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Gruppo II                        /264.98.11

OGGETTO: Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari dei comuni di nuova istituzione. Competenza alla predisposizione dell'atto finale.

   
   
                                                       Assessorato regionale
                                                       degli enti locali
                                                       S E D E

               1. Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente circa la competenza alla predisposizione dell'atto finale di approvazione della sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra la frazione di M..., eretta in comune autonomo con la l.r. 62/81 e il comune di B....
               Codesto Assessorato ritiene che, avendo inoltrato la proposta di riparto, approvata successivamente dalla Giunta regionale (delibera 9 aprile 1998, n. 127), il conseguente decreto presidenziale debba essere predisposto dalla Segreteria generale e che nessun altro adempimento spetti all'Assessore regionale per gli enti locali, non occorrendo che l'atto finale rechi la firma dello stesso.
   
               2. Premesso che la nota assessoriale a cui si risponde non specifica la questione giuridica sottoposta all'esame dello Scrivente, si concorda con codesto Assessorato sul punto che il decreto presidenziale di approvazione ai sensi dell'art. 9 O.R.E.L. dei rapporti finanziari tra il nuovo comune di M... ed il comune di B..., da cui il primo è stato distaccato in virtù della l.r. 11 aprile 1981, n. 62, non debba essere firmato ad substantiam dall'Assessore proponente. Com'è noto invero l'art. 13, co. 1, dello Statuto prevede che debbano essere firmati dagli Assessori competenti per materia le "leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale". Restano fuori da tale previsione quindi gli altri decreti presidenziali che, pur essendo emanati previa deliberazione della Giunta regionale, non abbiano, come quello de quo, natura regolamentare.
               La controfirma assessoriale dei decreti del Presidente della Regione risponde piuttosto ad una prassi (instauratasi in analogia a quella della controfirma dei decreti del Presidente del Consiglio da parte dei Ministri proponenti) meno seguita peraltro nel caso di procedimenti amministrativi in cui si inserisca ope legis, come nella specie, la delibera della Giunta di Governo, della quale è collegialmente responsabile anche l'Assessore regionale proponente.
               In ogni modo, non sembra sussistere un nesso inscindibile tra controfirma assessoriale e predisposizione dello schema di decreto dal momento che, di solito, è lo stesso organo cui compete l'emanazione dell'atto finale a determinare il contenuto dell'atto stesso, a meno che non si tratti di atto complesso o di atto emesso di concerto (cfr. Virga, Il provvedimento amministrativo, Milano 1968 p. 264).
   

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