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Gruppo III                        209.98.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di Xxxxxxxx - Trattamento pensionistico di dipendenti provenienti da gestioni acquedottistiche.

   
   
   
                            Assessorato regionale    dell'Industria
                                                                   P A L E R M O

   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in ordine al trattamento pensionistico da riconoscere a taluni dipendenti del Consorzio A.S.I. di Xxxxxxxx, provenienti da gestioni acquedottistiche ed inquadrati in ruolo con decorrenza 16 dicembre 1993. In particolare, si chiede di conoscere se tali dipendenti possano beneficiare delle deroghe di cui all'art. 10, commi 2 e 3 L.r. 21/1986.
   
               2. Dagli atti allegati alla nota che si riscontra, sembra potersi dedurre che i dipendenti in questione prestavano servizio presso il Consorzio ancor prima della entrata in vigore della L.r. 21/1986.
               Essenziale, quindi, per la soluzione della questione prospettata è la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso fra gli interessati e l'Ente consortile, anteriormente alla immissione in ruolo. Sul punto, decisiva appare la sentenza n. 1841 del 23 settembre 1997 del T.A.R. Catania, che, decidendo su un ricorso tendente ad accertare la natura del rapporto di lavoro pregresso, presentato proprio da un dipendente addetto alla gestione    acquedotti del Consorzio A.S.I. di Xxxxxxxx, ha statuito che detto rapporto di lavoro pregresso deve essere qualificato quale rapporto di lavoro pre-ruolo, sia perchè l'Ente consortile aveva inserito tali lavoratori direttamente nella struttura pubblica dell'Ente e non in un'organizzazione separata dotata di propria autonomia e gestita con criteri imprenditoriali, sia perchè lo stesso Ente consortile (peraltro "con provvedimenti adottati ed approvati da codesto Assessorato") ha operato il riconoscimento dei servizi pregressi (ai sensi della L.r. 15 agosto 1988, n. 11), con ciò scegliendo di disciplinare il nuovo status degli interessati e qualificando implicitamente il pregresso rapporto di lavoro come di "impiego pubblico non di ruolo".
               Accertata, quindi, per effetto della sentenza del T.A.R. Catania, sopra richiamata, la natura di rapporto di pubblico impiego non di ruolo del servizio prestato dagli interessati e già sussistente nel 1986, occorre, altresì, verificare se detto servizio fuori ruolo sia equiparabile al servizio di ruolo e come tale possa beneficiare dello stesso trattamento giuridico.
               Sul punto decisiva appare la sentenza della Corte Costituzionale n.105 del 19 giugno 1981 che, proprio sull'applicabilità della L.r. 2/1962 ai dipendenti regionali non di ruolo ha statuito che "l'equiparazione nel trattamento di quiescenza fra impiegati statali di ruolo e non di ruolo disposta con L. statale 6 dicembre 1966 n.1077 si estende alla Regione Siciliana" per effetto del richiamo alla normativa statale (in genere) operato dall'art. 36 della l.r. 2/1962.
               In conclusione, poichè la deroga di cui all'art. 10, c. 2° della L.r. 21/1986 si applica "nei confronti del personale regionale in servizio ..." alla data di entrata in vigore della legge stessa, atteso che il personale in questione alla data de qua deve intendersi dipendente fuori ruolo del Consorzio, tenuto conto della equiparazione (ai fini pensionistici) del  personale fuori ruolo al personale di ruolo, sembra allo scrivente che al personale consortile proveniente dalla gestione degli acquedotti e già in servizio nel 1986, debba essere applicata la deroga di cui all'art. 10 L.r. 21/1986.


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