Repubblica Italiana
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Gruppo V                       238.98.11

OGGETTO: Trasferimento alle Aziende ospedaliere competenti del personale dei soppressi centri AVIS di Trapani e di Sciacca.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                                             Direzione I
                                                                                                                                                 P A L E R M O
   
   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio alcuni quesiti relativi all'applicazione dell'art. 4 della l.r. 14 gennaio 1998, n. 2 che dispone il passaggio del personale dei centri AVIS di Palermo, Sciacca e Trapani rispettivamente al Policlinico universitario di Palermo e alle Aziende ospedaliere di Sciacca e Trapani.
               In particolare vien chiesto:
   a) - a quale momento temporale debba farsi riferimento - nel silenzio sul punto del terzo comma dell'art. 4 della l.r. n. 2/1998 - per il trasferimento del personale ivi contemplato;
   b) - se al riguardo debba ricorrersi alla data del 31 dicembre 1988 fissata dall'art. 19, quarto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107;
   c) - se l'art. 19, quarto comma, lett. b della stessa legge n. 107/1990, che prevede l'eventuale collocazione in soprannumero del personale di cui trattasi, debba ritenersi travolto dalla legislazione - più restrittiva - intervenuta in materia;
   d) - se parimenti debbano ritenersi travolti dalla successiva legislazione i requisiti fissati dall'art. 19, quarto comma, lett. a) della citata legge n. 107/1990 per l'ammissione ai concorsi riservati ivi previsti.
   
               2. Va preliminarmente riferito che la legge regionale n. 2/1998 - su ricorso 1 aprile 1996 del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale; la quale, con sentenza 30 dicembre 1997, n. 444, in relazione all'art. 4 - che qui interessa - della predetta legge, ha tra l'altro affermato che i trasferimenti di personale di cui trattasi, seppure attuati dalla Regione in ritardo rispetto alla corrispondente prescrizione statale (art. 19 della legge n. 107/1990), rispondono ad una specifica indicazione di quest'ultima.
               Pertanto, le questioni sopra elencate vanno risolte, secondo questo Ufficio, alla luce della predetta sentenza della Corte costituzionale, dalla quale si evince in sostanza che i trasferimenti di personale in oggetto costituiscono comunque un dovere della Regione.
   
               3. In ordine ai primi due quesiti, aventi il medesimo oggetto, due ordini di motivi - uno prevalentemente logico e l'altro letterale - si oppongono alla soluzione indicata nella richiesta di avviso (ricorso alla data del 31 dicembre 1988, fissata dall'art. 19 quarto comma della legge n. 107/1990).
               Sotto il primo profilo è da evidenziare che - secondo la citata sentenza della Corte costituzionale n. 444/1997 - il ritardo con cui la Regione ha dato attuazione all'art. 19 della legge n. 107/1990 giustifica lo spostamento in avanti del termine di riferimento per il trasferimento del personale de quo. Termine che, nella stessa sentenza, viene peraltro testualmente riferito anche al personale di cui al terzo comma dell'art. 4 della l.r. n. 2/1998, che - com'è noto - tace al riguardo.
               Sotto il secondo profilo, se è vero che il terzo comma testè menzionato non ripete, ai fini in questione, la formula ("in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. 1 settembre 1993, n. 25") adottata dal precedente secondo comma dell'art. 4 della l.r. n. 2/1998, non può non rilevarsi che il quarto comma dello stesso articolo si riferisce espressamente al personale "in servizio alla data indicata nei citati commi" (secondo e terzo), menzionando cioè una sola data e come se la stessa si leggesse anche nel terzo comma. Circostanza questa che induce a ritenere il silenzio di quest'ultima disposizione come una mera lacuna colmabile con l'iter logico appena enunciato.
   
               4. Anche i rimanenti quesiti possono essere trattati congiuntamente alla luce della accertata legittimità della normativa regionale in esame, sia pure tardivamente intervenuta. La quale comporta - secondo questo Ufficio - la necessità che i trasferimenti in questione vengano effettuati alle condizioni stabilite dall'art. 19 della legge n. 107/1990, quand'anche legislativamente superate.
               Ad escludere altre interpretazioni, basta considerare che, essendo oggi il D.M. 8 ottobre 1993, n. 590 inapplicabile per l'intervenuta operatività del D.Leg.vo 3O dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modifiche, verrebbe a mancare la tabella di equiparazione prevista dall'art. 19, quarto comma, lett. a della legge n. 107/1990, indispensabile per l'espletamento dei concorsi riservati previsti dallo stesso articolo 19.
               Non è del resto superfluo aggiungere che la predetta tabella di equiparazione (avente riguardo ai profili e posizioni funzionali previsti dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) è stata adottata successivamente all'entrata in vigore del D.Leg.vo n. 502/1992. Sicchè la soluzione sopra accolta non fa che ripetere quanto già operato dal D.M. n. 509/1993, sia pure in circostanze non identiche a quelle oggi in considerazione.
               Da quanto sin qui osservato possono trarsi, in relazione alla fattispecie, le seguenti conclusioni:
    - il terzo quesito va risolto nel senso che il personale interessato vada collocato, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, lett. b, "nei ruoli nominativi regionali utilizzando le vacanze del relativo profilo anche in soprannumero", con la precisazione che - in quest'ultimo caso - dovranno rispettarsi, come dispone la stessa norma testè citata, i criteri dell'art. 2, secondo comma, del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27, ed in particolare quello della mobilità;
    - quanto al quarto quesito, discende ancor più direttamente dalle osservazioni sopra formulate che i concorsi riservati di cui alla lettera a del quarto comma dell'art. 19 della legge n. 107/1990 dovranno essere espletati secondo la procedura cui fa riferimento lo stesso art. 19; anche se i vincitori dei concorsi stessi - secondo la già rilevata analogia con quanto disposto dal D.M. n. 590/1993 - dovranno successivamente essere inquadrati "nelle nuove qualifiche di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29" (cfr. preambolo del citato D.M. n. 590/1993).
           
               5. A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tale senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   
   

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