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Gruppo VI                     /239.98.11

OGGETTO: Art. 32 L.r. 7 marzo 1997, n. 6 - Applicabilità o meno all'Istituto per ciechi Florio e Salamone di Palermo.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
                                                         CULTURALI ED AMBIENTALI E
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   1.          Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla applicabilità o meno all'Istituto per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo delle disposizioni contenute nell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
               L'Amministrazione richiedente esprime l'avviso che l'art. 32 della L.r. 6/97 "non possa trovare applicazione nei confronti dell'Istituto per ciechi Florio e Salamone di Palermo, che non riveste la qualificazione di Ente regionale".
               La questione attiene sostanzialmente all'individuazione dei destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 32 della L.r. 7 marzo 1997, n. 6. Deve, in particolare, accertarsi, se tra tali soggetti possano ritenersi inclusi indistintamente tutti gli enti, aziende ed istituti sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale.
   
   2.          Sul quesito prospettato si osserva preliminarmente che l'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, va letto in relazione al precedente articolo 31, essendo ambedue compresi nel titolo IV della citata legge recante "Disposizioni concernenti gli enti regionali" e va, altresì, interpretato in relazione al sistema di disposizioni contenuto nell'intera L.r. n. 6/1997 (c.d. finanziaria regionale) complessivamente considerata.
               In tal senso sembra potersi ritenere che sia l'art. 31 sia il successivo art. 32 si indirizzano ai medesimi soggetti e che, per individuare i destinatari delle singole disposizioni contenute nell'art. 32 riferite ad "enti e aziende regionali", non può non aversi riguardo al comma 1° dell'art. 31 - facente parte pure del titolo IV della legge - che così definisce compiutamente i destinatari delle disposizioni in parola: "enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale".
               La dizione abbreviata di "enti ed aziende regionali" adottata nell'art. 32 e più volte ivi ripetuta in relazione alle singole disposizioni di quest'ultimo non sembra che sia stata adoperata dal legislatore regionale per limitare il campo di applicazione della norma, ma - si ritiene - per evitare di ripetere ogni volta la dizione completa già enunciata nell'art. 31.
               Tale interpretazione, d'altra parte, sembra armonizzarsi meglio di ogni altra con la stessa ratio delle disposizioni del titolo IV della legge, rispondenti all'esigenza di contenimento degli oneri gravanti sul bilancio della Regione. Tale obiettivo è, infatti, conseguibile non solo limitando la spesa derivante dai trattamenti economici di tutto quel personale (art. 31) che in sede di relazione al disegno di legge viene inserito nella voce "spese correnti per il personale del settore pubblico allargato" (ivi compreso, dunque, anche il personale dell'Istituto in questione) e a cui la Regione contribuisce con propri finanziamenti, ma è altresì conseguibile operando un più diretto controllo amministrativo - contabile sugli enti in questione attraverso procedure uguali per tutti gli enti (art. 32) che consentono all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - sempre per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza - una più puntuale conoscenza degli atti più significativi della gestione degli enti in parola al fine di una oculata riduzione della spesa, come è ben evidenziato nella relazione alla stessa legge regionale n. 6 del 1997, con la quale è stata tra l'altro perseguita la "riconduzione ad unità" di una serie di interventi anche di natura contributiva relativi a spese di funzionamento di enti ed istituzioni rientranti nel cosiddetto "settore pubblico allargato".
               D'altra parte, in via interpretativa, tenuto conto della struttura pluralistica della pubblica amministrazione ed in conformità alle più recenti tendenze della dottrina, è possibile ricomprendere nel cosiddetto "settore pubblico allargato" qualsivoglia ente le cui finalità, e corrispondenti attività, rispondono a degli scopi pubblici assunti come propri dallo Stato (o dalla Regione).
               Va, altresì, considerato che, pur nel quadro di una complessa organizzazione amministrativa regionale, la Regione occupa una posizione preminente, in quanto in via generale alla stessa sono attribuiti poteri di vigilanza ed intervento al fine, tra l'altro, di assicurare unitarietà e funzionalità all'apparato dei pubblici poteri dell'intera comunità regionale. In particolare, si rileva che gli enti pubblici in genere si trovano in una particolare posizione di soggezione nei confronti dello Stato e, rispettivamente, della Regione, destinata ad assicurare l'osservanza della legalità e l'unitarietà della funzione amministrativa nel quadro del rispettivo sistema (cfr. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, 1989, p. 198).
               Sulla base delle considerazioni sopra svolte sembra, dunque, che anche l'Istituto per ciechi Florio e Salamone di Palermo può considerarsi destinatario delle disposizioni contenute nell'art. 32 della legge regionale n. 6 del 1997 sia in ordine alla procedura dell'approvazione dei bilancio di previsione, variazioni di bilancio, bilanci consuntivi e regolamenti, sia in ordine alla possibilità di avvalersi per le richieste di parere (sempre per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza) degli uffici regionali, sia infine in ordine alle modalità di erogazione del contributo annuo.
               Le disposizioni testè richiamate devono, infatti, considerarsi integrative di quelle contenute nell'art. 458 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, alle quali fino ad oggi si è avuto esclusivo riguardo nell'esercizio dell'attività di tutela e vigilanza svolta da codesto Assessorato sull'Istituto in oggetto.
               Una implicita, seppure indiretta, conferma dell'interpretazione suggerita può infine desumersi dal recente D.P.Reg. 8 settembre 1998 pubblicato su G.U.R.S. n. 59 del 21 novembre 1998, recante "Approvazione dell'elenco regionale degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale".
               Tale decreto, inserendo nell'elenco l'Istituto dei ciechi opere riunite "Florio e Salamone" di Palermo, e con ciò assoggettandolo al sistema della tesoreria unica regionale, ha ritenuto applicabile allo stesso l'art. 21 della più volte richiamata l.r. n. 6/1997 in ossequio a quei principi più sopra evidenziati, costituenti la ratio della stessa legge.
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   
   

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