Repubblica Italiana
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Gruppo     IV                    /235.98.11

OGGETTO: Alloggi destinati alle forze dell'ordine ex L.r. 54/85. Contratto di locazione. Rinnovazione tacita. Quesito.

   
   
   
                                                   PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                   Direzione del Personale
                                                   e dei Servizi Generali
                                                                                                                     P A L E R M O
   
               1. Con la nota in riferimento codesta Direzione chiede all'Ufficio scrivente di esprimere il proprio avviso sulla vicenda qui di seguito rappresentata.
               La l.r. 54/85 ha autorizzato l'acquisto di alloggi da destinare alle forze dell'ordine impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa.
               In esecuzione di tale normativa questa Presidenza ha provveduto a concedere in locazione gli alloggi acquistati, con contratti resi in forma di scrittura privata.
                 L'art. 2 dello schema tipo dei predetti contratti fissa in quattro anni la durata della locazione, vietandone la rinnovazione tacita e consentendone invece la rinnovazione con atto espresso "qualora alla scadenza permangano le condizioni dell'assegnazione".
               Alla prima scadenza dei contratti in esame (anno 1992) codesta Amministrazione non ha rinnovato il contratto con atto espresso nè ha preteso la restituzione dell'alloggio dagli assegnatari. Questi ultimi, rimasti nel godimento dell'alloggio, hanno continuato a versare i canoni e gli oneri condominiali e accessori alla Amministrazione.
               Ciò posto, codesta Direzione ritiene che la clausola di cui al citato art. 2 del contratto debba considerarsi tamquam non esset, in quanto contrastante con il disposto, ritenuto di natura imperativa, dell'art. 3 della L. 392/78, il quale prevede la rinnovazione tacita del contratto di locazione nel caso in cui, almeno sei mesi prima della scadenza, nessuna delle parti abbia comunicato all'altra formale disdetta.
               Nella fattispecie, non essendo intervenuti atti di disdetta, si sarebbe determinata nei fatti una rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato per il periodo 1988-1992, da ritenere "tuttora vigente in osservanza dell'art. 3 della legge n. 392/78".
   
               2. L'art. 2 del contratto di locazione adottato nella fattispecie così dispone: "La suddetta locazione è stabilita con effetto dal giorno....per la durata di quattro anni; essa non è tacitamente rinnovabile ma verrà rinnovata con atto espresso qualora alla scadenza permangano le condizioni dell'assegnazione...".
               L'art. 3 della L. 392/78, recante la disciplina delle locazione di immobili urbani, dispone invece che: "Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza".
               Infine, l'art. 8 del contratto in esame precisa che: "La presente eccezione per tutto quanto non espressamente previsto, rimane regolata dalle disposizioni del codice civile, di contabilità di Stato e della edilizia residenziale pubblica, rimanendo esclusa la disciplina della L. 27. 7. 1978, n. 392 e successive aggiunte e modificazioni, come previsto nel bando di concorso che ha precedeuto l'assegnazione dell'alloggio".
               Alla luce di tale ultima norma deve pertanto escludersi l'applicabilità ai contratti in esame del citato art. 3 della L. 392/78.
               Tale clausola di esclusione risulta peraltro pienamente in linea col disposto dell'art. 26 della legge 392, il quale prevede che: "Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a)...; b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato, per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti".
               In altri termini esulano dal campo di applicazione della c.d. legge sull'equo canone gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, cui sono da ricondurre gli alloggi oggetto dei contratti di locazione in esame in quanto acquistati con fondi regionali, ricadenti nel patrimonio della Regione e assegnati in locazione "con l'applicazione del canone sociale praticato dai locali istituti autonomi per le case popolari" (cfr. art. 5 l. r. 54/85).
               L'inapplicabilità ai contratti in esame della l. 392/78, e in particolare del citato art. 3, non impedisce tuttavia di affermare la persistente validità ed efficacia dei contratti medesimi.
               A tale conclusione si perviene infatti per altra via.
   
               3. Come sopra chiarito il citato art. 2 del contratto esclude la rinnovazione tacita della locazione, consentendo invece la rinnovazione con atto espresso qualora alla scadenza permangano le condizioni dell'assegnazione.
               Ora, nella fattispecie, alla scadenza del contratto si è verificata la permanenza del conduttore nella detenzione dell'alloggio e la mancata pretesa da parte del locatore della restituzione dello stesso.
               Può pertanto affermarsi che, anche in mancanza di una espressa manifestazione di volontà delle parti, la locazione sia stata rinnovata implicitamente per atti concludenti
               Del resto anche il codice civile -applicabile quale fonte integrativa alle locazioni in esame in forza del citato art. 8 del contratto- pur prevedendo che "la locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta" (art. 1596), precisa altresì che "la locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della casa locata" (art. 1597).
               Può pertanto conclusivamente affermarsi che nella fattispecie in esame la continuazione della detenzione dell'alloggio da parte dell'assegnatario e la mancanza di volontà contraria da parte dell'Amministrazione proprietaria hanno dato luogo ad una implicita rinnovazione della locazione.
               Ne consegue che i contratti de quibus, sebbene non rinnovati con atto espresso alla scadenza del termine di quattro anni, vanno comunque considerati ancora validi ed efficaci, sempre che alla scadenza fossero sussistenti le condizioni dell'assegnazione.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
               A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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