Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    V                        /257.98.11

OGGETTO: Tariffe per il rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti di produzione e commercializzazione di carni.

   
   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                        PALERMO
   
           1. Con lettera 5 ottobre 1998, n.3.N30/0520, integrata con successiva nota n.3.N30/0698 del 10 dicembre 1998, codesto Assessorato rappresenta quanto segue.
               L'art.13 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n.495, nel disciplinare il riconoscimento e l'iscrizione negli elenchi regionali degli stabilimenti a capacità limitata per la produzione e commercializzazione di carni fresche di volatili da cortile, prevede, al sesto comma, che le spese derivanti dal riconoscimento degli stabilimenti nello stesso articolo disciplinati "sono a carico dei titolari dei medesimi".
               Seguendo le indicazioni fornite sul punto dalla circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1998, n.800.8/24482/AG447/1046, con decreto 29 maggio 1998, n.25553 l'Assessore regionale per la sanità ha determinato le tariffe per il rilascio dei provvedimenti di cui al citato art.13 del D.P.R. n.495/1997.
               Ciò premesso - e dopo aver evidenziato che il Ministero della Sanità richiede il pagamento di differenziate tariffe (D.M. 19.7.1993) per i provvedimenti di propria competenza riguardanti gli stabilimenti di produzione di carni - vien chiesto il parere dell'Ufficio circa l'opportunità, per uniformità di regolamentazione a carattere regionale, di estendere l'obbligo del pagamento per il rilascio delle autorizzazioni anche per gli stabilimenti di cui all'art.4, comma terzo, del D.P.R. n.495/1997, nonchè per quelli disciplinati dal D.P.R. 30 dicembre 1992, n.559 e dal D. leg.vo 18 aprile 1994, n.286, che rispettivamente regolamentano la produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio e selvaggina e l'allevamento e la produzione ed immissione nel mercato di carni fresche.
   
               2. Da un punto di vista generale, in relazione alla questione in esame può osservarsi quanto segue.
               Dalla normativa statale del settore dell'igiene dell'alimentazione e della sanità pubblica veterinaria non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni richieste all'autorità sanitaria in ragione della commercializzazione e destinazione al consumo delle carni (Cfr. Corte Cost. sent. 31 marzo 1995 n.105).
               Già nell'ordinamento previgente alla riforma sanitaria e al trasferimento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica alle Regioni, numerose norme consentivano agli organi statali, allora competenti, di determinare i compensi per il rilascio dei certificati e degli accertamenti sanitari richiesti da privati nel loro esclusivo interesse (cfr. articoli 42, 61, 88 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265).
               Più di recente l'art.5, dodicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990 n.407 ha demandato al Ministro della sanità la determinazione della tariffe e dei diritti spettanti al proprio dicastero per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.
   
               3. Passando all'oggetto del quesito, premesso che le autorizzazioni di cui trattasi sono sicuramente di competenza regionale, va pure ricordato che la facoltà di determinare tariffe per prestazioni espletate a favore di privati che il citato T.U. n.1265/1934 affidava agli organi statali ivi menzionati - con il passaggio delle attribuzioni di questi ultimi alla Regione (D.P.R. 13 maggio 1985 n.256) può ritenersi anch'essa trasferita alla Regione; la quale per altro, nel riordinare con propria legge le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ha espressamente riservato alla competenza dell'Assessore regionale per la sanità il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di impianti di macellazione pubblici e privati. (cfr. art.18, lett. d, l.r. 20 agosto 1994 n.33).
               Così delineato il quadro di riferimento normativo, non sembrano sussistere motivi per escludere che codesta Amministrazione, nell'ottica di dare un'uniforme regolamentazione alle procedure autorizzative prescritte dalla legislazione del settore, possa stabilire anche per le fattispecie cui il presente parere si riferisce apposite tariffe, ovviamente commisurate ai costi da affrontare per gli accertamenti finalizzati al rilascio dei singoli provvedimenti.
               A confermare tale conclusione concorrono: la menzionata circolare del Ministero della sanità del 18 marzo 1998, concernente l'applicazione del D.P.R. n.495/1997, che rimettendo alle Regioni la determinazione delle spese di cui all'art.13, sesto comma, del medesimo decreto, implicitamente riconosce che per le procedure di loro competenza devono essere le Regioni stesse a determinare le relative spese; nonchè il Decreto 19 lulio 1993, emanato dal Ministro della sanità in esecuzione del già citato art.5, dodicesimo comma della legge n.407/1990, la cui lettura evidenzia che l'indirizzo seguito in sede statale è quello di far gravare sui soggetti interessati le spese connesse al rilascio dei provvedimenti riguardanti l'attività di produzione e commercializzazione delle carni Cfr. pag.20 dell'allegato al citato decreto Ministeriale in G.U.R.I. 24.7.1993 n.172).
               Non va però sottaciuto che, vista la complessità della materia e la natura delle prestazioni, sarebbe opportuno un apposito intervento legislativo che chiaramente stabilisca i criteri per la determinazione in via amministrativa dei costi da porre a carico dei privati per le autorizzazioni in questione.
   * * * * *

3.          A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
 

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane