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Gruppo XIV                                    /265.98.11


OGGETTO: Contributi e finanziamenti.- Contributo regionale sugli interessi.- Prescrizione.

ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, COMUNICAZIONE
E TRASPORTI
(Rif. nota n. 1781/VI/TUR del 13.10.98)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata l'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni e i trasporti, ha sottoposto all'attenzione dello scrivente una problematica concernente l'oggetto.
Rappresenta a tal proposito il richiedente Assessorato che, in forza del disposto dell'art. 8 della l.r. 12 aprile 1967, n. 46, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana." è stato concesso, a favore di taluni istituti di credito, ed allo scopo di ridurre il tasso di interesse a carico dei soggetti che hanno contratto mutui destinati al finanziamento di iniziative turistiche alberghiere, un contributo annuo posticipato.
Considerato che detto contributo è stato erogato "solo dopo la dimostrazione del pagamento dell'annualità da parte del mutuatario", e posto che in relazione a talune ditte gli istituti di credito non hanno provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento, si è proceduto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 27 febbraio 1992, n. 2, all'eliminazione dal bilancio delle spese a suo tempo impegnate ed alla successiva riproduzione finalizzata a ripristinare la contribuzione.
Rilevato infine che, in alcune ipotesi, il contributo, fermo restando l'impegno assunto, non è stato a tutt'oggi liquidato poichè a seguito del riscontro della posizione contabile di alcune ditte, continuavano a rilevarsi inadempienze nei pagamenti, si chiede, in buona sostanza, l'avviso dello scrivente circa l'applicabilità dell'istituto della prescrizione ai rapporti giuridici sorti a seguito della ammissione al contributo previsto e disciplinato dall'art. 8 della l.r. 12 aprile 1967, n. 46, "e se sia possibile, in caso positivo, procedere alla revoca degli impegni assunti e a tutt'oggi immobilizzati".

2.- Ai fini della soluzione del quesito proposto va preliminarmente osservato che la prescrizione (cosiddetta estintiva) è l'istituto di portata tendenzialmente generale - investendo ogni rapporto giuridico, come è dato desumere, tra l'altro, dalla dizione utilizzata nella stessa apertura dell'art. 2934 c.c. - in virtù del quale "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge". Il fondamento della stessa appare fondamentalmente riposto nel postulato sociale di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, e, alla luce della concezione che configura un principio di responsabilità sociale anche nel godimento dei diritti privati, la prescrizione può altresì considerarsi quasi come una sanzione per la negligenza dimostrata nell'esercizio dei propri diritti.
La perenzione amministrativa, invece, è un istituto tipico della contabilità pubblica, e risponde essenzialmente a più modeste finalità di natura pratica, quali la semplificazione delle scritture contabili e l'eliminazione di partite passive di esercizi arretrati.
Premesso altresì che formano impegno sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, e che gli impegni possono essere mantenuti, come residui, per un certo numero di esercizi successivi (diversamente determinato a seconda della tipologia delle spese riguardate), va rilevato che all'impegno, e quindi anche al residuo, corrisponde un debito verso un altro soggetto. Tale debito, ovviamente, non viene estinto per effetto della perenzione amministrativa - fenomeno meramente contabile - ma può viceversa estinguersi per il decorso dei termini di prescrizione, istituto, come evidenziato, di carattere generale, che trova applicazione, secondo i principi comuni, anche nel campo della contabilità pubblica.

3.- Premesso quanto sopra va considerato che, in forza dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, si prescrivono in cinque anni, tra l'altro, "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Posto che nella fattispecie di che trattasi, riguardante appunto un contributo annuo posticipato, per testuale previsione normativa, si ha espresso riguardo all'annualità e si verte inoltre in tema di corresponsione di interessi che accedono ad un debito principale contratto dal mutuatario, sostanziale beneficiario dell'intervento agevolativo regionale, si rileva che indubbia appare l'applicabilità della richiamata codicistica, nonchè di tutte le altre norme dello stesso codice civile che regolano l'istituto in questione.
Si rileva a tal proposito, in conformità peraltro a quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, che la prescrizione breve inerente agli interessi risponde al principio informatore di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente quando esse sono dovute per una causa debendi continuativa nella propria forma di determinazione e, perciò, quando detti interessi sono a scadenza periodica, anche indipendentemente dal rimborso del capitale cui attingono (sentenza 13 febbraio 1982, n. 916); essa, peraltro si applica sia alle prestazione di carattere principale, sia a quelle di catattere accessorio (sentenza 12 giugno 1969, n. 2080), e pertanto, troverebbe ugualmente applicazione anche qualora si voglia configurare l'obbligazione della Regione come autonoma rispetto al mutuo il cui piano di ammortamento viene riguardato per determinare l'intervento regionale.
Accertata quindi la teorica applicabilità dell'istituto della prescrizione - ed in particolare della prescrizione breve - alle ipotesi in esame, peraltro da riscontrare in concreto in relazione ai termini di decorrenza, che hanno inizio dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si pone il problema della possibile revoca degli impegni assunti.
In ordine a tale aspetto della problematica si ritiene di poter affermare che, qualora si accerti l'applicabilità della prescrizione, certamente ne conseguono refluenze in ordine all'impegno relativo ai diritti di che trattasi. Ed invero, poichè l'atto di impegno - inteso come atto interno accessivo - presuppone l'esistenza di una obbligazione (impegno giuridico), ne consegue che non può esservi impegno senza un corrispondente diritto di credito di un terzo.
Conseguentemente l'originario impegno, a suo tempo assunto od eventualmente in seguito riprodotto, andrebbe modificato o integralmente eliminato (secondo che residuino annualità non incise dalla prescrizione o meno), non però attraverso un atto di revoca - che comporta il ritiro con efficacia ex nunc di un atto originariamente inopportuno - bensì con un atto di modifica o, a seconda i casi, di abrogazione che tenga conto della sopravvenuta circostanza di fatto e della non più esistente obbligazione giuridica sottostante.

4.- Per una opportuna conoscenza della problematica affrontata, si ritiene opportuno inviare il presente parere anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in considerazione delle competenze allo stesso ascritte dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.

5.- Infine, nel rilevare che in ordine alla fattispecie in esame potrebbe verificarsi una lite, a termini dell'art. 15, comma 1, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, si ritiene che il presente parere vada sottratto all'accesso.
Inoltre, sempre in considerazione della potenzialità di un contenzioso, si rappresenta all'attenzione di codesto Assessorato l'opportunità di acquisire sulla problematica in questione anche l'avviso dell'Avvocatura dello Stato, deputata a difendere l'Amministrazione nell'eventualità che si instauri un giudizio.

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