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OGGETTO: Aziende sanitarie - Utilizzazione dei mediatori di assicurazione.

   
   
   ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
P A L E R M O

   
               1. L'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792 definisce broker (mediatore di assicurazione e riassicurazione) "chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazionecon imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".
               In relazione a tale disposizione, codesta Amministrazione con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio i due seguenti quesiti:
   a) se il ricorso alla figura del broker da parte delle Aziende U.S.L., sia in contrasto con l'art. 66 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 10, che vieta alla pubblica amministrazione di commettere a terzo l'espletamento dei procedimenti necessari per l'acquisizione di beni o di servizi;
   b) se sia ammissibile, da parte delle pubbliche amministrazioni, "la scelta del broker con contratto di diritto privato".
               Su entrambi le questioni codesto Assessorato esprime orientamento favorevole, sulla base della giurisprudenza amministrativa citata nella richiesta di avviso, dell'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, che ammetterebbe il conferimento di incarichi ad estranei per lo studio di particolari problemi; della mancanza in seno alle amministrazioni interessate di personale competente nello specifico settore, e della "non onerosità" del contratto di brokerage.
   
               2. Appare anzitutto opportuno sgombrare il campo da alcuni argomenti non pertinenti addotti da codesta Amministrazione a sostegno della propria tesi favorevole all'impiego da parte della p.a. della figura del mediatore di assicurazione.
               Al riguardo va in primo luogo ricordato che l'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, ha sostituito l'art. 380 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, a sua volta abrogato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, con il quale è stata emanata la errata procedura per il conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri. Tale procedura, però, oltre ad essere riservata - come si è detto - ai Ministri e dunque, in Sicilia, semmai solo agli Assessori, appare comunque inapplicabile nella fattispecie in quanto ad essa può farsi ricorso - come risulta dall'art. 3 primo comma del citato D.P.R. n. 338/1994 - al fine di "compiere studi e risolvere particolari problemi" e non per l'espletamento di normali compiti di istituto tra i quali rientra ovviamente, nonostante la relativa complessità, la stipula dei contratti di assicurazione.
               Parimenti irrilevante è, ai fini in questione, la segnalata mancanza - tra il personale dipendente - di soggetto "con le stesse qualificazioni tecnico-professionali" dei broker di assicurazione; giacchè tale circostanza, ammesso che rifletta una reale situazione di fatto, non è di per sè sufficiente - indipendentemente cioè dall'esame della legislazione interessata - a legittimare il ricorso alla figura professionale in questione.
               Non è infine da condividere l'opinione di codesto Assessorato "che l'opera del broker non comporta alcun onere aggiuntivo", atteso che da un lato - sebbene la remunerazione del broker stesso competa all'azienda assicuratrice - nessuna norma prescrive che il compenso provvigionale da corrispondere al broker debba gravare sulla società assicuratrice, e dall'altro, quand'anche tale condizione si verificasse, non è detto che il cennato compenso non gravi "cripticamente anche sull'assicurato oltre che sull'assicuratore" (cfr. in tale senso T.A.R. Lazio, II, sent. 9 aprile 1997, n.637).
   
               3. Discende dalle superiori considerazioni che il problema in esame si riduce a stabilire se il ricorso al "brokerage" da parte della p.a. sia ammissibile alla stregua della vigente normativa e in particolare dell'art. 66 della l.r. n. 19/1993 e della relativa giurisprudenza e in quali forme debba stipularsi il relativo contratto.
               Circa il primo punto va preliminarmente rilevato che nessun utile elemento può desumersi dalla legge n. 792/1984, la quale si limita ad istituire e disciplinare la professione dei mediatori di assicurazione e il relativo albo, tacendo sugli eventuali rapporti tra tale professione e le pubbliche amministrazioni.
               D'altra parte, come riferito nella richiesta di avviso, la giurisprudenza ha stabilito che "la stipulazione di contratti di assicurazione e l'attività ad essi annessa è attività che la pubblica amministrazione pone in essere nell'esercizio di poteri di diritto privato; pertanto, non sussistono ragioni per negare ad una unità sanitaria locale la possibilità di ricorrere alla collaborazione di brokers assicurativi il cui compito è di assistere gli assicurandi nella determinazione del contenuto del contratto di assicurazione e nella sua gestione di esercizio" (T.A.R. Piemonte, II, 13 marzo 1989, n. 194).
               Deriva poi, in particolare, dalla citata sentenza che l'attività prestata dal broker è di mera assistenza, strumentale rispetto alla stipula del vero e proprio contratto assicurativo, e dunque che non si tratta qui di commettere a terzi la stipula di tale contratto. Per cui il ricorso alla figura del broker non appare in contrasto con l'art. 66 della citata l.r. n. 10/1993, che vieta appunto - agli enti indicati (tra i quali rientrano le aziende in considerazione) - di "commettere a terzo l'espletamento dei procedimenti necessari per l'acquisizione di beni o di servizi".
               Passando al secondo quesito va in primo luogo precisato che il contratto in questione - non figurando tra i contratti esplicitamente esclusi di cui all'elencazione contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva CEE 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) - non può sottrarsi alle forme contrattuali previste dallo stesso decreto legislativo ed alle relative procedure come ivi disciplinate (in questo senso cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, sent. 9 novembre 1996, n.401).
               Nell'ambito poi di tali forme e procedure non sembra ricorrere - a quanto è dato desumere dagli elementi in possesso dello scrivente - nessuna delle condizioni che, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 157/1995, autorizzavano le amministrazioni aggiudicatrici ad avvalersi - ai fini in questione - della trattativa privata.
               Tale soluzione del resto appare confermata dalla giurisprudenza in argomento dalla quale può evincersi, in tutti i casi decisi, l'implicito esperimento di un pubblico incanto (cfr.: T.A.R. Friuli 24 novembre 1995, n. 446; T.A.R. Trentino-Alto Adige 9 novembre 1996, n. 401; T.A.R. Lazio, II, 9 aprile 1997, n. 637).
 
   

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