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Gruppo    VI                      /241.98.11

OGGETTO: Contributi per assunzioni con contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art.10 della l.r. 15 maggio 1991, n.27.

   
   
   
   
                                                   Assessorato Regionale
                                                   del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
                                                   professionale e dell'emigrazione
                                                   PALERMO
   
   
   1.          Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine a problemi applicativi dell'art.10 della legge regionale 15 maggio 1991, n.27 e successive modifiche e integrazioni, che dispone benefici per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro.
               In particolare, l'art.10 della l.r. n.27/91, recante "Interventi a favore dell'occupazione", autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a concedere alle imprese e ai datori di lavoro iscritti negli albi professionali, che procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro e "sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, contributi sulla retribuzione" pari a percentuali diverse secondo criteri tassativamente nella legge stessa indicati.
               Successivamente, l'art.29 della l.r. 18 maggio 1996, n.33, ha aggiunto all'art.10 citato un'ulteriore comma, ove si prevede testualmente che tali progetti sono:
   "a) quelli singolarmente approvati dalla predetta Commissione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in accoglimento di istanze direttamente rivolte alla medesima dai datori di lavoro;
   b) i progetti tipo contenuti in accordi quadro generali per i contratti di formazione e lavoro, - previsti dai contratti nazionali di lavoro depositati presso il Ministero del lavoro e, tramite esso, presso la Commissione regionale per l'impiego utilizzati dalle imprese, previo visto di conformità delle organizzazioni sindacali dei lavori e dei datori di lavoro stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro, rilasciato attraverso le loro strutture territorialmente competenti al livello provinciale".
               In relazione alla problematica relativa alla data di decorrenza del diritto a beneficiare dei contributi per i progetti specificati nel punto b) del citato art.29, l'Amministrazione ha emanato le relative disposizioni attuative con Circolare 5 aprile 1997, n.256, e, uniformandosi al parere espresso dallo scrivente Ufficio, ha precisato che tale norma "essendo formalmente aggiuntiva all'art.10 della l.r. n.27/91, non può avere effetto che dal 22.5.96, data di entrata in vigore della l.r. n.33/96".
               Ora, con riferimento alle sopra richiamate disposizioni e in relazione alla sentenza emessa dal TAR di Catania, III Sez., n.53, del 31.1.96, che ha riconosciuto il diritto alla corresponsione dei contributi in parola "anche in base a progetti dichiarati conformi alle regolamentazioni concordate tra le Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative", viene chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità di erogare i suddetti contributi "anche nel caso in cui il progetto di formazione e lavoro sia stato approvato dalla (sola) Commissione paritetica provinciale".
               In particolare, codesto Assessorato, nell'evidenziare che la questione viene posta in seguito a specifiche richieste avanzate in tal senso dall'Ufficio Provinciale del lavoro di Ragusa e dalla Ditta XXXXX s.r.l. di YYYYY, chiede se il nuovo comma dell'art.10 cit, aggiunto dall'art.29 della l.r. n.33/96, possa essere interpretato "nel senso che il legislatore abbia voluto estrinsecare un principio che prima era riconoscibile e riconosciuto solo in via derivata" e se, conseguentemente, sia opportuno, modificare, "in sede di autotutela, l'indirizzo finora seguito nella fattispecie".
               Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
   
   2.          Il problema sembra sostanzialmente riguardare l'efficacia temporale del più volte citato art.29 L.R. 33/1996 integrativo dell'art.10 L.R. 27/1991.
               Infatti, dagli allegati alla nota cui si risponde, sembra evincersi che la questione sia sorta in relazione al periodo di contribuzione 1995/1996.
               Ora se così è, come pare allo scrivente, sullo specifico quesito posto non può che ribadirsi quanto già affermato dall'Ufficio con il precedente parere n.6004/346.96.11 reso a codesto Assessorato in data 26 marzo 1997.
               Infatti, come già a suo tempo osservato in ordine all'efficacia retroattiva dell'art.29, citato in assenza di specifica previsione normativa ed in mancanza di espressa qualificazione come norma di interpretazione autentica dell'art.10 comma 1 della l.r. n.27/91, non può che aversi riguardo ai criteri generali previsti dall'art.73 della Costituzione e dall'art.11 delle "Preleggi", in base ai quali, appunto, "una norma non può essere applicata a situazioni di fatto e a rapporti giuridici sorti e conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore" (parere cit. pagg.3 e 4).
               Invero, non sembra che il problema sollevato possa essere risolto diversamente alla stregua del principio enunciato dal TAR di Catania con la sent. n.53 citata. Tale principio è, infatti, conforme all'orientamento già manifestato dallo scrivente con parere n.6004/346.96.11 del 26 marzo 1997, parere nel quale si è avuto riguardo alla medesima sentenza del TAR di Catania, che è stata ivi richiamata erroneamente con la data della precedente ordinanza (27 febbraio 1995) di accoglimento della domanda di sospensiva (cfr. foglio n.3 del parere citato).
               Sulla base delle superiori considerazioni e dei precedenti pareri dell'Ufficio, si ritiene, dunque, che in ogni caso la sentenza non incide nella fattispecie in esame in quanto non rileva sotto il profilo temporale, attenendo al periodo di contribuzione 1995/1996, antecedente all'entrata in vigore delle modifiche integrative apportate alla normativa in questione dall'art.29 della L.R. 33/96.
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   
   

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