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Gruppo IV                        225.98.11

OGGETTO: L.r. 37/85, art. 5. Autorizzazione edilizia - Termine inizio e fine lavori - Applicabilità termini previsti dall'art. 36, L.r. 71/78 per la concessione - Quesito.

   
   
                                                        Assessorato Regionale
                                                         Territorio e Ambiente
                                                         P A L E R M O

               1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di utilizzare i termini di validità complessiva della concessione edilizia e di inizio dei lavori di cui all'art. 36 della L.r. 27/12/78, n. 71 anche per i casi in cui è richiesta la sola autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 5, L.r. 10/8/85, n. 37, posto che tale ultima norma non prevede nulla in proposito.
               Codesto Assessorato è dell'avviso che "l'art. 5 in argomento non si pone come norma derogatoria nei confronti di quanto già disposto dall'art. 36 della Legge n. 71/78, ma bensì come disposizione agevolativa nei confronti di quelle categorie di opere e di lavori, elencati nello stesso art. 5, che non comportano sostanziali trasformazioni urbanistiche e/o edilizie e non necessitano della corresponsione degli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77". Pertanto la natura e i termini dell'atto autorizzativo non si pongono in regime autonomo e speciale rispetto a quello dell'atto concessorio, altrimenti "ci si troverebbe nell'assurda situazione che comporti la decadenza delle concessioni edilizie (i cui lavori non risultino completati entro i tre anni dalla data del loro inizio) in contrasto con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche ai sensi dell'art. 31, comma 11 della Legge 1150/42, mentre la medesima decadenza non opererebbe invece nei confronti di autorizzazioni anch'esse contrastanti con le medesime nuove prescrizioni di piano".
   
               2. La legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 48) ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'autorizzazione edilizia, in contrapposizione alla concessione edilizia per i soli interventi di manutenzione straordinaria.
               L'art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94 ha esteso l'ambito del regime autorizzatorio fino a ricomprendervi le opere di restauro e risanamento conservativo di immobili a destinazione abitativa di cui alle lett. b e c dell'art. 31 della l. 457/1978, nonchè le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici preesistenti, le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero e le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi non riguardanti la coltivazione di cave e torbiere.
               L'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha previsto altresì un peculiare regime autorizzatorio per l'ipotesi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere edilizie.
               Tutti gli interventi edilizi assoggettati a mera autorizzazione devono considerarsi esenti dal pagamento dei contributi di costruzione e di urbanizzazione previsti dalle legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le opere edilizie eseguite in assenza o in difformità dal titolo autorizzatorio sono soggette esclusivamente a sanzioni amministrative di carattere meramente pecuniario, con l'esclusione di ogni misura ripristinatoria, mentre sono esenti da sanzioni penali (cfr. art. 10, primo e secondo comma, l. n. 47/1985).
     Sulla base della potestà legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione siciliana dall'art. 14 lett. f) dello Statuto e alla stregua dell'art. 1, ultimo comma, della l. n. 47/1985, che fa salve in ogni caso le competenze delle regioni a statuto speciale in materia urbanistica, il legislatore regionale, con il primo comma dell'art. 5 della l.r. n. 37 del 1985, come modificata dall'art. 5 della l.r. 15 maggio 1986, n. 26, ha previsto l'autorizzazione del sindaco, in sostituzione della concessione, "per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo ...... per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l'escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6, per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonchè per i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere".
               A ben vedere, nonostante la riconosciuta potestà legislativa esclusiva nella materia de qua, il legislatore regionale ha sottoposto al regime autorizzatorio tutte le opere edilizie previste dalla sopraindicata normativa statale, confermando la gratuità delle stesse (art. 5, ultimo comma) e facendo rinvio al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 10 succitato della l. n. 47/1985 (cfr. artt. 1 e 5 l.r. n. 37/1985).
               Nè la normativa statale, nè quella regionale suindicata disciplinano l'efficacia temporale delle autorizzazioni edilizie, nè quest'ultima, in mancanza di specifiche disposizioni, può ricavarsi dalle norme in materia di concessione edilizia essendo diversi, come precedentemente evidenziato, la natura e i presupposti dei due tipi di provvedimento (T.A.R. Lazio, II, 4/3/87, n.313; T.A.R. Lazio, Latina, 13/2/81, n. 37; cfr. in  dottr. Assini N. voce "edilizia" in Encicl. giur. Treccani; Granelli "Commentario alla legge 8 agosto 1978, n. 457" in Le Nuove Leggi civili commentate, 1979).
               Giova tuttavia osservare che l'autorità comunale, conformemente ai principi in materia di provvedimento amministrativo, può autonomamente prevedere, nello stesso atto autorizzativo, termini di inizio ed ultimazione dei lavori, cadenzandoli sulla base della incidenza urbanistico-edilizia degli stessi.
   
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               A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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