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OGGETTO: Art. 1 legge regionale 11 maggio 1993 n. 15. Compensi ai componenti -dipendenti regionali- dei Comitati amministrativi operanti presso l'IRFIS s.p.a.

   
   
   
   
                                                   SEGRETERIA GENERALE
                                                               S E D E
   
                               p.c.        SEGRETERIA DELLA GIUNTA
                                                   REGIONALE
                                                               S E D E
   
               1. Con la suindicata nota, di pari oggetto, l'Ufficio viene investito "in ordine al quesito afferente la legittimità o meno di corrispondere, a dipendenti dell'Amministrazione regionale, i relativi compensi per la carica dagli stessi ricoperta di componenti dei comitati amministrativi presso l'IRFIS s.p.a.".
               Nella richiesta di parere, premesso che l'IRFIS "ha sospeso i relativi pagamenti gravanti sul proprio bilancio", si esprimono perplessità sull'esclusione dei predetti dipendenti dal compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali di cui sopra, per la "atipicità del caso prospettato", caratterizzato dalla duplice anomalia che la spesa per i compensi non grava direttamente sul bilancio della Regione e che la misura degli stessi non è stabilita dall'Amministrazione regionale, ma da un organo statutario dell'IRFIS S.p.a. (Assemblea dei soci).
   
               2. L'art. 1 della L.r. 11 maggio 1993, n. 15, dopo avere previsto la rideterminazione, "con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale", dei "compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi" (comma 3), stabilisce che nessun "compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale" (comma 4).
               Il D.P.Reg. 21 luglio 1994, emesso in attuazione del citato comma 3 dell'art. 1 l.r. 15/1993, non include l'IRFIS tra gli enti, aziende ed istituti relativamente ai quali fissa i compensi mensili dei presidenti e dei componenti dei rispettivi consigli di amministrazione; ciò in quanto, a seguito della trasformazione da ente di diritto pubblico in società per azioni (L. 30 luglio 1990, n. 218 e d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356) esso non è più sottoposto al controllo della Regione, ma soggiace ai normali controlli previsti dal codice civile per tale tipo di società.
               La mancata inclusione dell'ente nella tabella A annessa al menzionato decreto presidenziale 21 luglio 1994 non autorizza tuttavia la supposizione di codesto generale Ufficio che i dipendenti regionali componenti dei comitati amministrativi che sovrintendono ai fondi a gestione separata costituiti presso l'IRFIS con la l.r. 5 agosto 1957, n. 51 e succ. modif. sfuggano al divieto introdotto dal comma 3 del citato art. 1 l.r. 15/1993. Tra le due disposizioni invero non sembra sussistere altro collegamento se non quello della eadem ratio del contenimento della spesa pubblica a cui entrambe si ispirano. Onde il campo di applicazione della seconda può anche non coincidere con quello della prima, nel senso che il divieto di corresponsione dei compensi sembra prescindere dall'inclusione degli enti erogatori negli elenchi annessi al predetto D.P.Reg. 21 luglio 1994. Anzi è da ritenere che i compensi non fissati (con evidente funzione calmieratrice) da quest'ultimo decreto, proprio perchè anomali contrastino maggiormente con il superiore obiettivo del contenimento della spesa pubblica regionale.
               Del resto, come codesta Segreteria generale non manca di far notare, "i rapporti intercorrenti tra l'IRFIS e la Regione siciliana per la gestione delle provvidenze in parola sono regolati da apposite convenzioni che fissano anche il compenso da attribuire all'IRFIS per la specifica attività operativa". Onde non può dirsi che la spesa per i compensi ai dipendenti regionali componenti dei preddetti comitati -sospesi dall'IRFIS dopo l'entrata in vigore della l.r. 15/1993- non gravasse sul bilancio regionale. (A meno che si trattasse di spese non rientranti nei costi fissi di gestione dei fondi il che non è dato rilevare dalla documentazione allegata alla richiesta di parere, a parte la considerazione che l'IRFIS S.p.a. è una società a partecipazione regionale).
               Al riguardo giova ricordare che il Consiglio di giustizia amministrativa si è ripetutamente espresso per l'applicabilità del divieto ai dirigenti tecnici all'Assessorato regionale ll.pp. nominati componenti delle Commissioni aventi il compito di vigilare sulla produzione di acqua dissalata e sulla gestione degli impianti e di controllare i conti e i bilanci di previsione e consuntivi nonchè le modalità di alimentazione e di impegno del fondo rinnovo delle parti dei dissalatori di Porto Empedocle e delle isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa (S.c. 15 febbraio 1994, n. 8882/93 e 14 gennaio 1997, n. 520/96), suggerendo alla Direzione regionale del personale e dei SS.GG. di diminuire i corrispettivi spettanti agli enti gestori (ENICHEM-ANIC, prima e PRAOIL dopo) in misura corrispondente ai compensi non dovuti ai predetti dipendenti regionali. Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che la mancata inclusione del caso di specie tra quelli (tassativi) in cui spetta il compenso de quo a' termini del regolamento emanato con D.P.Reg. 29 giugno 1998, n. 28, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre s., pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del 24 ottobre 1998, non sia il frutto di un errore materiale.
               I funzionari regionali facenti parte dei comitati di cui trattasi, infatti, sono stati scelti in virtù della loro appartenenza, rispettivamente, agli Assessorati regionali dell'industria, della cooperazione, del bilancio e dei trasporti (cfr. art. 27 l.r. 6 maggio 1981, n. 96, art. 14 l.r. 13 dicembre 1983, n. 119, art. 8, co. 11, l.r. 17 marzo 1979, n. 44, art. 10 l.r. 12 aprile 1967, n. 46): quindi sembra ricorrere nel caso di specie il criterio di esclusione dal compenso individuato proprio da codesta Segreteria generale nella nota 10 aprile 1998, n. 1355/FA -7- Collegi, richiamata ob relationem nella delibera della Giunta regionale n. 161 del 2 giugno 1998 nell'ipotesi in cui i dipendenti regionali (o di altri enti pararegionali) partecipino all'organo collegiale o quali membri di diritto oppure quali soggetti dotati di una esperienza maturata in un particolare ramo di amministrazione o in un determinato ufficio.
               Conseguentemente, a differenza di quanto è emerso per la Commissione di disciplina (v. in ultimo nota dello scrivente n. 19359/173.4 del 16 ottobre s.), non sussiste il presupposto per una integrazione del regolamento in discorso nella parte in cui non prevede la corresponsione di compenso per i dipendenti dei predetti Assessorati regionali chiamati in tale veste a far parte dei Comitati amministrativi operanti presso l'IRFIS S.p.a.
   
   

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