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OGGETTO: Corpo forestale regionale.- Candidatura ad elezioni politiche o amministrative.- Successiva elezione.- Trasferimento.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione foreste
(Rif. nota n. 673/Gr. D.F. del 24.9.98)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso che l'art. 65 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, determinando le attribuzioni del Corpo forestale della Regione, statuisce che lo stesso, tra l'altro, "svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato", e che, ai sensi dell'art. 16 della L. 1° aprile 1981, n. 121, il Corpo forestale dello Stato è ricompreso tra le forze di polizia, si chiede di sapere se, "in relazione di tale identificazione,..., e della conseguente qualificazione quale Corpo di Polizia del Corpo forestale della Regione", possano trovare applicazione, nei confronti del relativo personale, le norme e gli istituti previsti per il personale della Polizia di Stato, ed in particolare l'art. 53 dell'"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", approvato con D.P.R. 24 aprile 1982.
Considerato specificatamente che l'articolo richiamato prevede il divieto, per il personale riguardato che si sia candidato alle elezioni politiche ed amministrative, di prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato, nonchè, qualora eletto, per tutta la durata del mandato, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e statuisce, conseguentemente, che in detta ipotesi il personale deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita, si chiede il parere dello scrivente circa la possibilità per codesta Amministrazione di adottare analoghi provvedimenti di trasferimento nei confronti del personale del Corpo forestale regionale che sia stato eletto nell'ambito della circoscrizione ove presta il proprio servizio.

2.- In relazione alla problematica proposta si osserva quanto segue.
Come correttamente rilevato dalla richiedente Amministrazione, il Corpo forestale della Regione, ai sensi dell'art. 65 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, oltre ad operare nell'ambito del territorio regionale, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, al fine di perseguire l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette, specificatamente (cfr. terzo comma) "svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, e partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile".
Detta puntuale attribuzione di compiti e funzioni, comporta una sostanziale equiparazione al Corpo forestale dello Stato, almeno per ciò che concerne la qualificazione dello stesso, l'identificazione delle funzioni e mansioni esercitabili, e la correlata disciplina normativa applicabile.
Conseguentemente, considerato che l'art. 16, rubricato "Forze di polizia", della L. 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza",annovera e qualifica il Corpo forestale dello Stato, pur fatta salva la normativa propria del Corpo, come "forza di polizia", è da ritenersi che tale qualificazione vada estesa anche al Corpo regionale della Regione, poichè esso, come sopra evidenziato, nell'ambito del territorio regionale, è chiamato all'adempimento delle funzioni e dei compiti ascritti all'omologo Corpo nazionale.
Pertanto in via analogica, nonchè, quantomeno in ordine ai sottufficiali ed alle guardie forestali, per espressa disposizione di legge (cfr.: art. 30, comma secondo, della l.r. 29 dicembre 1975, n. 88), è da ritenere che le norme dettate in materia di stato giuridico per il personale del Corpo forestale dello Stato non in contrasto con la normativa regionale propria del Corpo forestale della Regione, nonchè quelle riguardanti in via generale le forze di polizia - e conseguentemente applicabili nei confronti del suddetto personale del Corpo forestale dello Stato, in virtù del citato art. 16 della L. 121/1981 - hanno come destinatario anche il personale del Corpo forestale della Regione siciliana.
Va a tal punto considerato che l'art. 81, rubricato "Norme di comportamento politico", della L. 121 del 1981, dopo aver dettato disposizioni di carattere generale, espressamente, al secondo comma, statuisce che "Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse."
Tale disposizione, in conformità peraltro a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 1222 del 19 dicembre 1991), ha come destinatari tutti gli appartenenti alle forze di polizia, secondo la definizione contenuta nell'art. 16 della stessa L. 121, che include in tale ambito, oltre alla Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, anche il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, e deve, per inciso, essere interpretata nel senso che all'espressione "circoscrizione" non può darsi altro significato che quello elettorale previsto dalle varie leggi che disciplinano le elezioni politiche ed amministrative.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si deduce che tale norma sia destinata a trovare applicazione anche nelle riguardate fattispecie concernenti il personale del Corpo forestale della Regione, mentre lo scrivente non ritiene pertinente il richiamo operato da codesta Amministrazione all'art. 53 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, poichè detto Decreto presidenziale, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", costituisce la normativa di settore propria esclusivamente della Polizia di Stato - e non concernente quindi tutti i soggetti appartenenti alle forze di polizia, dizione certamente più vasta nella quale si ricomprendono diverse categorie di personale, tra le quali, come visto, rientra anche quello del Corpo forestale - e come tale appare di stretta interpretazione, con la conseguenza che l'applicazione delle norme dallo stesso D.P.R. recate non può essere estesa ad ipotesi non previste, ampliando la platea dei destinatari testualmente individuati.
E dunque, posto che, mentre il primo comma del richiamato art. 53 D.P.R. 385, reca una disposizione sostanzialmente analoga a quella di cui al riportato art. 81 della L. 121, il successivo secondo comma dello stesso art. 53 detta viceversa norme affatto nuove disciplinanti in particolare l'ipotesi di quei candidati che risultano eletti, ne consegue che tale specifica previsione non è destinata a trovare applicazione nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato, e, conseguentemente, neppure di quello della Regione.
Conclusivamente - e senza entrare nel merito, poichè non richiesto, della sussistenza di una eventuale condizione di ineleggibilità a carico di quei soggetti che in ipotesi non fossero stati posti in aspettativa al momento della accettazione della candidatura - si ritiene che in ogni caso, nella fattispecie rappresentata, deve garantirsi il rispetto del disposto del riportato articolo 81, L. 121/1981, e pertanto dovuto, oltrecchè legittimo, appare porre in essere, eventualmente anche d'ufficio, provvedimenti di trasferimento del personale, qualificabile come forza di polizia, che abbia accettato candidature per elezioni politiche ed amministrative, e ciò al fine di assicurare che, per un periodo minimo di tre anni dalla data delle elezioni, gli stessi non prestino servizio nella circoscrizione nella quale si sono candidati, residuando invece come non rilevante, in quanto non disciplinata, l'ipotesi che i medesimi siano stati eletti o meno.



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