Repubblica Italiana
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Gruppo    V                        /267.98.11

OGGETTO: Organizzazioni di volontariato della protezione civile. Iscrizione nei registri di cui all'art.6 della l.r. 7.6.1994, n.22 e all'art.7 della l.r. 31.8.1998, n.14.

   
   
                                                   Assessorato regionale
                                                   degli enti locali
                                                   PALERMO
   
           1. Ai sensi dell'art.6 della l.r. n.22/1994 (recante "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato"), è istituito, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il "registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato", articolato nelle seguenti sezioni: a) solidarietà sociale; b) socio-sanitaria; c) socio-culturale ed educativa; d) ambientale; e) promozione dei diritti civili e della persona.
               Dispone poi l'art.7 della l.r. n.14/1998 (recante "Norme in materia di protezione civile") che "All'Ufficio regionale di protezione civile", istituito dalla stessa legge presso la Presidenza della Regione, "è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile".
               E' altresì da tenere presente che il primo registro regionale sopra menzionato comprendeva una sezione "f) protezione civile", aggiunta dall'art.22 della l.r. 12 novembre 1996, n.41, e poi logicamente soppressa dal citato art.7 della l.r. n.14/1998.
   
               2. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato, premesso che la normativa regionale sul volontariato e quella sulla protezione civile contemplano benefici economici diversi - più consistenti nel secondo caso - pone all'Ufficio i seguenti quesiti:
   a) se le organizzazioni di volontariato della protezione civile, la cui attività presenti aspetti sociali, socio-sanitari o ambientali, possano essere incluse anche nelle corrispondenti sezioni (a, b o d) del registro previsto dall'art.6 della l.r. n.22/1994;
   b) se alle organizzazioni già iscritte nella soppressa sezione f) del predetto registro, e aventi diritto al passaggio d'ufficio nell'altro registro di cui all'art.7 della l.r. n.14/1998, spetti il contributo previsto dall'art.16 della l.r. n.22/1994, "per il quale è stata avanzata la relativa istanza entro il prescritto termine del 31 luglio u.s.";
   c) se le stesse organizzazioni, già iscritte anche in altra sezione del registro di cui all'art.6 della l.r. n.22/1994, possano mantenere quest'ultima iscrizione.
   
               3. In ordine al primo quesito va subito osservato che, per espresso disposto dell'art.13 della "legge-quadro sul volontariato" 11 agosto 1991, n.266, la legge stessa non si applica fra l'altro alle attività di volontariato "di protezione civile"; tanto è vero che la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 luglio 1998 n.DAS/III/5035/VOL, proprio in attuazione del citato art.13, esclude dalla ripartizione del fondo per il volontariato ivi disciplinato i "progetti attinenti la materia della protezione civile".
               Simmetricamente, l'art.18 della legge 24 febbraio 1992, n.225 - recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" - da un lato qualifica "di protezione civile" le organizzazioni di volontariato destinate ad operare in tale ambito, e dall'altro demanda ad un apposito    decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei modi e delle forme della relativa azione.
               Quest'ultimo provvedimento - emanato con D.P. Rep. 21 settembre 1994, n.613 - all'art.1 secondo comma, nell'istituire presso il Dipartimento della protezione civile l'elenco delle associazioni di volontariato operanti nel settore, mantiene fermi per le medesime "gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266".
               La Regione Siciliana - alla quale spettano in particolare, ai sensi dall'art.108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, gli "interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato" nel campo della protezione civile - ha, come si è visto, sottratto con la l.r. n. 14/1998 le organizzazioni del settore al "registro generale regionale" previsto dalla l.r. n.22/1994, nel quale (sezione f) le stesse in un primo tempo confluivano; disponendone l'iscrizione nel nuovo e specifico registro regionale contestualmente istituito.
               La normativa statale e regionale sopra richiamata evidenzia la volontà del legislatore, sia regionale che statale, di tenere concettualmente distinto il volontariato "di protezione civile" da quello per così dire "ordinario". E ciò, può aggiungersi, bene a ragione, tenuto conto della particolare natura dei fini e dei mezzi del primo, nonchè della competenza specifica ad esso richiesta e del relativo aggiornamento, che ne giustificano la "specialità", rimarcata come si è detto dal legislatore, rispetto al volontariato generalmente inteso; specialità, del resto, confermata dai più rilevanti finanziamenti riservati al volontariato della protezione civile, a fronte dell'unico contributo per scopi assicurativi previsto dalla l.r. n.22/1994.
               Tale visione non appare inficiata dall'avere il citato D.P. Rep. n.613/1994 mantenuto, per le associazioni di volontariato della protezione  civile da includere nell'apposito elenco statale, l'obbligo dell'iscrizione nei registri regionali del volontariato (ex art.6 legge n.266/1991); in quanto ciò, pur implicando la confluenza di tutte le organizzazioni di volontariato in un unico registro regionale - cosa che in Sicilia, come si è visto, non è avvenuta - lascia impregiudicata la questione se le organizzazioni della protezione civile possano operare anche in altri ambiti; risolvendola anzi, secondo lo scrivente, negativamente: giacchè il riferimento statale ad un unico registro, senza ulteriori specificazioni, sembra a priori presupporre la netta distinzione delle attività delle organizzazioni interessate. Al quale riguardo torna utile ribadire che la citata circolare n.5035/1998, emanata quattro anni dopo il D.P. Rep. n.613/1994, ha escluso la "protezione civile" dai fondi riservati al volontariato.
   
               4. Siffatte considerazioni inducono a ritenere contraria alla legge, sebbene non espressamente vietata, l'eventuale iscrizione delle organizzazioni di volontariato in entrambi i registri regionali in questione; atteso che ciò contraddirebbe all'esistenza stessa dei due registri e tenuto conto che la "osmosi" profilata nella richiesta di avviso avverrebbe, per ovvi motivi, soprattutto nella direzione del volontariato "di protezione civile".
               La possibilità della doppia iscrizione, comunque, sembra senz'altro da escludere nella fattispecie, ove si tratta - a quanto pare - di non rilevanti ingerenze delle organizzazioni interessate nel campo sociale, sanitario o ambientale; cioè di aspetti che istituzionalmente rientrano nell'ambito della protezione civile, il cui obiettivo, definito dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 225/1992, è proprio la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente.
       Passando al secondo quesito è determinante, ad avviso dello scrivente, la circostanza che all'epoca alla quale il contributo in contestazione (previsto dall'art. 16 della l.r. n. 22/1994) si riferisce - contributo peraltro, come risulta dalla richiesta di avviso, tempestivamente richiesto - l'iscrizione delle organizzazioni interessate nella sezione f) dell'unico registro allora esistente fosse per conseguenza legittima. Come legittima, ed anzi obbligatoria, era ovviamente la spesa per l'assicurazione dei soci parzialmente coperta dal contributo stesso; alla cui erogazione, dunque, nulla sembra ostare.
               Il terzo quesito, infine, è assorbito dal primo: nel senso che il passaggio delle organizzazioni di cui trattasi nel registro del volontariato di protezione civile dovrebbe implicarne la cancellazione dalle altre sezioni del registro di cui all'art. 6 della l.r. n. 22/1994. Tanto più se trattasi anche in questo caso di aspetti secondari dell'attività delle organizzazioni medesime.
   * * *

           Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale  dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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