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Gruppo XV                    /228.98.11

OGGETTO: Rifiuti. Corrispettivo di gestione e tributo per il deposito in discarica. Modalità di riscossione. Discarica di necessità ex art. 13 d.l.vo 2/1997.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO


1. Con nota n. 15778/Gr. X del 4 settembre 1998 codesto Assessorato ha chiesto allo Scrivente se i gestori di discarica, nel fatturare le operazioni dipendenti da conferimenti, debbano prescindere dall'applicazione della tariffa di smaltimento e procedere solo alla riscossione -in rivalsa- del tributo per il deposito in discarica ex art. 3 l. 549/1995 qualora il conferimento in discarica avvenga, in dipendenza di un'ordinanza di necessità ed urgenza -ex art. 13 d. l.vo 22/1997- da parte di un comune non facente parte del comprensorio ordinariamente servito.
Ritiene, infatti, codesto Assessorato, che, dal momento che al soggetto gestore è demandata la gestione "ordinaria" della discarica -e cioè quella relativa allo smaltimento dei rifiuti dei comuni ricompresi nel sub-comprensorio-, il corrispettivo di smaltimento, nei casi di discarica da parte di altro comune in base ad ordinanza ex art. 13 d. l.vo 22/1997, andrebbe riscosso dall'ente locale proprietario dell'impianto di smaltimento; fermo restando, comunque, che il gestore della discarica dovrebbe riscuotere direttamente dal soggetto conferente il tributo speciale, in rivalsa, ex art. 3 l. 549/1995.
Di conseguenza, la fatturazione del soggetto gestore, in tali casi, dovrebbe riguardare soltanto l'importo del tributo e non anche quello per corrispettivo per lo smaltimento.


2. Sul quesito sopraindicato si espone quanto segue.
La problematica soprariferita, per i termini generali in cui è posta, viene affrontata in termini altrettanto generali, prescindendo dalle specifiche situazioni che, in ipotesi, potrebbero portare a diverse soluzioni in dipendenza delle previsioni delle singole convenzioni di gestione o degli specifici contenuti e prescrizioni delle singole ordinanze di necessità ex art. 13 d. l.vo 22/1997.
Il corrispettivo che il soggetto gestore percepisce per le singole oprazioni di conferimento dai soggetti conferenti, ai fini fiscali ex art. 13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, forma la base imponibile della prestazione del servizio.
Il servizio in parola, non sembrerebbe correlato con la pura ricezione dei rifiuti, bensì con tutte le operazioni dipendenti dal conferimento e la manutenzione dell'impianto.
In altri termini, tale servizio per cui è versato un corrispettivo, è un servizio reso direttamente dal soggetto gestore dell'impianto e correlato alle sue attività di gestione.
Sembra, pertanto, che il relativo corrispettivo debba venir versato direttamente a tale soggetto, in dipendenza delle attività dallo stesso svolte, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto conferente sia uno di quelli ordinariamente ammessi alla discarica ovvero -in dipendenza di un'ordinanza di necessità ex art. 13 d.l.vo 22/1997- un soggetto facultizzato eccezionalmente a conferire rifiuti nell'impianto.
D'altronde, una diversa soluzione che preveda la corresponsione del corrispettivo all'ente locale gestore, dovrebbe, poi, determinare il pagamento del corrispettivo medesimo da parte di quest'ultimo a favore del gestore.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
Si suggerisce, comunque, dato che la problematica sopra esaminata concerne l'applicazione di normativa statale tributaria, che postula l'uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale, di acquisire utili elementi di valutazione dai competenti organi dell'Amministrazione statale.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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