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Gruppo IV                        /247.98.11

OGGETTO: Consorzio Ente Autodromo di P... Presunte irregolaritā in ordine alla composizione.

   
   
   
                                                        Assessorato regionale del
                                               turismo, delle comunicazioni
                                               e dei trasporti.
                                                                                           P A L E R M O

   
               1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato - nella veste di "maggior finanziatore dell'attivitā dell'Ente" in oggetto indicato - chiede allo Scrivente "una relazione dettagliata" in ordine alla lettera indirizzata, tra gli altri, a codesto Assessorato da parte di un componente del Direttivo di Enna di XXXX, in cui vengono rappresentate presunte irregolaritā in ordine alla composizione del Consorzio Ente Autodromo di P...
   
               2. Sulla questione si osserva preliminarmente che il Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come introdotto in Sicilia con l'art. 1 della l.r. 11/12/91, n. 48) e dall'art.10 del Decreto-legge 26/2/93, n. 134 (applicabile in Sicilia per effetto dell'art. 47 della l.r. 1/9/93, n. 26), si configura tecnicamente - come risulta esplicitamente dall'art. 1, comma 2 dello Statuto - "come azienda speciale consortile, dotata di personalitā giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale".
   La medesima disposizione statutaria precisa che "al Consorzio si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 della legge 8 giugno 1950, n. 142 e le altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali, tranne che per quanto attiene alla finanza, alla contabilitā e al regime fiscale, per le quali materie si applicano invece le norme dettate dalla legge per gli enti locali".
               Il successivo articolo 2 specifica che il Consorzio - nello svolgimento dell'attivitā volta all'organizzazione e alla gestione associata, da parte degli enti consorziati, di attivitā turistico-sportiva indirizzata principalmente alla promozione, diffusione, conoscenza e pratica dello sport con particolare riferimento a quello motoristico (scopo del Consorzio) - agisce quale ente strumentale e quale struttura operativa degli enti consorziati e che la suddetta attivitā tende a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunitā locale dell'ennese, ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 142/90.
               Dalle sopracitate previsioni statutarie emerge dunque il completo assoggettamento del Consorzio de quo alla disciplina relativa ai Consorzi e alle aziende speciali contenuta negli articoli da 22 a 25 della L. 142/90.
               L'art. 25, in particolare poi fa riferimento alla "convenzione", che deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili, e allo Statuto, che deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
               Il quarto comma detta disposizioni in merito alla composizione dell'Assemblea del Consorzio ed il quinto comma prevede che il Consiglio di Amministrazione debba essere eletto dall'Assemblea che approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
   Alla luce di quanto sopradetto appare evidente come tra le fonti della disciplina relativa alla costituzione, alla organizzazione, alla nomina e alle funzioni degli organi consortili non possa ricomprendersi alcuna previsione emanata da codesto Assessorato, il quale pertanto non ha alcuna competenza a sindacare la legittimitā o meno della suddetta disciplina le cui uniche fonti sono, come si č detto, la legge, la Convenzione e lo Statuto.
               Nč un'autoritā in tal senso in capo a codesta Amministrazione puō desumersi dall'art. 81 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, o dall'art. 38, quarto comma della successiva legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, la cui valenza č soltanto quella di autorizzare codesto Assessorato a concedere un contributo al Consorzio al fine di favorire il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente medesimo.
               In altri termini la qualitā di "maggior finanziatore dell'attivitā dell'Ente" non attribuisce a codesta Amministrazione competenze non espressamente previste nč dalla legge nč dallo Statuto, approvato nel rispetto del disposto legislativo.
               La salvaguardia di tale posizione č stata peraltro garantita attraverso una modifica dello Statuto con riguardo alla composizione individuata per l'organo di controllo gestionale al fine di includere nello stesso organo due funzionari, nella qualitā di rappresentanti della Regione siciliana, uno designato da codesto Assessorato e uno dall'Assessorato Bilancio e Finanze.
               La predetta modifica, seppur proposta da codesto Assessorato - nella considerazione che la circostanza secondo cui la maggior parte delle entrate discendono dal contributo regionale rendesse necessaria l'introduzione di "una tipologia di controllo preventivo" č stata tuttavia valutata nella sua opportunitā e conseguentemente deliberata dall'Assemblea consortile, alla quale esclusivamente spetta la competenza di deliberare le modificazioni allo Statuto del Consorzio non aventi carattere sostanziale (ai sensi dell'art. 6, comma 1 n. 3 dello Statuto consortile), avendo acquisito preventivamente i pareri previsti dall'art. 17 dello Statuto tra i quali ("parere del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonchč del Segretario sotto il profilo di legittimitā") non č contemplato alcun parere di codesta Amministrazione.
               Alla luce delle suesposte considerazioni risulta pertanto evidente come codesto Assessorato non abbia facoltā di intervenire, in materia di organizzazione interna del Consorzio, neppure sotto il profilo consultivo.
               Conseguentemente quest'Ufficio ritiene di non dover esaminare il merito delle questioni rappresentate nell'allegata nota inviata dal componente del predetto Direttivo, posto che le stesse non risultano connesse allo svolgimento di attribuzioni di competenza di codesta Amministrazione.
   

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