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Gruppo     IV                      /214.98.11

OGGETTO: XXXX.- Contratti di formazione e lavoro. Limite di età. Quesito.

   
   
   
                                                       ASSESSORATO REGIONALE
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                                                        P A L E R M O
   
               1. Con la nota cui si risponde viene chiesto se "sia legittimo per la XXXX, nel corrente anno 1998, stipulare ed assumere con contratto di formazione e lavoro soggetti in età superiore ai 32 anni, avviati dagli uffici del lavoro ai sensi dell'art. 16 della l. 56/87, in base al progetto approvato ed alle procedure attuate nel 1997, in cui vigeva un diverso limite di età".
               Rileva in proposito codesta Amministrazione che "nell'anno 1997 in Sicilia il limite di età" per la stipula dei contratti di formazione e lavoro, in virtù della delega rilasciata dalla legge alle Commissioni regionali per l'impiego delle zone del Mezzogiorno ad alto tasso di disoccupazione, era di 45 anni. Non avendo completato la XXXX le procedure per l'assunzione che, ai sensi dell'art. 1 della legge 30/4/1991, n. 12, passa per l'avviamento da parte degli uffici del lavoro di giovani iscritti nelle liste ex art. 16 della legge n. 56/87, dall'1/1/1998 riprende vigore il limite di età previsto dall'art. 16 della legge n. 451/94, che individua quali soggetti destinatari del rapporto giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni non compiuti".
               Si ricorda altresì nella nota che si riscontra che quest'Ufficio ha giudicato razionale e coerente ai principi di trasparenza ed imparzialità che i requisiti per l'avviamento da parte degli uffici provinciali del lavoro fossero valutati con riferimento alla data di approvazione del progetto da parte della Commissione regionale per l'impiego (23.1.97), anzichè, come sostenuto dall'Assessorato regionale del lavoro, alla data dell'inoltro della richiesta di avviamento agli organi del collocamento (16.7.1997) costituendo tale atto il momento attraverso il quale si attiva e viene portata a conoscenza dei terzi la procedura di assunzione e si determina il sorgere di aspettative in testa agli aspiranti iscritti nelle apposite graduatorie.
               Come rileva la Direzione servizio personale e legale della XXXX nell'allegata nota n. 89 del 9/7/1998 la circolare dell'Assessorato regionale del lavoro n. 153 del 23 maggio 1991 afferma testualmente che "il possesso del requisito dell'età deve sussistere al momento della richiesta del nulla osta all'assunzione tenendo conto della data in cui la richiesta risulta pervenuta all'Ufficio di collocamento competente". Il parere pertanto della predetta Direzione aziendale è che "si sia legittimamente cristallizzato, alla data di ricevimento della prima richiesta di avviamento da parte dei vari uffici provinciali competenti il requisito dell'età utile per stipulare i contratti in questione".
               Si rappresenta infine nella nota cui si risponde che con la recente circolare n. 311 dell'11/5/1998 l'Assessorato regionale del lavoro ha precisato, riferendosi ad una sentenza della Corte di Cassazione (n. 4798 del 24 aprile 1993), che "il requisito dell'età deve sussistere al momento della stipula del contratto di formazione e lavoro".
   
               2. La questione sottoposta all'esame dello scrivente investe un problema di applicazione del "ius superveniens" nell'ambito di un procedimento iniziato sotto l'impero della normativa previgente.
               Sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono valido, in proposito, il principio del "tempus regit actum", principio secondo cui gli atti compiuti sotto l'impero della legge precedente conservano la loro efficacia e non devono essere rinnovati. Invero la legittimità di questi ultimi deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione. La pubblica amministrazione cioè deve applicare la normativa vigente al momento in cui provvede e non può la nuova legge incidere su situazioni giuridiche ormai concluse (cfr. "ex plurimis" in giurisprudenza C.S. IV 24.11.1986, n. 751; C.G.A. 22.10.1984, n. 146; C.G.A. 4.2.1985, n. 16; C.S. VI 8.2.1983, n. 53) anche avuto riguardo alla certezza dei rapporti preteriti nonchè al legittimo affidamento dei soggetti interessati (fra le tante cfr. Corte Cost. sentt. nn. 432/97; 6/1994; 402/1993; 440/1992).
               Pertanto, nella fattispecie, si appalesa legittimo il limite di età vigente nel 1997,anno in cui, appunto, va valutato il predetto requisito ai fini dell'assunzione dei contrattisti (e ciò tanto nel caso in cui si faccia capo al momento dell'approvazione del progetto della XXXX da parte della Commissione regionale per l'impiego (23.1.97), quanto a quello successivo dell'inoltro della richiesta di avviamento agli organi del collocamento (16.7.97).
               Conseguentemente nessuna refluenza sulla legittimità della suindicata valutazione può attribuirsi alla normazione sopravvenuta nel 1998 e a maggior ragione alla recente soprariferita determinazione dell'Assessorato regionale del lavoro contenuta nella circolare n. 711 dell'11 maggio 1998 anche in considerazione dei principi sanciti dalla legge regionale n. 10 del 1991 quali quello del non aggravamento del procedimento (art. 1, comma 2) e della conclusione dello stesso entro il termine ordinario di giorni trenta (art. 2, comma 3).
 
   

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