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Gruppo XV                                                /242/11/98

OGGETTO: Ente parco minerario Floristella - Grottacalda. Consiglio. Durata in carica. - Rappresentanti dell'Amm.ne regionale. Quesiti.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PALERMO



1. Con nota n. 2630/Gr. IX/BC del 21 settembre 1998 codesto Assessorato ha posto allo Scrivente i seguenti quesiti, riguardanti gli organi dell'Ente parco minerario Floristella- Grottacalda:

a) se, con la scadenza della durata in carica del presidente dell'ente debba ritenersi scaduto anche il consiglio;

b) se i membri del consiglio nominati, nel corso del quinquennio di durata del consiglio medesimo, in sostituzione di altri restino in carica per cinque anni dalla nomina ovvero se, decorsi cinque anni dalla costituzione dell'organo, scadano insieme agli altri;

c) "se il regime di prorogatio attribuito al Presidente sia estensibile anche al Consiglio";

d) se la scelta dei membri del consiglio, rappresentanti della Regione siciliana, debba cadere su funzionari in possesso dei requisiti di cui alla l.r. 19/1997 e se gli stessi debbano essere in servizio presso il ramo di Amministrazione cui compete la designazione.



2. Sulle suesposte questioni si osserva quanto segue.
Con l'art. 6 della l.r. 15 maggio 1991, n. 17, è stato istituito l'ente in oggetto, prevedendo che il relativo statuto sarebbe stato adottato con decreto del Presidente della Regione, limitandosi a disporre che il presidente dell'ente va nominato con decreto del Presidente della Regione.
Con D.P.Reg. 1 dicembre 1992 è stato approvato il predetto Statuto.
Lo Statuto medesimo, in ordine al presidente dell'ente, prevede la sua nomina con decreto del Presidente della Regione, conformemente al disposto dell'art. 6 della l.r. 15 maggio 1991, n. 17; i relativi compiti e funzioni; la relativa durata in carica, quinquennale.
Quanto al consiglio, il medesimo Statuto prevede che sia composto, oltre che dal presidente dell'Ente parco -che lo presiede-, da rappresentanti della Regione e degli enti locali interessati.
Stante la derivazione dei vari membri del Consiglio, e la circostanza che non è prevista una nomina contestuale di tutti i membri, lo Statuto prevede che il Consiglio si costituisce con almeno sei componenti, ove, entro tre mesi dalla richiesta del Presidente ai soggetti che devono procedere alle designazioni, non tutti vi abbiano provveduto. Lo Statuto prevede, altresì, che i componenti del Consiglio durano in carica per un quinquennio.

3. Con riferimento al primo dei quesiti sottoposti, e cioè se, con la scadenza della durata in carica del presidente dell'ente debba ritenersi scaduto anche il consiglio, va osservato che, nella connotazione statutaria, presidente e consiglio costituiscono due organi diversi e distinti.
A parte, infatti, la diversa modalità di nomina o costituzione degli organi, va rilevato che il presidente dell'Ente parco è organo che coesiste con il consiglio.
Il presidente, infatti, presiede il consiglio nella qualità di presidente dell'Ente parco (art. 5, primo comma, lett. a). Ma, considerazione ancor più determinante, è il presidente dell'Ente parco, come si evince dal terzo comma dell'art. 5, che richiede agli enti interessati di provvedere alla designazione dei componenti del consiglio: e, quindi, quale organo, anche logicamente -oltre che temporalmente- coesiste con il consiglio.
Ne consegue, quindi, che i periodi di durata dei due organi, in mancanza di un'espressa previsione che correli la decadenza dell'uno alla scadenza dell'altro, restano indipendenti.
Nè, a tale considerazione, osta la circostanza che il presidente dell'ente sia anche il presidente del relativo consiglio, dal momento che tale ultima carica è attribuita al soggetto che riveste la qualità di presidente dell'ente, e quindi ratione officii.


4. Con riferimento al secondo dei quesiti sottoposti, e cioè se i membri del consiglio nominati, nel corso del quinquennio di durata del consiglio medesimo, in sostituzione di altri restino in carica per cinque anni dalla nomina ovvero se, decorsi cinque anni dalla costituzione dell'organo, scadano insieme agli altri, si osserva che la problematica della scadenza riguarda l'organo nel suo complesso, non già i singoli componenti di per sè considerati.
Pertanto, la previsione della durata in carica dei componenti di cui all'art. 5, comma quinto, dello statuto dell'ente, in realtà sembra da riferirsi, piuttosto, all'organo consiliare. Con la conseguenza che, alla scadenza dell'organo scadono tutti i membri, ancorchè designati successivamente alla costituzione del consiglio per ritardo della designazione stessa o in surroga di altri componenti cessati.



5. Con riferimento al terzo dei quesiti sottoposti, lo stesso -stante quanto evidenziato da codesto Assessorato nell'esprimere il proprio orientamento in merito- sembra doversi strettamente correlare con il primo quesito, nel senso di porre la problematica in ordine all'unicità dell'eventuale regime di prorogatio di entrambi gli organi dell'ente.
In ordine a tale quesito, invero, non pare dubbio che le disposizioni della l.r. 28 marzo 1995, n. 22, e successive modifiche, riguardino entrambi gli organi, rientrando gli stessi nelle previsioni di cui al primo comma dell'art. 1 della l.r. 22/1995.
Trattandosi, come sopra evidenziato, di organi diversi -con possibili diversi periodi di scadenza, ciascuno soggiacerà, autonomamente, alle disposizioni in questione.


6. Con riguardo all'ultimo dei quesiti sottoposti, se la scelta dei membri del consiglio, rappresentanti della Regione siciliana, debba cadere su funzionari in possesso dei requisiti di cui alla l.r. 19/1997 e se gli stessi debbano essere in servizio presso il ramo di Amministrazione cui compete la designazione, si osserva quanto segue.
I membri del consiglio dell'ente parco minerario in questione vengono designati, quali "rappresentanti" della Regione, dai diversi rami di amministrazione indicati dall'art. 5, primo comma, dello Statuto dell'ente.
La ratio della disposizione è certamente quella di assicurare, in seno all'organo collegiale di che trattasi, la rappresentanza dei competenti settori amministrativi; rappresentanza che può esser garantita solo dall'appartenenza a tali settori dei soggetti designati e, quindi, dall'attuale sussistenza di un rapporto di servizio.
D'altronde, l'amministrazione regionale deve, di norma, svolgere i compiti affidatile mediante il proprio apparato burocratico, al quale deve, perciò, attingere quando il potere di scelta e/o designazione dei componenti gli organi collegiali venga, come nel caso in esame, genericamente attribuito.
In tal senso si è espressa costantemente la Corte dei conti in ordine a disposizioni statali che, sia pure concernenti la designazione di rappresentanti dei ministeri presso gli organi collegiali di enti controllati dallo Stato, sono strutturate in maniera analoga alla disposizione in questione.
In innumerevoli pronunce la Corte ha, infatti, affermato la necessità che tra i rami di amministrazione designanti e i loro rappresentanti in seno ad organi collegiali sussista un rapporto di servizio; ritenendo che solo un rapporto organico e funzionale, come il rapporto di servizio, può consentire quel collegamento strutturale tra organismo designante ed organo collegiale che garantisce la rappresentatività del primo nel secondo. La Corte ha anche escluso la possibilità di designare soggetti non appartenenti al ministero designante ma ad altro dicastero, o soggetti collocati a riposo (cfr. C.d.C., sez. controllo enti: n. 1219 del 14/1/1975; n. 1449 del 24/10/1978; n. 1741 del 6/12/1983; n. 1869 del 17/6/1986; n. 1997 del 15/11/1988; n. 39 del 2/7/1992).
Quanto, infine, al rispetto delle disposizioni della legge 20 giugno 1997, n. 19, non può sussistere alcun dubbio sull'applicabilità delle stesse alle designazioni in questione, stante che, come detto, le disposizioni della l.r. 28 marzo 1995, n. 22, e successive modifiche, riguardano gli organi dell'ente in parola , rientrando gli stessi nelle previsioni di cui al primo comma dell'art. 1 della l.r. 22/1995.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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