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Gruppo VI                      /244.98.11

OGGETTO: Riconoscimento legale degli studi. Contributi previdenziali versati all'INPS per il personale dipendente del "XXXXX" da un soggetto diverso dal gestore dell'Istituto.

   
   
                                       ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
                                       E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                       Direzione regionale Istruzione
                                       P A L E R M O

               1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità di concedere o meno all'istituto magistrale "YYYYY" di ZZZZZ, su richiesta del rappresentante legale del "XXXXX", il beneficio del riconoscimento legale per passaggio di gestione "inter vivos" in relazione a quanto previsto nella legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonchè nella circolare del Ministero della pubblica istruzione 9 dicembre 1997, n. 377, recepita e integrata con la circolare di codesto Assessorato regionale del 14 gennaio 1989, n. 2.
               In particolare, il problema viene posto in quanto, in sede di ispezione amministrativa, sono state accertate delle irregolarità riguardanti i versamenti dei contributi I.N.P.S. per il personale che vi presta servizio. Tali versamenti, infatti, non risulterebbero effettuati dal nuovo ente gestore dell'istituto (XXXXX), bensì da un soggetto diverso denominato "WWWWW".
               Al riguardo codesto Assessorato esprime un orientamento negativo nella considerazione che tra il personale che presta servizio nell'Istituto, docente e non docente, e l'ente gestore del medesimo non esisterebbe alcun rapporto contrattuale di lavoro, con conseguente possibile "pregiudizio alla efficienza e funzionalità del servizio scolastico, non potendo il gestore assicurare la necessaria disponibilità del personale" ed in proposito richiama quanto disposto al paragrafo 1 lettera g) della Circolare ministeriale 377/1987.
   
               2. Sulla questione prospettata è opportuno osservare preliminarmente che il riconoscimento legale, ai sensi della sua fonte normativa essenziale contenuta nella legge 19 gennaio 1942, n. 86, è un provvedimento amministrativo di natura concessoria, per mezzo del quale è attribuita piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti nella scuola secondaria non statale destinataria del provvedimento.
               Detta concessione ha il fine e l'effetto di attribuire all'istituto privato una funzione di pubblico insegnamento e allo Stato il potere di vigilare sull'attività di interesse pubblico svolta nello stesso Istituto.
               Ora, ai sensi degli artt. 1, primo comma, e 6 della legge n. 86/42 cit., la scuola privata per ottenere e conservare detto "riconoscimento" deve adeguare la propria struttura e il proprio funzionamento al paradigma della scuola statale.
               Conseguentemente tali scuole devono avere, in sintesi, fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali.
               In proposito, la Circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 377 del 9 dicembre 1987 prevede che, per ottenere il riconoscimento legale e quindi per poter assolvere alla propria funzione di fornire un servizio pubblico di istruzione, la scuola "deve proporre un'organizzazione rispondente a criteri di legittimità, efficienza ed efficacia" sotto una serie di profili che sono ivi tassativamente indicati; e tra essi quello indicato al punto g) del Titolo I testualmente dispone che: "il rapporto instaurato dal gestore con il preside ed i docenti qualunque ne sia la natura contrattuale deve rispondere a tutte le esigenze di funzionalità della scuola e deve garantire, per i suoi contenuti, con riguardo al preside, una presenza ed una azione valida che assicuri l'efficienza della funzione direttiva e, con riguardo ai docenti, la necessaria disponibilità, in modo che non insorgano frequenti problemi di interruzione della attività didattica nella classe ed allo scopo di attuare compiutamente il metodo della programmazione e ella verifica dell'azione didattica".
               Ciò premesso, con specifico riguardo alla questione in esame devesi preliminarmente evidenziare che l'obbligazione contributiva sorge, per il principio dell'automatismo della prestazione previdenziale, al momento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato.
               Di conseguenza ne deriverebbe la mancanza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra l'ente gestore dell'Istituto de quo (XXXXX) ed il personale che ivi presta servizio, essendo appunto i contributi I.N.P.S. versati da altro ente quale risulta appunto essere WWWWW.
               Ora, poichè in base alle superiori considerazioni l'ente gestore è tenuto ad organizzare la scuola conformemente all'ordinamento scolastico nazionale ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti, sembra allo scrivente che anche gli insegnanti impiegati nella scuola privata riconosciuta, debbano essere necessariamente inseriti nell'organizzazione di tale scuola e, quindi, assoggettati al potere direttivo degli organi scolastici ed alla vigilanza del gestore.
               In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato, anche se per fattispecie diverse, che tale attività di insegnamento costituisce l'oggetto di un rapporto d'impiego con vincolo di subordinazione rispetto al gestore dell'istituto, "essendo tale vincolo insito nel concetto stesso di scuola privata parificata a quella pubblica" (cfr. per tutte: TAR Lazio, Sezione III, 12 luglio 1982, n. 716).
               Invero, il rapporto instaurato dal gestore con il personale che presta servizio nella scuola, in relazione all'interesse pubblico della funzione di "pubblico insegnamento", deve rispondere a tutte le esigenze di funzionalità della scuola e, in particolare, al metodo della programmazione e della verifica dell'azione didattica, come esplicitato, appunto, nella circolare n. 377/87 citata.
               Ciò va, d'altra parte, posto in correlazione con la natura concessoria del provvedimento di riconoscimento legale della scuola, provvedimento rilasciato intuitu personae sulla base del possesso di specifici requisiti professionali e morali che devono essere posseduti dal gestore della scuola.
               Precisa, infatti, la più volte richiamata Circolare Ministeriale n. 377/1987 che la verifica dei necessari requisiti soggettivi va fatta con riguardo a tutte le persone che rappresentano la scuola negli atti di gestione ed, a tal fine, nell'istanza di riconoscimento legale "devono essere forniti i nominativi, con le relative generalità, di tutte le persone che comunque compiono atti di gestione".
               Ciò premesso, poichè l'assunzione del personale docente e non docente della scuola in oggetto -ed il conseguente instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato- non può non considerarsi un atto di gestione nel senso sopra richiamato, ne consegue che tale rapporto, per la natura stessa del riconoscimento legale della scuola, non può che intestarsi al gestore della scuola, cui intuitu personae la concessione viene rilasciata e non certamente ad un soggetto diverso ed estraneo.
               Ora, pur ritenendo lo scrivente in via generale di poter concordare con la valutazione espressa dall'Amministrazione in ordine al paventato possibile pregiudizio sulla efficienza e funzionalità del servizio scolastico reso dall'Istituto "YYYYY", in quanto l'attività prestata dagli insegnanti non sembrerebbe potersi considerare, alla luce dei dati riferiti, esplicazione di attività lavorativa subordinata nei confronti dell'ente gestore dell'Istituto, tuttavia permangono talune perplessità in ordine alla natura del rapporto tra l'attuale gestore e "WWWWW", che, non si comprende a che titolo provvede alle relative obbligazioni contributive. Potrebbe trattarsi, in ipotesi, di una società che fornisce servizi di gestione e amministrazione del personale ed, in ogni caso, si suggerisce di acquisire elementi di conoscenza al riguardo.
               Sulla scorta delle superiori considerazioni, codesta Amministrazione valuterà, dunque, nell'ambito della discrezionalità amministrativa che le compete in materia, quale sia il provvedimento più idoneo da adottare in concreto con riguardo alla fattispecie in esame senza perdere di vista il superiore interesse pubblico al regolare svolgimento del servizio pubblico di istruzione, attualmente gestito dall'istituto in oggetto.
               Codesta Amministrazione potrà prendere in considerazione anche l'opportunità di imporre alla scuola la diretta assunzione dei dipendenti apponendo sull'atto di riconoscimento legale una condizione sospensiva in tal senso - ed in questo caso il provvedimento di concessione esplicherà pienamente i propri effetti solo al momento del verificarsi della condizione - ovvero potrà imporre con la concessione al gestore della scuola destinatario del provvedimento l'onere di assumere direttamente il personale de quo - ed in tale eventualità il riconoscimento legale produrrà tutti i suoi effetti, ma in caso di mancata esecuzione dell'onere l'Amministrazione potrà pronunciare la decadenza della concessione nel momento che dalla stessa sarà ritenuto più opportuno per la tutela dell'interesse pubblico (ad esempio, al termine dell'anno scolastico in corso) -.
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
               Si ricorda infine che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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