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Gruppo IV                      /213.98.11

OGGETTO: L.r. 6/4/96, n.16. Art.10. Bosco. Edificazioni. Quesiti.

   
   
                                                         Azienda Foreste Demaniali    della Regione siciliana
                                                         Direzione
per il tramite            dell'Assessorato regionale  Agricoltura e Foreste
                                                                             P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde codesta Direzione ha chiesto - per il tramite dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste - di conoscere l'avviso dello Scrivente in ordine alla facoltà di edificare, ai sensi dell'ottavo comma dell'art.10 della l.r. n.16/96, nelle aree sottoposte in passato ad occupazione temporanea da parte dell'Amministrazione Forestale, in forza del R.D. n.3267/1923, rimboschite e/o rinsaldate e quindi restituite ai legittimi proprietari.
               In secondo luogo si chiede "se tale facoltà, ove presente, rimanga immutata quando non sussistano le condizioni per la definizione di bosco di cui all'art.4 della l.r. n.16/96".
   
   2.          Il Capo II del R.D. 3267/1923 è infatti intitolato "Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati".
                   In particolare poi l'art.75 prevede che "l'Amministrazione forestale, le Province e i Comuni, ... potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostruzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo".
               L'art.76 attribuisce ai proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente la possibilità o di "eseguire per proprio conto i lavori" indicati nel medesimo art.75, ovvero di "cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture".
               L'ultimo comma dell'art.76 aggiunge che "qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli enti ..., possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi, sempre che si tratti di terreni vincolati".
               Dalla lettura delle sopracitate disposizioni emerge, con tutta evidenza, che il rimboschimento e il rinsaldamento, nonchè l'eventuale relativa occupazione temporanea, riguardano esclusivamente "terreni vincolati", in ordine ai quali cioè non è ammesso un mutamento di destinazione.
               Poichè codesta Direzione fa riferimento ad "area sottoposta in passato ad occupazione temporanea da parte dell'Amministrazione forestale, ai sensi del R.D. n.3267/1923, rimboschite e/o rinsaldate ...", deve ritenersi che la stessa abbia inteso fare riferimento, implicitamente, a "terreni vincolati", in ordine ai quali deve necessariamente escludersi l'applicabilità dell'ottavo comma dell'art.10 della l.r. 6 aprile 1996, n.16.
               Tale disposizione infatti introduce una deroga al divieto di edificare sancito dal comma 1, con riguardo specificamente a "terreni artificialmente rimboschiti" e alle "relative zone di rispetto", nozione che non può assolutamente assimilarsi a quella di "terreni vincolati" rimboschiti e/o rinsaldati ai sensi del R.D. n.3267/1923 poichè risulta evidente che i "terreni artificialmente rimboschiti" non costituiscono certamente aree sulle quali preesista un vincolo di destinazione qual è quello gravante sui terreni contemplati dal sopracitato Regio Decreto.
   
   3.          Il criterio della "stabile destinazione" viene in rilievo anche ai fini della soluzione del secondo quesito sottoposto all'esame dello Scrivente.
               In proposito infatti non può che ribadirsi quanto affermato dal C.G.A. nella sentenza n.173 del 5 maggio 1993 - richiamata anche da codesta Direzione - che, in ordine alla "definizione di bosco", costituisce peraltro un'anticipazione del concetto utilizzato dal legislatore regionale nell'art.4 della l.r. n.16/96.
               In quella sentenza il C.G.A. definiva "bosco" - ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicabilità delle norme di tutela paesistica e urbanistica dei boschi e delle foreste ed in particolare dell'art.15 lett. e) della l.r. n.78/1976 - "non qualsiasi superficie coperta da alberi, ma i terreni sottoposti ad una particolare disciplina o perchè rientranti nel patrimonio pubblico forestale o perchè comunque sottoposti a vincoli (ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267), che ne garantiscano la stabile destinazione".
               Il concetto di "bosco" va desunto, secondo il C.G.A., dal significato proprio della parola nel linguaggio comune, da cui emerge - quale connotato principale - "la notevole estensione", e dalle altre norme che regolano la materia in cui il concetto è riferito "a terreni sottoposti a una particolare disciplina poichè, in considerazione della loro estensione, possono avere incidenza sulla stabilità del suolo o sul regime    
   delle acque o sul clima o sulle condizioni igieniche locali".
               Alla stregua di questi criteri, il C.G.A. reputava illegittimo il piano regolatore generale, oggetto della fattispecie in esame, nel quale era stato considerato "bosco" un terreno esteso circa mq. 4000 sul quale insistevano una trentina di alberi e che non risultava soggetto a vincoli.
               Gli stessi criteri sono stati poi utilizzati dal legislatore regionale che, all'art.4 della l.r. 16/96 "definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento".
               Il 2° e il 3° comma dell'art.4 prevedono poi ulteriori specificazioni del concetto di bosco delineato in linea generale dal 1° comma.
               Alla luce delle suesposte considerazioni il divieto sancito dall'art.10 della medesima legge risulta avere un ambito di applicazione ben delimitato dai criteri enunciati prima dal C.G.A., nella sentenza del '93, ed esplicitati poi dal legislatore regionale nella disposizione sopracitata, che non lasciano spazio ad ulteriori perplessità interpretative.
               Ne consegue la sussistenza della facoltà di edificare in tutte quelle ipotesi che, non rispecchiando la definizione di bosco ai sensi del predetto art.4 della l.r. 16/96, non ricadono per ciò stesso nel divieto di cui al successivo articolo 10, comma 1.
               A' termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad    una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.


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