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Gruppo XIV                /236.98.11


OGGETTO: Comunità europee.- Fondi e strumenti finanziari.- Quadro comunitario di sostegno.- Sovvenzione globale.- Polizza fideiussoria.

DIREZIONE PER I RAPPORTI EXTRAREGIONALI
(Rif. nota n. 2404/Gr. VI del 17.9.98)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, nel trasmettere copia della polizza fideiussoria rilasciata dalla Banca YYYY di S..., in favore della Regione siciliana e nell'interesse della S.p.a. XXXX, organismo intermediario della sovvenzione globale per l'area di crisi di S..., di cui alla decisione della Commissione europea C(98)114 del 22 gennaio 1998, è stato chiesto allo scrivente - rappresentandone l'urgenza - "di esprimere il proprio parere in ordine alle garanzie offerte dalle clausole della polizza e quali eventuali altre clausole possono essere richieste dalla Regione", nonchè "di verificare la legittimità formale della polizza".

2.- Osservato, preliminarmente, che sia la verifica della legittimità formale degli atti, sia la valutazione - peraltro ampiamente discrezionale e necessariamente correlata alla esaustiva conoscenza della concreta fattispecie cui la garanzia inerisce - di quali ulteriori impegni possano essere richiesti al fideiussore, risultano di stretta competenza di codesta Direzione, restando viceversa estranee alle funzioni ed ai compiti, di natura prettamente tecnico-giuridica, ascritti a questo Ufficio, non ci si esime, in uno spirito di fattiva collaborazione teso al miglior andamento dell'Amministrazione, dal rendere il richiesto avviso.

3.- In via generale, premesso che l'atto in esame, formalizzante l'esistenza dell'obbligazione, appare qualificabile come fideiussione o garanzia fideiussoria, e non come polizza fideiussoria, con la quale definizione abitualmente, ed impropriamente ad avviso della dottrina, si identificano le fideiussioni prestate dalle imprese di assicurazioni, si osserva che, come peraltro rilevato da codesta Direzione, la garanzia fideiussoria in questione appare essere redatta in stretta conformità allo schema approvato con decreto 22 aprile 1997 del Ministro del Tesoro.
Per ciò che attiene l'aspetto formale dell'atto nessuna osservazione si ritiene di dover formulare, in quanto la manifestazione di volontà relativa alla fideiussione non esige formule sacramentali, nè la forma scritta, essendo sufficiente, perchè possa ritenersi espressa a norma dell'art. 1937 c.c., che si riveli in modo inequivocabile (cfr. Cass. 16 gennaio 1976, n. 150).
Sotto il profilo fiscale si osserva che l'atto in esame, soggetto all'imposta di bollo secondo la vigente disciplina, non appare viceversa soggetto a registrazione, e conseguentemente escluso dalla relativa imposta, in forza di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", che, all'art. 6, della parte I della Tariffa allegata, esclude dagli atti soggetti a registrazione in termine fisso le garanzie reali e personali a favore di terzi richieste dalla legge, e, all'art. 6 dell'articolato, nel definire il caso d'uso e conseguentemente identificare gli atti in tale ipotesi soggetti a registrazione, esclude la fattispecie qualora il deposito di un atto presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
E poichè l'obbligatoria prestazione di detta garanzia fideiussoria per potere accedere, da parte di soggetti privati, agli anticipi sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, discende direttamente dalla legge (art. 56, comma 2, L. 6 febbraio 1996, n. 52), e conseguenza di tale prescrizione, in quanto ad essa legata da un rapporto di stretta causalità, appare l'acquisizione dell'atto da parte dell'Amministrazione responsabile, necessaria a fini conoscitivi, dimostrativi e probatori, ne discende l'esclusione dell'atto medesimo dall'obbligo di registrazione.
In ordine al contenuto ed alle specifiche clausole dell'atto, nel rilevare in via generale che è possibile apporre un termine alla fideiussione, ma mentre sarebbe contra causam negotii un termine anteriore alla scadenza dell'obbligazione garantita, è ammissibile un termine piu lungo (cfr. Carlo Falqui Massida, voce "Fideiussione" in Enciclopedia giuridica Treccani), enel concordare con codesta Direzione - anche sulla base delle considerazioni espresse nelle note ministeriali allegate alla richiesta di parere - sulla necessità che la fideiussione in esame abbia una efficacia temporale tale da garantire lo Stato italiano, sussidiariamente responsabile nei confronti della Comunità europea in ordine alle somme indebitamente versate, anche sotto forma di anticipi, e la Regione siciliana, Amministrazione responsabile del controllo sulla corretta attuazione dell'intervento in questione, si suggerisce di richiedere una modifica del punto 4 della garanzia, al fine di statuire che la stessa avrà efficacia per almeno tre anni decorrenti dall'ultimo pagamento relativo alla sovvenzione globale ovvero fino alla favorevole conclusione delle procedure di controllo da parte della Commissione europea.
A conferma della possibilità di individuare il periodo di validità della garanzia fideiussoria per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria, si richiama, come precedente di carattere generale, il decreto 9 maggio 1997 del Dirigente generale dell'Ufficio centrale orientamento e formazione professionale lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che, per quanto attiene alla propria competenza, statuisce che la predetta garanzia abbia efficacia dalla data di rilascio fino ad un anno dal termine delle attività finanziate con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, e che vada prestata anche per i pagamenti a valere sulle risorse comunitarie, e non soltanto sulle quote di contributo nazionale.
Nei termini, e per quanto di competenza, l'avviso dello scrivente.

4.- Conclusivamente inoltre, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che pervenga alcuna comunicazione in tal senso, si comunica che si procederà all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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