Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                      207.98.11

OGGETTO: Opere pubbliche - Ente Parco Xxxxx. Progetti per l'acquisizione di aree in zona A. Compenso al personale dell'Ufficio tecnico che ha redatto il progetto. Quesiti.

   
   
                Assessorato Regionale    Territorio e Ambiente
                                                                           P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde l'Assessorato in indirizzo rappresenta che l'Ente Parco Xxxxx, ai sensi dell'art.32 della l.r. 6/97, ha ritenuto di chiedere l'avviso di questo Ufficio in ordine ai seguenti quesiti:
   A) Se un progetto esecutivo, redatto dai componenti dell'Ufficio tecnico dell'Ente Parco medesimo, finalizzato all'acquisizione di aree in zone di massima tutela - zona "A" possa rientrare fra le previsioni dell'art.5 della l.r. 21/85 e succ. mod. ed, in generale, quali tipologie di opere pubbliche rientrino nella previsione normativa di cui sopra;
   B) Se le somme spettanti ai sensi dell'art.22 della l.r. 10/93 ai componenti dell'Ufficio tecnico summenzionato siano comprensive "solo del compenso netto in favore dei dipendenti e degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente oppure se la somma lorda suddetta sia comprensiva anche degli oneri riflessi a carico dell'ente".
           E' invero avviso dell'Assessorato richiedente che, poichè gli oneri riflessi andrebbero imputati alle somme per competenze tecniche del progetto, la somma lorda di cui all'art.22 della l.r. 10/93 sia comprensiva anche degli oneri riflessi a carico dell'ente.
   
   2.          Al primo quesito non può che rispondersi negativamente perchè difetta nella fattispecie (acquisizione di aree mediante espropriazione) il presupposto dell' "opera pubblica" quale intesa comunemente in dottrina e cioè la realizzazione di una res, di un bene materiale nuovo posto in essere a mezzo dell'attività lavorativa dell'uomo.
               L'espropriazione di aree immobiliari non concreta neanche la realizzazione di un "lavoro pubblico" nell'ambito del quale, com'è noto, rientrano per definizione del legislatore (art.2 L.109/94 e succ. modif.) "le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti anche di difesa e presidio ambientale".
               Conseguentemente, nella fattispecie, non v'è - nè potrebbe esservi - una "progettazione esecutiva".
               Giova in proposito ricordare che l'art. 5 bis della legge regionale 21/85, inserito dall'art. 20 della l. r. 10/93, nel disporre che l'attività di progettazione si articola su tre livelli - preliminare, di massima ed esecutiva - precisa che: "La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetrie con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti".
               L'art. 5 della l. r. 21/85, come modificato dall'art. 22 della l. r. 10/93, al comma 11 dispone che: "Per i progetti esecutivi redatti dal-    l'Ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera fra le spese generali della stessa è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa: a) 1 per cento sino ad un miliardo; b) 0,70 per cento oltre un miliardo e sino a cinque miliardi; c) 0,50 per cento oltre i cinque miliardi".
               Da una lettura congiunta delle due norme risulta in modo inequivoco che le somme previste dal citato art.5, comma 11, sono destinate a remunerare l'attività posta in essere dagli Uffici tecnici ai fini della redazione di progetti esecutivi conformi, nei loro contenuti, al disposto del citato art.20 della l.r.10/93.
               La presenza di un progetto esecutivo redatto ai sensi della l. r. 10/93 - e quindi completo di tutti gli elaborati da questa richiesti - va pertanto ritenuta presupposto necessario ai fini della corresponsione ai componenti dell'Ufficio tecnico che ha curato la progettazione, delle somme di cui all'art.5, comma 11, della l.r. 25/81.
               Ne consegue che tale ultima norma non trova applicazione con riferimento ad un mero piano particellare di esproprio.
               Atteso il tenore del parere al suesposto quesito, si soprassiede dall'esame del quesito sub b).
               A' termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane