.
               Nell'ambito della Regione Siciliana (e delle altre regioni a statuto speciale), secondo il prevalente orientamento dottrinario, il conferimento di funzioni agli Enti locali operato direttamente dallo Stato trova un ostacolo nella competenza esclusiva garantita dagli Statuti speciali, per cui detto trasferimento dovrà avvenire con le modalità previste negli Statuti stessi (art.10 D. L.vo 112/98), di contro nessun ostacolo al trasferimento sembra operare per quelle funzioni sinora esercitate dallo Stato (es. catasto).
               Alla luce di quanto sopra esposto, le funzioni e i compiti di cui all'art.163, comma 2 D. L.vo 112/98 sembrano essere immediatamente esercitabili da parte dei Comuni della Regione, in quanto il citato articolo individua materie tutte comprese nel T.U.L.P.S. e quindi rimaste di competenza statale (anche dopo il trasferimento operato con il D.P.R. 616/1977) che oggi lo Stato trasferisce direttamente ai Comuni.
               A' termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
   Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.
   
   

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