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Gruppo IV                      230.98.11

OGGETTO: L.59/97 e D. L.vo 112/98. Conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali. Problematiche applicative nel settore dei trasporti.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     Turismo, Comunicazioni
                                                     e Trasporti
                                                                                   P A L E R M O

   
   
   1.          Con la nota che si riscontra codesto Assessorato rappresenta che sia la Direzione Compartimentale della M.C.T.C. di Palermo sia la Sezione di Catania hanno manifestato perplessità in ordine al conferimento alle Province delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di trasporti previsti dal D. L.vo 112/98, attuativo della delega contenuta nella L.59/97.
               In particolare la Sezione di Catania, con nota del 22.6.98, dopo aver elencato le funzioni attribuite alle Province dall'art.105, comma 3, del citato decreto, rileva che "per quanto siano chiarissime le materie oggetto di conferimento, non risultano chiari i termini temporali e le modalità complessive" dello stesso.
               Ciò posto e considerato che la Provincia Regionale di Catania le ha già intimato di astenersi dagli atti che il D. L.vo 112 trasferisce, la stessa Sezione chiede se, "in attesa di iniziative legislative o di disposizioni operative più precise", potrà continuare o meno a svolgere le proprie funzioni nei settori interessati al trasferimento.
               Analogamente la Direzione Compartimentale di Palermo, Ufficio II Autoscuole, con nota del 9/7/98, segnala che le pervengono da parte delle Province Regionali istanze per il conferimento delle competenze trasferite dal D. L.vo 112, istanze che lo stesso Ufficio dichiara di non potere soddisfare non disponendo ancora degli strumenti normativi volti a regolare le modalità del predetto trasferimento.
               Sulla problematica evidenziata codesto Assessorato, nel trasmettere le note sopra richiamate, osserva che la Regione Siciliana - che è già titolare di alcune delle funzioni di cui al citato art.105 e che per altri svolge un'attività statale in regime di avvalimento - prima di adottare una propria legge volta ad individuare le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale nonchè a prevedere strumenti e procedure di raccordo tra Regione e Province, dovrà attendere l'adozione da parte dello Stato dei provvedimenti normativi previsti dall'art.7 della legge 59 e dell'art.7 del decreto 112, concernenti il trasferimento alle Regioni e agli enti locali di beni e di risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative in vista dell'esercizio delle funzioni conferite.
               Al riguardo tuttavia codesto Assessorato esprime dubbi in ordine al soggetto (Stato o Regione) tenuto a trasferire alle Province le predette risorse, attesa la particolare posizione degli Uffici della M.C.T.C. e del relativo personale in Sicilia.
               Sull'intera problematica vien chiesto pertanto allo Scrivente di esprimere il proprio avviso, anche al fine di consentire a codesta Amministrazione di fornire "direttive mirate agli Uffici periferici e, di riflesso, anche alle Province regionali interessate".
   
       
   2.          Il D. L. vo 31 marzo 1998, n. 112 - che, in attuazione del Capo I della legge n. 59/97, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali - al titolo III, Capo VII, contiene norme in materia di trasporti.
               Tali norme indicano rispettivamente le funzioni soppresse (art. 102), quelle affidate a soggetti privati (art. 103), quelle mantenute allo Stato (art. 104), quelle conferite alle regioni e agli enti locali (art. 105).
               In particolare l'art. 105, comma 3, dispone che: "sono conferite alle Province... le funzioni relative:
   a) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
   b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
   c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
   d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
   e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi;
   f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
   g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
   h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori".
   Vengono così attribuite alle Province - in materia di autoscuole e di scuole nautiche, di revisione di veicoli a motore e di autotrasporto - funzioni di tipo autorizzativo, di controllo e di vigilanza, di organizzazione e di svolgimento di esami, di tenuta di albi.
               Occorre però valutare se e in che misura il citato art.105, comma 3, trova applicazione in Sicilia.
   
   3.          Va innanzi tutto rilevato che la legge n. 59 del 1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali...", e il D. L. vo 112/98, attuativo della delega, si rivolgono alle regioni a statuto ordinario.
               Ciò si desume dall'art. 2, comma 1, della Legge delega che richiamando il solo art.117, Cost. sembra riferirsi esclusivamente alle regioni di diritto comune e dall'art. 10 del decreto delegato il quale espressamente prevede che: "Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvederà a trasfrire alle regioni a statuto speciale e alle province autonomo di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto alle regioni a statuto ordinario".
               Del resto, come è noto, il trasferimento di ulteriori funzioni amministrative alle regioni ad autonomia differenziata non può avvenire con le stesse modalità previste per le regioni ordinarie, bensì attraverso l'emanazione di nuove norme di attuazione degli statuti speciali, necessariamente preceduta dalle proposte o dai pareri di una Commissione paritetica composta da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata.
               Può pertanto affermarsi che anche le funzioni amministrative conferite alle regioni ordinarie dal decreto legislativo in esame, in attuazione della legge n. 59 del 1997, saranno trasferite alle regioni speciali, in quanto non già attribuite, mediante l'adozione di nuove norme di attuazione.
               Quanto sin qui affermato vale per le funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle regioni, ma quid iuris per le funzioni trasferite direttamente dallo Stato alle Province?
               In altri termini - e con riguardo specifico alla questione sollevata da codesto Assessorato e dai suoi uffici periferici - può ritenersi che il trasferimento dallo Stato alle Province delle funzioni amministrative di cui al citato art.105, comma 3, sia direttamente operante anche in Sicilia?
               Al riguardo giova chiarire che la Regione Siciliana, in forza delle norme di attuazione dello Statuto in materia di comunicazioni e trasporti, risulta già titolare di alcune delle funzioni de quibus, mentre per altre svolge un'attività statale in regime di avvalimento, attraverso gli uffici della M.C.T.C., entrati a far parte dell'Amministrazione regionale sempre per effetto delle predette norme di attuazione.
               Sembra pertanto allo Scrivente che, al fine di valutare l'operatività in Sicilia del trasferimento alle Province delle funzioni di cui al citato art.105, comma 3, del D. L.vo 112/98, si debba distinguere tra funzioni di cui la Regione risulta già titolare e funzioni sino ad oggi mantenute allo Stato anche se esercitate dagli uffici, ormai regionali della M. C. T. C. in regime di avvalimento.
               Per le prime il trasferimento alle Province non potrà ritenersi operante sino a che la Regione - che è dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ma che è al tempo stesso tenuta a conformarsi ai principi della legislazione statale in materia di trasporti - individuate tra le funzioni in esame quelle che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, non ne disporrà con propria legge il trasferimento alle Province, eventualmente prevedendo  strumenti e procedure di raccordo e concertazione, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la colla- borazione tra essa stessa e le Province nell'ambito delle rispettive competenze (cfr. art.3, comma 5, decr. cit.).
               Nelle more dell'adozione di tale legge regionale le funzioni medesime resteranno comunque di competenza della Regione e continueranno pertanto ad essere esercitate dagli Uffici della M.C.T.C., quali Uffici periferici della stessa.
               Per contro per le funzioni di cui lo Stato è rimasto titolare, e che ha continuato ad esercitare avvalendosi dei predetti uffici regionali, il trasferimento alle Province previsto dal più volte citato art. 105, comma 3, può ritenersi operante anche con riferimento alla nostra Regione.
               Al riguardo giova richiamare quanto già sostenuto da questo Ufficio con nota n.22905 del 16.12.1996, indirizzata a codesto Assessorato, in relazione alla applicabilità in Sicilia dell'art. 123 del Nuovo Codice della Strada che ha attribuito alle Province la competenza in materia di vigilanza amministrativa sulle autoscuole, materia sino ad allora esercitata dalla Direzione Compartimentale M.C.T.C.
               In quella occasione lo Scrivente - acclarato che la materia in esame non rientrava tra quelle trasferite alla Regione dalla Norme di attuazione in materia di trasporti e che lo Stato era rimasto pertanto titolare delle funzioni corrispondenti, pure esercitate avvalendosi di Uffici regionali - ha ritenuto legittimo il trasferimento delle funzioni medesime dallo Stato alle Province alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della l. r. 9/86, che così dispone: "La provincia regionale... è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione".
   Quanto sostenuto allora in relazione all'art.123 del Nuovo Codice della strada può oggi affermarsi con riferimento all'art.105, comma 3, del D. L.vo 112/98, anche se limitatamente alle funzioni di cui lo Stato, e non la Regione, sia titolare.
               Anche per queste vale infatti l'argomento di allora: "Non sembra... che la competenza legislativa esclusiva in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali, prevista dall'art. 15, ult. co., dello Statuto, costituisca di per sé un ostacolo al trasferimento delle funzioni de quibus direttamente dallo Stato alle province siciliane, atteso che proprio il legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza in materia di Enti locali, nell'istituire la Provincia regionale ha espressamente previsto che questa, oltre ad essere titolare di funzioni proprie, esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione".
               Ora, il disposto dell'art.105, comma 3, del D. L.vo 112/98 viene ad integrare proprio un'ipotesi di attribuzione da parte dello Stato di funzioni proprie alla provincia e risulta pertanto in linea con quanto previsto dal citato art. 4, comma 3, della l.r. 9/86.
               Sarà quindi cura di codesta Amministrazione, al fine di rendere effettivamente operante il trasferimento alle province delle predette funzioni, di fornire al riguardo direttive mirate agli uffici periferici, anche a mezzo di circolare come nella fattispecie sopra richiamata (cfr. Circolare 21 febbraio 1997, n.426 di codesto Assessorato, concernente: "trasferimento alle Province regionali delle competenze amministrative in materia di autoscuole", pubblicata nella G.U.R.S. n.15 del 29.8.1997).
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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               A' termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.
   

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