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Gruppo    II                        226.98.11

OGGETTO: Utilizzo personale ex ITALTER e SIRAP.

   
   
   
   
                                                        Direzione regionale per i
                                                           rapporti extraregionali
                                                                                                       S E D E

                             p.c.                     Direzione regionale del
                                                               personale e dei servizi
                                                                 generali
                                                                                                         S E D E

   
               1. Con nota n. 2926 del 3 settembre corr. codesta Direzione chiede un urgente parere dello Scrivente in ordine alla soluzione dei problemi insorti sull'utilizzo del personale suindicato, assunto ex art. 23 quater del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, a causa della clausola contrattuale che ne limita l'impiego "per l'assolvimento dei compiti per la semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990".
               In particolare codesta Direzione, richiamato il proprio appunto per l'Assessore regionale alla Presidenza n. 2881 del 2 settembre s., in cui si rilevava che "il dispositivo" contrattuale "limita i compiti che tali soggetti sono chiamati a svolgere, che non sono rispondenti a quelli più ampi di cui alle norme richiamate nelle premesse del medesimo contratto", chiede "se il richiamo della normativa concernente la materia ..... sia nelle premesse che nell'art. 1 del contratto predisposto dall'Ufficio del Personale" possa ritenersi "sufficiente a far comprendere che le attività per le quali il personale in questione deve prestare la propria opera sono tutte quelle previste dal 3° comma della norma citata" (e cioè dell'art.24 quater d.l. n. 6/1998) ovvero se sia necessaria una modifica della suddetta clausola contrattuale nel senso che i lavoratori di cui trattasi possano essere utilizzati dall'Amministrazione regionale "per i fini previsti dal III comma del citato art. 23 quater L. 61/98".
   
               2. L'art. 23-quater, comma 3, del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modifiche dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 testualmente recita: "Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, la regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14 commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato".
               Tale formulazione appare evidentemente più ampia di quella adoperata nell'art. 1 dei contratti di assunzione dei predetti lavoratori, che ne limita l'impiego ad un'attività di supporto finalizzata esclusivamente alla "semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate agli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990", lasciando fuori, tra l'altro, l'attività connessa agli "interventi derivanti dall'art. 3 del decreto legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496" nonchè quelli previsti dalla legge n. 433 del 1991 eccedenti la mera ricostruzione delle zone terremote (cfr. art. 2, co. 2, lett. i-bis). Nè il mero richiamo del citato art. 23-quater nelle premesse dei contratti e nel relativo decreto assessoriale di approvazione giova a superare il contenuto tutt'altro che ambiguo della clausola sulla prestazione dei lavoratori liberamente determinato dalle parti nella loro autonomia negoziale esplicata nei limiti posti dalla legge (cfr. art. 1322 c.c.). Peraltro, trattandosi di clausola inserita in moduli predisposti dall'Amministrazione regionale, in caso di ambiguità, varrebbe il principio dell'interpretazione contro l'autore della clausola (art. 1370 c.c.).
               Quindi anche ad ammettere la possibilità di un'interpretazione estensiva della predetta clausola contrattuale utilizzando il canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole) appare consigliabile, per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, il ricorso alla stipula di nuovi contratti modificativi di quelli approvati con il D.A.D. 9 luglio 1998, n. 84004.
   
               3. Passando al quesito subordinato relativo alla possibilità di "assegnazione di 41 unità di tale personale richieste dalla Segreteria Generale Gruppo IX - Coordinamento Attività di Protezione civile", si osserva che tale assegnazione è condizionata alla possibilità di trovare una coincidenza tra i compiti dell'Ufficio regionale della protezione civile derivanti dal combinato disposto dell'art. 2 l.r. 31 agosto 1998, n. 14 e degli artt. 12, co. 1 e 2, l. 24 febbraio 1992, n. 225 e 108, co. 1, lett. a), punti 1, 2, 3 e 4, d.l.vo 31 marzo 1998, n.112 e quelli di cui al citato art. 23-quater, co. 3, prima parte, del d.l. 6/1998, conv. dalla l. 61/1998;  coincidenza non facile tra leggi "provvedimenti", quali quelle relative alla ricostruzione di singole zone terremotate e leggi dotate del requisito dell'astrattezza, come quelle attinenti al servizio di protezione civile in generale.
               Non manca tuttavia nella normativa emanata a seguito del sisma della Sicilia orientale del dicembre 1990 qualche previsione, sia pure limitata territorialmente alle province colpite dal detto sisma, di interventi sostanzialmente coincidenti con alcuni di quelli previsti dalla legislazione sulla protezione civile recepita con la citata l.r. n. 14/1998 (ad es. quella del comma 2, lett. i-bis dell'art. 2 l. 31 dicembre 1991, n. 433, aggiunta dall'art. 2 d.l. 19 maggio 1997, n. 130, che ha riguardo ad "interventi di messa in sicurezza e prevenzione dal rischio sismico per gli edifici .... ancorchè non danneggiati dal sisma ..."). Simmetricamente qualche riferimento sia pure implicito alla ricostruzione degli edifici danneggiati è rinvenibile anche nella legislazione relativa agli interventi di protezione civile (cfr. art. 108, co. 1, n. 4) d.lgs. 112/1998, che ha riguardo agli "interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi", tra i quali sembra logicamente rientrare la ricostruzione di infrastrutture ed edifici).
               L'Ufficio comunque non può esprimere alcun apprezzamento sul numero dei dipendenti di cui trattasi utilizzabili per l'espletamento delle predette attività, pur sempre marginali rispetto ai compiti istituzionali dell'Ufficio della protezione civile, trattandosi di valutazione che investe il merito dell'azione amministrativa.
   

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