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Gruppo III                   /269/98/11

OGGETTO: Contributi ex art. 27 e 28 l.r. 3/86. Reiezione istanze. Ammissibilitą del ricorso gerarchico improprio.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE,
                                                   COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
                                                   P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente circa l'ammissibilitą o meno dei gravami amministrativi proposti presso lo stesso Assessorato avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze relative all'accesso alle agevolazioni previste dagli artt. 27 e 28 della l.r. 3/86, provvedimenti emessi dalle Camere di Commercio dell'isola.
               Al riguardo codesto Assessorato ritiene inammissibile l'esperimento di tali rimedi tenuto conto dell'assenza, di un rapporto di gerarchia tra lo stesso e l'organo che ha adottato l'atto (Camera di Commercio) che, dunque, precluderebbe la configurabilitą di un ricorso gerarchico, nonchč dell'impossibilitą a ricorrere alla diversa figura del ricorso gerarchico "improprio" non sussistendo alcuna specifica norma che ne consenta la probabilitą. Di conseguenza non resterebbe che accertare la natura definitiva degli atti in argomento, come tali dunque impugnabili esclusivamente in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.
               Tuttavia, considerato che sui provvedimenti di reiezione in argomento le Camere di Commercio individuano in codesto Assessorato l'organo competente a pronunciarsi su un eventuale gravame, si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente in merito.
   
   2.          In ordine a quanto richiesto lo scrivente Ufficio ritiene di poter sostanzialmente condividere l'orientamento esposto da codesto Assessorato nella nota cui si risponde.
               Ed invero non sembra allo scrivente che, anche con riguardo alla legislazione di riferimento, possa configurarsi tra l'Assessorato in argomento e le camere di commercio un rapporto qualificabile come gerarchico. Le camere di commercio viceversa sono considerate come enti autonomi di diritto pubblico che svolgono funzioni di interesse generale la cui attivitą č sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato; controlli e vigilanza che, per quanto pregnanti possano essere, non sembrano poter originare un rapporto di subordinazione gerarchica. Nč a diversa conclusione sembra condurre l'art. 27 della l.r. 3/86 - come modificato dall'art. 5 della l.r. 35/91 e dall'art. 4 della l.r. 27/94 - prevedendo quest'ultimo al quarto comma che "per l'istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede mediante convenzione con le camere di commercio"; tale articolo dunque individua il rapporto intercorrente nel caso di specie tra Assessorato e le camere di commercio, adoperando un'espressione che nell'uso comune fa riferimento alla tipologia delle convenzioni amministrative, normalmente utilizzata per indicare accordi reciprocamente stretti tra diversi enti pubblici in vista del conseguimento di obiettivi comuni o del miglior conseguimento tramite l'aiuto di un ente dell'obiettivo proprio di un'altro. Si tratta, evidentemente, di un rapporto che, indipendentemente da come sia strutturato nelle singole fattispecie, pare comunque dare vita, sostanzialmente, ad una collaborazione tra gli enti coinvolti e, di conseguenza, escludere la presenza di un rapporto gerarchico tra gli stessi.
               Considerato quanto precede non sembrano sussistere i presupposti che possano rendere ammissibile nel caso in esame la proposizione di un ricorso gerarchico presso codesto Assessorato. Nč sembrano sussistere quelli necessari per l'esperibilitą di un ricorso gerarchico "improprio" o di un ricorso per opposizione essendo ammessi entrambi i tipi di gravami, com'č noto, solo nei casi eccezionali tassativamente stabiliti dalla legge o dalle ordinanze.
               Pertanto lo scrivente, concorda con codesto Assessorato, circa l'inammissibilitą dei ricorsi "de quibus" e individuando quali unici gravami proponibili nella fattispecie il ricorso straordinario al Presidente della Regione o il ricorso in sede giurisdizionale.

   3.          A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrą comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitą che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirą la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   


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