Repubblica Italiana
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Gruppo XIV                                /253.98.11


OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- Agevolazioni ed esenzioni fiscali.- Tasse ipotecarie.- Trattamento tributario della regione.

ASSESSORATO REGIONALE DEI
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente
(Rif. nota n. 5255/Gr. VI B.C. del 5.10.98)

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Direzione finanze e credito

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha richiesto l'avviso dell'Ufficio - rappresentando l'urgenza della questione e sollecitando un celere riscontro - in ordine ad una problematica concernente, in buona sostanza, la possibilità di considerare la Regione siciliana esonerata dal pagamento delle tasse ipotecarie.
Rappresenta la richiedente Amministrazione che taluni uffici periferici della stessa, dovendo procedere alla trascrizione di provvedimenti di vincolo e di esproprio, ed all'effettuazione delle propedeutiche visure, presso le Conservatorie dei registri immobiliari dell'isola, si sono visti richiedere il pagamento delle tasse ipotecarie previste dall'art. 19 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e rifiutare quindi la prestazione a titolo gratuito per le suddette formalità, nel presupposto che l'esenzione disposta dal medesimo articolo richiamato concerna esclusivamente le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato.
Codesto Assessorato, ritenendo invero che le funzioni esercitate dalla Regione in materia di tutela dei beni culturali, nelle forme previste dalle vigenti leggi nazionali, pur se conseguenti ad uno specifico trasferimento di competenze, sono sempre poste in essere nell'interesse dello Stato, chiede allo scrivente Ufficio se l'interpretazione, restrittiva, del citato art. 19 da parte delle Conservatorie dei registri immobiliari, sia da considerarsi aderente allo spirito del legislatore.

2.- Ai fini della soluzione della problematica proposta si ritiene necessario considerare quanto segue.
La disciplina delle imposte ipotecarie e catastali - tributi storicamente sorti insieme con l'istituto della pubblicità immobiliare e regolati con disposizioni di dettaglio che non conferiscono connotazioni di autonomia alle imposte medesime, riguardabili sostanzialmente come addizionali all'imposta di registro o a quella sulle successioni e donazioni (cfr. Domenico La Medica, voce Ipotecarie e catastali in Enciclopedia giuridica Treccani) - è essenzialmente contenuta nel testo unico approvato con D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che, entrato in vigore il 1° gennaio 1991, ha sostituito il previgente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.
L'art. 19 di detto decreto legislativo, rubricato "Tasse ipotecarie", denominazione con la quale si sono intesi ricomprendere gli emolumenti ed i diritti di scritturato, in precedenza regolati dall'art. 20 del D.P.R. 635/1972, ha statuito che "per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella (n.d.r.: poi sostituita dall'art. 16 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, ed in ultimo, dall'art. 10 e dalla annessa tabella A del D.L. 20 giugno 1996, n. 323), tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste".
A prescindere dall'identificazione del significato e della valenza dell'espressione utilizzata (eseguite nell'interesse dello Stato), la cui interpretazione estensiva o restrittiva comporterebbe, in concreto, la determinazione dell'ampiezza della prevista esenzione, ma che - essendo conseguente ad una attività, appunto quella interpretativa, non meramente dichiarativa ed automatica, ma presupponente un certo grado di discrezionalità, sia pur temperata dall'esigenza di osservare le norme e le tecniche all'uopo elaborate - lascerebbe in ogni caso margini di incertezza, ritiene lo scrivente che la problematica proposta possa invece essere risolta univocamente, e con certezza, sulla base delle disposizioni recate dalla l.r. 22 marzo 1952, n. 6, concernente il "Trattamento tributario degli organi della Regione siciliana".
L'art. 1 della richiamata legge regionale, invero, statuisce che "agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi ed amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato".
Va a tal punto rilevato che le tasse ipotecarie in discorso - classificabili, sotto il profilo giuridico-tributaristico, e premesso il condivisibile scetticismo della dottrina circa l'utilità della relativa nozione, (cfr. Augusto Fantozzi, Diritto tributario, UTET, 1991, pag. 60) come tributi speciali, nell'ambito della quale categoria rientrerebbero le prestazioni dovute al pubblico funzionario in quanto esercita una funzione, collegata ad una potestà fondamentale dello Stato, in occasione della richiesta di un atto del suo ufficio - risultano, in forza delle previsioni del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria", e per ciò che attiene le riscossioni operate nell'ambito del territorio regionale, di spettanza della Regione siciliana.
Ed effettivamente esse risultano acquisite in entrata al bilancio della Regione, unitamente alle imposte ipotecarie ed ai diritti catastali, come è possibile accertare riscontrando i capitoli, e le relative denominazioni, nn. 1210 e 1243 del Capo 8 - Tasse, del Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana, ed i capitoli di pari numero e denominazione del Titolo 1 - Entrate tributarie, Categoria 2 - Tasse e imposte erariali sugli affari, Rubrica Finanze, dello Stato di previsione dell'entrata per l'anno 1998 del Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, approvato con l.r. 8 maggio 1998, n. 7.
Conseguentemente nessun dubbio appare legittimamente porsi in ordine alla vigenza dell'esenzione di che trattasi per le formalità da eseguirsi, a richiesta di organi ed amministrazioni regionali, presso le Conservatorie dei RR.II. della Sicilia, proprio poichè la previsione recata dal citato art. 19 del D.Lgs. 347 del 1990, anche se originariamente limitata alle sole operazioni poste in essere nell'interesse dello Stato, trova una estensione della sua efficacia ed applicabilità in forza di quanto disposto dal riportato art. 1 della l.r. 22 marzo 1952, n. 6.
Ciò, quindi, anche a prescindere dall'intestabilità, allo Stato od alla Regione, dell'interesse (pubblico) sottostante all'emanazione dei provvedimenti di vincolo e di esproprio da porre in essere, da parte delle sopraintendenze regionali, a tutela dei beni culturali ed in applicazione della legge nazionale 1089 del 1939, e da trascrivere presso le Conservatorie, così come pure delle correlate visure.

3.- Nel rilevare che le considerazioni svolte, e conseguentemente la soluzione rappresentata, travalicano la specificità del quesito proposto dalla richiedente Amministrazione, in quanto - pur risolvendo in concreto la questione sottoposta all'attenzione dello scrivente - investono, in via generale, problematiche concernenti le spettanze regionali, quali risultano delineate dalle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, nonchè l'efficacia di disposizioni legislative regionali relative al trattamento tributario della Regione medesima, si ritiene necessario indirizzare il presente parere anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, al quale risulta ascritta la materia concernente le entrate in genere, siano esse o meno di carattere tributario, per consentire alla stessa Amministrazione sia una opportuna conoscenza, finalizzata anche all'esercizio delle proprie competenze di vigilanza e controllo, sia l'eventuale esternazione di considerazioni ed osservazioni sulla questione esaminata, alla luce delle quali lo scrivente si riserva, se necessario, di approfondire ulteriormente la problematica in esame.

4.- Conclusivamente, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
La richiedente Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.










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